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Ordinanza — n. 7810/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds regarding the existence of the crime and legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7810/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant waived specific grounds for acquittal during the appellate stage. The appellant argued that the lower court should have acquitted him due to a missing prerequisite crime and unattributable stolen goods, but these were not preserved. The court ruled that once an appellant renounces certain appeal reasons, the cassation court can only review issues not waived, rendering the current complaints inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: When an appellant renounces specific grounds for acquittal at the appellate level, the Court of Cassation cannot examine those waived reasons, including the existence of the crime or legal qualification, rendering appeals based solely on such grounds inadmissible.

Parole chiave

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waived appeal grounds acquittal by lack of crime appellate waiver effect cassation admissibility legal qualification waiver ricettazione motivi di cassazione ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione l'imputato tramite il difensore fiduciario lamentando la violazione dell'art. 129 cod.
Art. 610 c.p.p.
Giuseppe Granata avverso la sentenza del 24/06/2024 della Corte di appello di Napoli, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., valutata la già riconosciuta l'attenuante di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione l'imputato tramite il difensore fiduciario lamentando la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani
che è proprio oggetto del presente ricorso in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata a quelli non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, rv.
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
Sez. 4 n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra
272969; Sez. 4 n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
274522; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. 2, del 16/11/2023 n. 50062, Musella
278170; Sez. 2, del 16/11/2023 n. 50062, Musella, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Simioli Giuseppe nato a Napoli il 15/12/1971, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Granata avverso la sentenza del 24/06/2024 della Corte di appello di Napoli, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, in accoglimento della concorde richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., valutata la già riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen in termini di prevalenza (anziché di sola equivalenza) sulla ritenuta recidiva reiterata specifica, rideterminava la pena inflitta a Simioli Giuseppe, in un anno mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa per il delitto di ricettazione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione l'imputato tramite il difensore fiduciario lamentando la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Deduce il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe dovuto emettere sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. per difetto del reato presupposto e, in ogni caso, per mancanza di riferibilità all'imputato dei beni di provenienza furtiva oggetto di imputazione.

3. Il motivo proposto è manifestamente infondato ed il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. In tema di concordato in appello, è consentito il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati (che, nella specie, riguardavano la sussistenza del contestato delitto di ricettazione e la qualificazione giuridica del fatto) e alla omessa motivazione circa il mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. che è proprio oggetto del presente ricorso in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata a quelli non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, rv. 272853;

Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969; Sez. 4 n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; Sez. 2, del 16/11/2023 n. 50062, Musella, Rv. 285619).

5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

w\ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese2-J processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme