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Sentenza — n. 8101/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court annuls lower court ruling denying tenant's standing to file complaint for property damage.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8101/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the Livorno Tribunal's decision dismissing the complaint against Pecora Simone due to lack of standing. The Tribunal had ruled that the tenant, Zoccarato, lacked the qualification of an injured party without the owner's delegation. The Court reversed this, establishing that a tenant has the right to file a complaint for damage to common areas as a holder of enjoyment rights.

Regesto Legislator

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Art. 635 cod. pen.; Art. 120 cod. pen.: The right to file a complaint for the crime of damage applies to any subject who, for any legal title, uses or derives utility from the damaged good, including tenants of common areas.

Parole chiave

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tenant standing property damage common areas criminal complaint injured party leasehold rights condominium law danneggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 635 cod. pen.
In particolare ha affermato che il diritto di querela per il reato previsto dall'art. 635 cod.
Art. 120 cod. pen.
Appare, pertanto, erronea la valutazione del Tribunale in ordine al difetto di legittimazione del conduttore/querelante, al quale deve riconoscersi a norma dell'art. 120 cod.pen.
Art. 569, comma 4, cod.proc.pen.
Alla luce delle considerazioni che precedono si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Firenze, a norma dell'art. 569, comma 4, cod.proc.pen.
art. 611 cod.proc.pen
a Montevarchi il 14/5/1975 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen.
art. 635 cod. pen
In particolare ha affermato che il diritto di querela per il reato previsto dall'art. 635 cod. pen.
art. 120 cod.pen
Appare, pertanto, erronea la valutazione del Tribunale in ordine al difetto di legittimazione del conduttore/querelante, al quale deve riconoscersi a norma dell'art. 120 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 13636 del 03/11/1999
1.1 Questa Corte ha reiteratamente precisato che in tema di danneggiamento il diritto di querela spetta anche al titolare di un diritto di godimento sul bene danneggiato (con riguardo alla legittimazione a proporre querela del conduttore di un immobile, Sez. 2, n. 13636 del 03/11/1999, Rv.
Sez. 2, n. 47672 del 17/10/2003
Sez. 2, n. 41391 del 19/10/2010
Sez. 2, n. 17418 del 13/01/2015
Sez. 3, n. 6229 del 24/10/1986
Sez. 2, Ordinanza n. 14598 del 26/05/2021
448488 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 14598 del 26/05/2021, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze avverso la sentenza resa dal Tribunale di Livorno in data 4/10/2024 nei confronti di Pecora Simone n. a Montevarchi il 14/5/1975 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 611 cod.proc.pen. come novellato; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore dell'imputato

RITENUTO IN FATTO

1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Livorno dichiarava l'improcedibilità dell'azione in relazione al delitto di danneggiamento ascritto a Pecora Simone per difetto di valida querela. Il giudice, in particolare, evidenziava che, poiché la condotta contestata concerneva parti comuni dello stabile di proprietà della Fulcrum s.r.I., Zoccarato Giannino, che in veste di conduttore di uno degli appartamenti aveva proposto istanza punitiva, non era legittimato a tanto, non rivestendo la qualifica di persona offesa e non avendo, peraltro, evidenziato la lesione di un proprio personale interesse. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze deducendo: 2.1 la violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento della qualifica di persona offesa in capo al locatario dell'appartamento; 2.2 la violazione di legge in ordine al difetto di legittimazione del locatario dell'immobile a proporre querela in assenza di una delega del proprietario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. Il Tribunale di Livorno ha ritenuto l'assenza di legittimazione del conduttore di un appartamento a sporgere querela in relazione ai danni causati alle parti comuni del condominio (citofoni, portone, androne) dalla condotta dell'imputato. 1.1 Questa Corte ha reiteratamente precisato che in tema di danneggiamento il diritto di querela spetta anche al titolare di un diritto di godimento sul bene danneggiato (con riguardo alla legittimazione a proporre querela del conduttore di un immobile, Sez. 2, n. 13636 del 03/11/1999, Rv. 214664-01; n. 47672 del 17/10/2003, Rv. 227689 - 01; n. 41391 del 19/10/2010, Rv. 248925-01).

In particolare ha affermato che il diritto di querela per il reato previsto dall'art. 635 cod. pen. spetta anche a chi abbia solo un rapporto di fatto di origine non illegale con la cosa danneggiata, in quanto la tutela accordata dalla indicata previsione incriminatrice si riferisce a qualunque soggetto che, per un qualsiasi titolo giuridico, utilizzi il bene interessato o comunque ne riceva una utilità (Sez. 2, n. 17418 del 13/01/2015, Rv. 263574 - 01). Nella specie va rammentato che il contratto di locazione comporta il trasferimento al conduttore dell'uso e del godimento sia della singola unità immobiliare sia dei servizi accessori e delle parti comuni dell'edificio.

In particolare la giurisprudenza civile è pacifica nel ritenere che il conduttore, cui è consentito trarre dalla cosa locata tutte le utilità inerenti al suo normale godimento, escluse solamente quelle espressamente vietate dal contratto o confliggenti con il diritto del locatore o di terzi, può utilizzare le parti comuni dell'edificio condominiale, ove è sito l'immobile locatogli, con eguale contenuto ed eguali modalità del potere di utilizzazione spettante al proprietario (Sez. 3, n. 6229 del 24/10/1986 Rv. 448488 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 14598 del 26/05/2021, Rv. 661512 - 01).

Appare, pertanto, erronea la valutazione del Tribunale in ordine al difetto di legittimazione del conduttore/querelante, al quale deve riconoscersi a norma dell'art. 120 cod.pen. la qualifica di persona offesa del reato contestato all'imputato, stante la contitolarità dell'interesse direttamente protetto dalla norma penale, posta a tutela dell'integrità del patrimonio, nozione nella quale debbono intendersi ricompresi non solo la proprietà ma anche i diritti reali personali o di godimento.

2. Alla luce delle considerazioni che precedono si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Firenze, a norma dell'art. 569, comma 4, cod.proc.pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di Appello di Firenze Così deciso in Roma, 4 febbraio 2025 Il Con