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Ordinanza — n. 8126/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to improper challenge regarding attempted robbery sentencing reduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8126/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly applied the direct method for sentencing attempted robbery without a statutory third reduction. The defense argued for a mandatory penalty reduction, but the court found the first-instance judgment already accounted for the attempted nature of the crime under Article 56 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected as it did not fall within the permissible grounds for cassation under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 56 cod. pen.; Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.: When sentencing for attempted crime is performed via the direct method, the statutory reduction for attempt is inherently included, rendering a separate challenge to the lack of additional reduction inadmissible.

Parole chiave

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attempted robbery sentencing direct method penalty cassation inadmissibility statutory reduction Code of Criminal Procedure tentata rapina commisurazione della pena per rapina delitto

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 56 cod. pen.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
256711 - 01), ne consegue l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
Art. 4 legge n. 110/75
pen., 3) art. 4 legge n. 110/75.
art. 4 legge n. 110/75
pen., 3) art. 4 legge n. 110/75.
art. 56 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 37562 del 16/05/2001, Botto
Sez. 5, n. 39475 del 19/06/2013, Brescia
220189 - 01; Sez. 5, n. 39475 del 19/06/2013, Brescia, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL RHALATI MOHSINE nato a DESIO il 19/09/2004 avverso la sentenza del 13/11/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di COMOvisti gli atti; letto il ricorso dell'Avv. GIOACHINO MONACHINO; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI. Ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. El Rhalati Mhosine, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Como del 13/11/2024 che, ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., ha applicato all'imputato la pena di anni tre di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, in ordine ai reati di cui ai seguenti capi:

1) artt. 110, 56- 628, commi 1 e 3 n. 1, comma 3-ter, 112, comma 1, n. 4, cod. pen.;

2) artt. 110, 628, commi 1 e 3 n. 1, comma 3-ter, 61, comma 1, n. 7), 112, comma 1, n. 4, cod. pen., 3) art. 4 legge n. 110/75.

2. Con un unico motivo, la difesa lamenta che la pena non sarebbe stata diminuita di un terzo con riguardo al concorso nella tentata rapina.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che l'aumento di pena in relazione al reato di cui al capo 1) - nella misura di mesi dieci di reclusione ed euro 500,00 di multa indicata dalle parti -tiene conto della qualificazione giuridica del fatto così come contestato e, dunque, da ritenersi operato in relazione all'ipotesi tentata, già comprensivo della diminuzione prevista dall'art. 56 cod. pen. Non configurandosi, pertanto, un'ipotesi di pena illegale, posto che, in presenza di delitto tentato, la determinazione della pena può effettuarsi con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato (Sez. 1, n. 37562 del 16/05/2001, Botto, Rv. 220189 - 01; Sez. 5, n. 39475 del 19/06/2013, Brescia, Rv. 256711 - 01), ne consegue l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1'11