Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of grounds regarding sentencing legality under concordato rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's sentence of four years and eight months imprisonment for aggravated attempted extortion, arguing violations of specific criminal code articles regarding participation. The court ruled that the appeal lacked admissible grounds because the appellant did not contest the formation of the settlement agreement, the prosecutor's consent, or the content of the judgment, and the alleged sentencing errors did not constitute illegal sanctions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 110, 416-bis.1 c.p.: In appeals involving a settlement agreement, cassation appeals are admissible only regarding the formation of the party's will, the prosecutor's consent, or divergent content, while complaints about waived grounds, non-evaluation of acquittal conditions, or sentencing determinations not reflecting illegal sanctions are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTIANO CARLO nato a CANCELLO ED ARNONE il 26/10/1951 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti; letto il ricorso dell'Avv. CARLO DE STAVOLA; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Cristiano Carlo, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 3/07/2024 con cui, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in accoglimento della proposta di concordato formulata dalle parti e in riforma della sentenza del Tribunale di santa Maria C.V., è stata inflitta al ricorrente la pena di anni quattro, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa, in continuazione con la sentenza della Corte di appello di Napoli del 26/09/2012 (irrevocabile il 31/10/2012), in ordine al delitto di tentata estorsione aggravata anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.
2. Con un unico motivo il difensore lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 110 e 56-629 cod. pen., con riferimento all'esistenza di sufficienti elementi dimostrativi della partecipazione del ricorrente, a titolo di concorso, nell'episodio estorsivo contestato.
3. Il ricorso è inammissibile. In tema di concordato in appello è, infatti, ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01). Nessuno di tali vizi è oggetto di denunzia, né rilevabile nella sentenza impugnata. E tanto a prescindere anche dal rilievo che il motivo, per come dedotto, prospetta la risoluzione di questioni di fatto non scrutinabili in questa sede.
4. In conclusione, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, I'l