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Sentenza — n. 8103/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8103/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8103/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Pezzotti Giulio n. a Sarnico 1'1/5/1976 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano in data 12/9/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen., come novellato; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Vincenzo Senatore che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

Regesto Legislator

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art. 611 cod.proc.pen, art. 340 cod.proc.pen; Sentenza — n. 8103/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rileva il Collegio che con atto del 22/1/2025 la p.o. Rizzi Luigino, parte civile costituita, ha rimesso la querela sporta in data 20/6/2018 per il reato in rubrica ascritto nei confronti del ricorrente, il quale ha formalizzato l'accettazione con dichiarazione del 31 gennaio seguente. Attesa la ritualità dell'atto abdicativo, deve emettersi declaratoria di estinzione del reato con condanna del querelato alle spese ex art. 340 cod.proc.pen. e revoca delle statuizioni civili.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa risarcimento per errore giudiziario condono delle spese procedurali riscossione di pene pecuniarie azione civile risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod.proc.pen
a Sarnico 1'1/5/1976 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano in data 12/9/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen., come novellato; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons.
art. 340 cod.proc.pen
Attesa la ritualità dell'atto abdicativo, deve emettersi declaratoria di estinzione del reato con condanna del querelato alle spese ex art. 340 cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da Pezzotti Giulio n. a Sarnico 1'1/5/1976 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano in data 12/9/2024 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen., come novellato; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Vincenzo Senatore che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 29/9/2023, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto Giulio Pezzotti colpevole del delitto di truffa aggravata, condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. Paolo Antonio Muzzi, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del delitto contestato, alla valutazione della prova dichiarativa e all'apparato circostanziale.

3. Rileva il Collegio che con atto del 22/1/2025 la p.o. Rizzi Luigino, parte civile costituita, ha rimesso la querela sporta in data 20/6/2018 per il reato in rubrica ascritto nei confronti del ricorrente, il quale ha formalizzato l'accettazione con dichiarazione del 31 gennaio seguente. Attesa la ritualità dell'atto abdicativo, deve emettersi declaratoria di estinzione del reato con condanna del querelato alle spese ex art. 340 cod.proc.pen. e revoca delle statuizioni civili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Revoca le statuizioni civili, Così deciso in Roma, 4 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il President