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Ordinanza — n. 9106/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming detention measure violates plea agreement on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9106/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on the disappointment of a mere expectation rather than a legal right. The appellant argued that the appellate court's refusal to revoke the detention measure violated the plea agreement reached on sentencing. The court ruled that cautionary measures fall outside the scope of the sentencing agreement and thus do not affect its validity.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: A plea agreement on sentencing does not encompass the determination of cautionary measures, and an appeal based solely on the disappointment regarding such measures lacks admissibility as it alleges a violation of an expectation rather than a right.

Parole chiave

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plea agreement validity cautionary measures scope inadmissible appeal sentencing reform disappointment expectation revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Legge n. 103 del 2017
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 599-bis cod. proc. pen
E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIDANE SOFIANE nato in Algeria il 16/8/1990 avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Milano il 19 settembre 2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Daniela Borsellino.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Milano il 24/1/2024, confermando la responsabilità di Zidane Sofiane in ordine ai reati di rapina aggravata e lesioni, rideterminando la pena come concordata dalle parti. Ricorre l'imputato deducendo vizio della formazione della volontà dell'imputato, poiché la Corte, pur accogliendo il concordato sulla pena, non ha revocato la misura cautelare cui l'imputato è sottoposto, su cui l'imputato confidava.

Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché allega la delusione di una mera aspettativa del ricorrente e non di un suo diritto, in quanto le valutazioni in ordine alla misura cautelare non rientrano nell'accordo sulla pena, e non rilevano ai fini della validità dell'accordo intercorso tra le parti ex art. 599 bis cod.proc.pen. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 8 gennaio 2025 Il Consigliere estensore La Presidente Maria Dankiorsellino Giovanna Verga DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIO1NL PENALE IL t 4 MAR, 2025 IL FUNZIONARIO