Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging non-appealable dismissal order via wrong court and grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged a dismissal order that is not appealable to this court. The victim argued the prior case should have been reopened since different charges were filed, but the court noted the dismissal followed a specific hearing procedure limiting appeal grounds. Consequently, the appeal was rejected for being filed against a non-appealable decision and for citing invalid legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 410-bis cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.: Appeals against dismissal orders issued after Art. 409 hearings are inadmissible at the Cassation level and must be directed to the single-judge Tribunal only for specific procedural nullities.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Benaduce Ivan nato il 18/02/1973 a Palermo avverso l'ordinanza di archiviazione emessa in data 11/11/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino disponeva, su richiesta del pubblico ministero, l'archiviazione del procedimento n. 787/2024 RG notizia di reato iscritto a carico di Pennelli Luigi rispetto alla quale la persona offesa Benaduce Ivan aveva presentato opposizione. Rilevava il Giudice che dalla vicenda oggetto del procedimento di cui sopra era già originato quello n. 1026/20 RGNR, definitotton ordinanza di archiviazione emessa in data 13 marzo 2023 e che, in assenza di decreto di riapertura delle indagini, le investigazioni compiute successivamente al provvedimento in questione erano inutilizzabili.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore fiduciario della persona offesa proponendo un unico motivo con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 414 cod. proc. pen. e la illogicità e contraddittorietà della motivazione. Rileva il ricorrente che il procedimento n. 1026/2020 RGNR già archiviato era stato iscritto per il reato di truffa, mentre quello n. 787/2024, definito con l'ordinanza impugnata, pur riguardando il medesimo fatto storico, era stato iscritto per il diverso delitto di usura, sicchè le indagini svolte dal pubblico ministero nell'ambito del nuovo fascicolo non necessitavano di alcun decreto di riapertura delle indagini.
3. Il ricorso è inammissibile essendo stato proposto avverso un provvedimento non impugnabile in sede di legittimità. Come noto, il vigente art. 410-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 33, della legge n. 103 del 23/06/ 2017, prevede che l'ordinanza di archiviazione emessa all'udienza celebrata ai sensi dell'art. 409 del codice di rito, è reclamabile al tribunale in composizione monocratica per i soli motivi di nullità di cui all'art. 127, comma 5, cod. proc. pen. e cioè per violazioni delle regole del contraddittorio stabilite nei commi 3 e 4 di tale disposizione.
La novella legislativa ha riguardato soltanto l'individuazione del giudice competente per l'impugnazione ( ora il Tribunale monocratico, anziché la Corte di cassazione) e non il profilo relativo ai motivi deducibili che, già nella previgente disciplina, erano tassativamente limitati ai soli casi di mancato rispetto delle regole dell'intervento delle parti in camera di consiglio poste a garanzia del contraddittorio formale, con conseguente impossibilità di censurare le valutazioni poste a fondamento dell'ordinanza di archiviazione. Ebbene, nel caso di specie si è proprio al cospetto di una ordinanza di archiviazione emessa a seguito di udienza celebrata si sensi dell'art. 409 cod. proc. pen. che è stata impugnata dalla persona offesa opponente avanti la Corte di cassazione (che non è più il giudice dell'impugnazione di siffatto provvedimento) e per motivi del tutto diversi dalla mera violazione del contradditorio camerale, unici consentiti e da proporre comunque a diversa autorità giudiziaria e cioè al Tribunale in composizione monocratica.
L'inammissibilità del proposto ricorso, che neppure attiene a profili di abnormità strutturale ovvero funzionale del provvedimento, va dichiarata ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con procedura "de plano" prevista dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024„Chen Xinsheng0 Farina Carmine, Rv• 286726).4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che l'impugnazione è stata esperita avverso provvedimento non ricorribile in questa sede.
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 13_,1322) in favore della Cassa dell