Italian Court corrects Cassation ruling to add prosecutor name for state-funded civil party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation corrected a previous ruling that had omitted the name of the state-appointed prosecutor. The civil party, 'Associazione Art. 2', requested this amendment to ensure the official record accurately reflected the distribution of fines to the appointed legal representative. The court granted the request, ordering the insertion of the specific phrase regarding the prosecutor's benefit into the final paragraph of the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.p.; Art. 23 comma 8 D.L. n.137/2020: The court may correct material errors in a judgment's operative part when the omission fails to identify the state-appointed prosecutor entitled to receive the fine distribution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile ASSOCIAZIONE ART. 2 nel procedimento a carico di: ANURAN RODRIGO MACALINDONG nato il 12/09/1976 avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAvisti gli atti udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; lette le conclusioni del Pubblico ministero nella persona del Sostituto P.G. GIUSEPPE SASSONE. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8 D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. n. 198/2022
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza n. 11294 del 17/02/2023 la 2^ Sezione della Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso di Anuran Rodrigo Macalindong, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché delle spese sostenute dalla parte civile "Associazione Art. 2", liquidate in complessivi euro 3.167,00, oltre accessori di legge.
2. Vista l'istanza avanzata dall'avv. Claudio Marcone, quale difensore e procuratore speciale della parte civile costituita «Associazione Art. 2», con cui chiede la correzione del dispositivo con l'aggiunta della distrazione a favore del procuratore costituito ed ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
3. Lette le conclusioni di cui alla requisitoria del Pubblico ministero in data 16 gennaio 20205, il quale non si oppone alla correzione.
4. Visti gli atti allegati (verbale udienza Tribunale di Roma con ordinanza di ammissione della costituzione di p.c. del 24/11/2014; copia costituzione di parte civile; ammissione al gratuito patrocinio dell'Associazione Art. 2), da cui si evince che la parte civile costituita nell'ambito del procedimento in cui è stata resa la sentenza della Corte di cassazione era la predetta "Associazione Art. 2", ammessa al patrocinio a spese dello Stato e che il difensore istante, quale procuratore speciale, si è dichiarato antistatario.
5. Ritenuto, pertanto, che va corretto l'errore materiale, disponendosi la correzione del dispositivo della sentenza n. 11294/23 della Seconda Sezione penale della Corte di cassazione integrando nella parte finale il relativo testo con l'aggiunta delle parole "con distrazione della somma a favore del procuratore costituito nell'interesse della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato".
P.Q.M.
Dispone correggersi il dispositivo della sentenza n. 11294/23 della Seconda Sezione penale della Corte di cassazione integrando nella parte finale il relativo testo con l'aggiunta delle parole "con distrazione della somma a favore del procuratore costituito nell'interesse della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato". Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così decis