Italian Supreme Court dismisses appeal claiming sentencing inconsistency in plea agreement due to clerical error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim that the appellate court's sentence differed from the agreed plea deal. The defense argued an inconsistency between the agreed three years and four months of imprisonment and the court's reported three years and three months, though the actual sentence imposed matched the agreement exactly. The court ruled that such discrepancies regarding the specific calculation of the penalty are not admissible grounds for appeal in plea agreement cases and constituted only a material error corrected in the reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; In plea agreement appeals, complaints regarding the determination of the penalty are inadmissible unless they demonstrate illegality of the sanction, as mere inconsistencies in sentencing calculations do not qualify for cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJETA MATEO nato il 15/11/1998 avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI; Ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Gjeta Mateo, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., della Corte d'appello di Venezia del 16/07/2024 con cui, in accoglimento della proposta di concordato formulata dalle parti e in riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Venezia, è stata inflitta all'imputato la pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, in ordine ai reati rispettivamente ascritti nell'imputazione. Lamenta l'illogicità della motivazione laddove la Corte di merito, pur dando atto dell'accordo raggiunto e della pena concordata nella misura di anni tre e mesi tre di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, abbia poi inflitto una pena della reclusione superiore di un mese.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. La difesa, infatti, sul rilievo dell'esistenza di una discrasia tra l'entità della pena indicata in motivazione come oggetto della proposta di concordata raggiunta dalle parti (pari ad anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa) e quella poi inflitta col dispositivo (anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa), deduce il vizio di motivazione sotto il profilo dell'illogicità della sentenza impugnata. Si tratta di una censura non consentita in questa sede, in quanto in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01).
Nel caso in esame, peraltro, se si ha riguardo alla proposta di concordato formulata dalla difesa in data 4 luglio 2024, a cui il P.G. ha apposto in calce il consenso 1'8 luglio 2024 e allegata al verbale dell'udienza del 16/07/2024 (in cui è stata deliberata la sentenza) risulta che le parti hanno concluso perché venisse inflitta una pena pari proprio a quella riportata nel dispositivo della sentenza impugnata, pari ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa. Peraltro, dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte d'appello non solo ha inflitto la pena concordata dalle parti, ma ne ha anche interamente riportato il calcolo in tutti i suoi elementi per come esposto nella proposta della difesa a cui è conseguito il consenso del procuratore generale presso la Corte di appello.
Da tali premesse, se ne può agevolmente concludere che il riferimento, riportato nelVíncipit della decisione, alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, anziché ad anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, sia frutto di un mero errore materiale - peraltro emendato dalla stessa Corte d'appello nel prosieguo della motivazione —che non ha in alcun modo determinato un risultato difforme dal contenuto dell'accordo espresso dalle parti nella proposta di concordato.
4. In conclusione, deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen