Ordinanza — n. 8124/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAMoslih Salh Din (CUI 04CP7HC), a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Savona del 13/09/2024 che, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato all'imputato la pena di anni due mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa, in ordine ai reati di rapina impropria, resistenza e falsità in dichiarazioni a p.u., con esclusione della recidiva.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8124/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., ha applicato all'imputato la pena di anni due mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa, in ordine ai reati di rapina impropria, resistenza e falsità in dichiarazioni a p.u., con esclusione della recidiva.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSLIH SALAH DIN nato il 03/11/1986 avverso la sentenza del 13/09/2024 del TRIBUNALE di SAVONAvisti gli atti letto il ricorso dell'Avv. CARLO MANTI; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Moslih Salh Din (CUI 04CP7HC), a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Savona del 13/09/2024 che, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato all'imputato la pena di anni due mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa, in ordine ai reati di rapina impropria, resistenza e falsità in dichiarazioni a p.u., con esclusione della recidiva.
2. Con un unico motivo, la difesa denuncia l'erronea qualificazione giuridica del fatto con riguardo alla rapina, da ricondursi, invece, nell'alveo del furto, tenuto conto che le modalità di svolgimento del fatto non consentirebbero di ritenere sussistente la contestata contiguità temporale tra la sottrazione della res e la violenza adoperata contro gli agenti intervenuti.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Sebbene, in tema di patteggiamento, con il ricorso per cassazione possa denunciarsi, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., anche l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo negoziale e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen., nondimeno, l'errore sul nomen iuris deve essere manifesto. Infatti, per consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, espresso a Sezioni Unite (sentenza n. 5838 del 28/11/ 2013, dep. 6/02/2014, Citarella, Rv. 257824 — 01, in motivazione) e ribadito anche a seguito della novella di cui alla legge n. 131 del 2017, tale vizio è deducibile nei soli casi in cui sussista l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr.
Sez. 6, ord. n. 3108 dell'8/1/2018, Antoci, Rv. 272252 — 01, anche sulla legittimità del ricorso alla procedura de plano nei casi di genericità del motivo). Nel caso di specie, la deducibilità dell'invocato errore deve essere esclusa, non risultando prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice a quo. Peraltro, il motivo, per come dedotto, prospetta la risoluzione di questioni di fatto precluse in questa sede.
5. In conclusione, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de