Cassation court dismisses appeal claiming mandatory expulsion measure was omitted, ruling it is discretionary with implicit negative assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale appealed a Brescia court's conviction of Diallo, arguing the mandatory expulsion measure under Article 235 of the Penal Code was omitted. The court rejected this claim, stating that while the measure is discretionary, the lack of application implies a negative assessment of social danger. Consequently, the appeal was declared inadmissible as the lower court's decision was legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 235 cod. pen.; The expulsion measure for foreigners is discretionary, and its non-application implies an implicit negative assessment of social danger, rendering an appeal claiming mandatory omission inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: DIALLO ABDOUL KARIM nato il 08/05/1977 inoltre: BERNASCONI UMBERTO avverso la sentenza del 18/04/2024 del TRIBUNALE di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE SASSONE che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 18/04/2024, ha dichiarato Abdoul Karim Diallo responsabile dei reati allo stesso ascritti (rapina aggravata e porto di un coltello a scatto) condannandolo alla pena di anni quattro e mesi due di reclusone ed euro 1200,00 di multa.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia deducendo con un unico motivo di ricorso inosservanza della legge penale in relazione all’art. 235 cod. pen. per omessa applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato. In tal senso, si è osservato come fosse stata omessa la motivazione sul punto e, nonostante effettivamente si dovesse ritenere la natura facoltativa della applicazione della misura di sicurezza, tuttavia, dalla motivazione, era emerso in modo specifico che il ricorrente fosse pericoloso socialmente, sicché il giudice avrebbe avuto l’onere di motivare in ordine alla possibile applicazione o meno nel caso di specie dell’art. 235 cod. pen.
3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo manifestamente infondato.
2. Questa Corte ha già chiarito, con principio che qui si intende ribadire, che l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni, prevista dall'art. 235 cod. pen., costituisce una misura di sicurezza personale di carattere facoltativo applicabile dal giudice solo nel caso in cui, con adeguata motivazione, abbia verificato la sussistenza della pericolosità sociale; pertanto, nel caso in cui tale misura non venga applicata con la sentenza di condanna, deve ritenersi implicita la valutazione negativa in ordine alla pericolosità del condannato (Sez. 2, n. 16400 del 17/02/2021, Jamal Abdellatif, Rv. 281123-01).
3. Nel caso concreto, dunque, proprio in considerazione del principio appena richiamato, si deve escludere che ricorra alcuna violazione di legge, tenuto conto della valutazione discrezionale rimessa al giudice del merito, che ha implicitamente manifestato una valutazione negativa in ordine alla pericolosità del condannato. Né può essere considerata indicativa la motivazione resa quanto alla determinazione della pena. Infatti, la pericolosità sociale rilevante per l'applicazione della misura facoltativa dell'espulsione dal territorio dello Stato di cui all'art. 235 cod. pen. consiste nel pericolo di commissione di nuovi reati e deve essere valutata tenendo conto dei rilievi peritali sulla personalità, sugli effettivi problemi psichiatrici e sulla capacità criminale dell'imputato, nonché sulla scorta di ogni altro parametro valutativo di cui all'art. 133 cod. pen., che non risultano evocati a tal fine dalla motivazione del giudice di merito (Sez. 5, n. 23101 del 18/05/2020, Jriji Mohamed, Rv. 279388-01).
4. La qualità di parte pubblica esonera la ricorrente dalla condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il