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Sentenza — n. 8090/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls lower court ruling on false claim fraud, holding complaint period starts when victim learns of the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8090/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procuratore della Repubblica sought cassation against a Bologna court decision that dismissed criminal charges for false claim fraud due to a late complaint. The court argued the complaint period began when the fraudulent claim was filed, but the defense contended it started only when the insurance company discovered the fraud through investigation. The Supreme Court agreed with the defense, ruling that the period runs from the moment the victim gains knowledge of the crime, not the filing date, and thus the lower court erred in its timeline assessment.

Regesto Legislator

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Art. 159 c.p.p.; Art. 642 cod. pen.: The period for filing a criminal complaint in cases of false claims begins when the offended party becomes aware of the criminal act, not when the act was committed or the claim filed, placing the burden of proving timeliness on the accuser.

Parole chiave

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false claim fraud criminal complaint period victim knowledge requirement burden of proof timeliness insurance fraud prosecution frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione azione diretta contro l'assicuratore assicuratore infortuni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 159 c.p.p.
Art. 642 cod. pen.
Con sentenza resa in data 3 luglio 2024 il Tribunale di Bologna dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati Vescovo Pietro e Zeoli Floreana in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen., loro in concorso ascritto, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per tardività della querela.
art. 642 cod. pen
Con sentenza resa in data 3 luglio 2024 il Tribunale di Bologna dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati Vescovo Pietro e Zeoli Floreana in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen., loro in concorso ascritto, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per tardività della querela.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017
Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNAnel procedimento a carico di: VESCOVO PIETRO nato a BENEVENTO il 04/12/1998 ZEOLI FLOREANA nato a BENEVENTO il 30/06/1966 inoltre: UNIPOL SAI ASSICUAZIONI SPA avverso la sentenza del 03/07/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FLAVIA ALEMI, che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo giudizio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 3 luglio 2024 il Tribunale di Bologna dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati Vescovo Pietro e Zeoli Floreana in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen., loro in concorso ascritto, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per tardività della querela. Osservava il Tribunale che Pietro Vescovo e Floreana Zeoli erano chiamati a rispondere del reato di cui all'art. 642 cod. pen., commesso il 20 aprile 2022. Con pec del 20 aprile 2022, l'avv. Davide Cella inoltrava a UnipolSai s.r.l. una richiesta di risarcimento danni nell'interesse del Vescovo, passeggero del veicolo tg. DJ018ZY (assicurato UnipolSai, contraente Marianna Vescovo) a seguito di sinistro stradale asseritamente avvenuto 1'11 novembre 2021 in Benevento. UnipolSai aveva presentato querela il 7 novembre 2022. Essendo il momento consumativo del reato decorrente dalla denuncia del falso sinistro, la querela risultava presentata tardivamente.

2. Avverso la detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione della legge penale e della legge processuale. Assumeva, in particolare, che il termine per proporre querela decorreva dal momento in cui la persona offesa aveva avuto piena consapevolezza del fatto di reato, così che nel caso di specie tale momento non poteva essere individuato nel momento della denuncia del falso sinistro stradale alla compagnia di assicurazione responsabile civile, bensì nel momento in cui la medesima compagnia, all'esito di opportuni accertamenti, si era resa conto della natura fraudolenta della pretesa risarcitoria.

3. In data 23 novembre 2024 il difensore degli imputati depositava memoria con la quale chiedeva emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Ed invero, il termine per proporre querela decorre dal momento in cui la parte offesa viene a conoscenza del fatto di reato, termine che nella specie non può essere fatto decorrere dal momento della denuncia del falso incidente, considerato che la compagnia di assicurazione è stata in grado di rendersi conto del carattere fraudolento della denuncia non nell'immediatezza della stessa, bensì all'esito dei necessari accertamenti. A fronte di ciò, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e condiviso da questo Collegio quello secondo il quale è a carico di chi deduce la tardività della querela la prova del difetto di tempestività della stessa (cfr.

Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi, Rv. 272170 - 01, che così ha statuito: nel delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice il termine per proporre la querela decorre dalla data in cui l'inottemperanza pervenga a conoscenza del creditore, restando a carico di chi deduce la tardività della querela la prova del difetto di tempestività della stessa). Il Tribunale ha erroneamente fatto decorrere il termine per sporgere querela dalla data in cui si era perfezionato il contestato reato di truffa di cui all'art. 642 cod. pen. attraverso la presentazione della denuncia di falso sinistro, anziché da quella in cui la persona offesa aveva avuto conoscenza del fatto illecito perpetrato ai suoi danni, verosimilmente successivo allo svolgimento di una - sia pur sommaria - istruttoria, dal momento che non risulta, dagli atti, che la compagnia di assicurazioni ne avesse acquisito immediata contezza.

2. Alla stregua di tali rilievi la sentenza deve, pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Bologna perché proceda a nuovo esame della questione, verificando la tempestività della querela proposta con riferimento al momento in cui la persona offesa UnipolSai s.r.l. abbia acquisito la conoscenza della commissione della menzionata fattispecie di reato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Co