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Ordinanza — n. 7809/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7809/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7809/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Sesta Sezione penale della Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto da Cvetkovic Ivan e lo condannava al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende 2. Avverso tale sentenza in data 26.12.2024 proponeva ricorso straordinario per cassazione "personalmente" il condannato.

Regesto Legislator

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art. 613 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7809/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione domanda di revisione dell'asilo eccezione di incostituzionalità ricorso di annullamento ricorso straordinario per nullità

Disposizioni normative citate

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art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CVETKOVIC IVAN nato il 04/02/1974 avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE DI CASSAZIONEudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE preso atto che si procede con il rito "de plano"

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Sesta Sezione penale della Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso proposto da Cvetkovic Ivan e lo condannava al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende 2. Avverso tale sentenza in data 26.12.2024 proponeva ricorso straordinario per cassazione "personalmente" il condannato.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017.

4. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 13 febbraio 2025 Il Consigliere