Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 7802/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7802/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7802/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Corte di appello di Catania, con sentenza del 3 giugno 2024, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto Valenti Vincenzo, Valenti Antonino, Valenti Gaetano e Valenti Giuseppe responsabili del reato di tentata estorsione ai danni di Franceschino Ignazio. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di Valenti Vincenzo, osservando che l'imputato era estraneo ai fatti e che con la persona offesa Franceschino vi era un rapporto di confidenza, tale per cui le frasi riportate nel capo di imputazione non potevano certo costituire una minaccia. 1.2 Il difensore eccepisce che la ritenuta aggravante di cui all'art. 71 D.L.vo n. 159/2001 poteva essere applicata solo se il fatto era commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale e comunque non a delitto tentato; inoltre, non si aveva alcuna prova dell'esistenza della frase riferita da Franceschino. 1.3 D difensore rileva che erroneamente la Corte di appello aveva rigettato le richieste di concessione delle attenuanti generiche e riduzione della pena al minimo edittale.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 99 cod. pen, art. 114 cod. pen, art. 69 comma 4 cod. pen, art. 416-bis cod. pen, art. 71 D.Lgs. n. 159/2011, art. 133 cod. pen; Sentenza — n. 7802/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso l'Avv. Stefano Bonsignore Zanghi nell'interesse di Valenti Giuseppe. 4.1 II difensore rileva che il reato di tentata estorsione era caduto in prescrizione in quanto a Valenti Giuseppe non erano state contestate l'aggravante di cui all'art. 71 D. Lgs. n. 159/2011 e la recidiva, prevista solo per i coimputati, per cui i termini di prescrizione erano identici al reato di cui al capo b) (altra tentata estorsione), dichiarato prescritto.

Parole chiave

Generato dall'IA
mercede di mediazione ruolo di capofila o di istigatore mediatore europeo misura di assistenza giudiziaria parvenza di parzialità indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 99 cod. pen
2.2 Il difensore eccepisce la violazione dell'art. 99 cod.
art. 114 cod. pen
e la recidiva, solo specifica, poteva consentire al giudice di non tenerne conto 3.5 I difensori rilevano che erroneamente non era stato applicato l'art. 114 cod. pen.
art. 69 comma 4 cod. pen
3.4 I difensori osservano che la richiesta di prevalenza delle concesse aggravanti sulle contestate aggravanti era stata erroneamente rigettata, visto che non era stata argomentata la gravità del fatto e che la regola dell'art. 69 comma 4 cod. pen.
art. 416-bis cod. pen
non impediva di dichiarare la prevalenza; nei precedenti penali di Valenti Antonino non figurava alcuna condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.
art. 71 D.Lgs. n. 159/2011
1.2 Fondato è invece il motivo relativo all'art. 71 D.Lgs. n. 159/2011, come si dirà più avanti.
art. 133 cod. pen
1.4 Relativamente al motivo concernente la recidiva (terzo motivo contenuto nelle note depositate), si deve osservare che la Corte di appello ha esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 533 cod. proc. pen
2.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, è opportuno ricordare che secondo questa Corte il principio «dell'oltre ragionevole dubbio», introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen.
art. 56 cod. pen
273752 — 01, che ha precisato che il delitto tentato costituisce una fattispecie criminosa autonoma, risultante dalla combinazione della norma incriminatrice e dell'art. 56 cod. pen., giungendo quindi alla conclusione che le aggravanti (in quel caso si discuteva dell'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: VALENTI VINCENZO nato a CATANIA il 06/10/1964 VALENTI GAETANO nato a CATANIA il 01/01/1959 VALENTI ANTONINO nato a CATANIA il 18/04/1961 VALENTI GIUSEPPE nato a CATANIA il 17/02/1985 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; udito il Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale SIMONETTA CICCARELLI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di VALENTI GIUSEPPE perché il reato è estinto per prescrizione e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di VALENTI VINCENZO, VALENTI GAETANO e VALENTI ANTONINO limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 71 D.

Lgs. n. 159 del 2011 con rideterminazione della pena, ove possibile, ovvero con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania; letti i motivi nuovi presentati dal difensore di VALENTI ANTONINO, Avv. VALERIA RIZZO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e dei motivi nuovi; letti i motivi nuovi presentati dal difensore di VALENTI GIUSEPPE, Avv. VALERIO SPIGARELLI, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata; udito il difensore di VALENTI GIUSEPPE e VALENTI VINCENZO, Avv. VALERIO SPIGARELLI, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udito il difensore di VALENTI ANTONINO, Avv.

VALERIA RIZZO, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; S

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 3 giugno 2024, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto Valenti Vincenzo, Valenti Antonino, Valenti Gaetano e Valenti Giuseppe responsabili del reato di tentata estorsione ai danni di Franceschino Ignazio. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore di Valenti Vincenzo, osservando che l'imputato era estraneo ai fatti e che con la persona offesa Franceschino vi era un rapporto di confidenza, tale per cui le frasi riportate nel capo di imputazione non potevano certo costituire una minaccia. 1.2 Il difensore eccepisce che la ritenuta aggravante di cui all'art. 71 D.L.vo n. 159/2001 poteva essere applicata solo se il fatto era commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale e comunque non a delitto tentato; inoltre, non si aveva alcuna prova dell'esistenza della frase riferita da Franceschino. 1.3 D difensore rileva che erroneamente la Corte di appello aveva rigettato le richieste di concessione delle attenuanti generiche e riduzione della pena al minimo edittale.

2. Propone ricorso il difensore di Valenti Gaetano. 2.1 n difensore deduce che, riguardo al ruolo avuto dal ricorrente, la Corte di appello aveva omesso di valutare nella loro interezza le dichiarazioni della persona offesa, da cui risultava che la figura di Valenti Gaetano era emersa solo quando era stato Franceschino a contattarlo e mai prima; tale fondamentale circostanza e la precisa volontà della persona offesa di chiedere l'intervento del ricorrente per dirimere contrasti economici sorti con uno dei fratelli dell'interlocutore rendeva evanescente il costrutto accusatorio, considerato che, come da sentenze di questa Corte, l'intermediario non risponde del reato di concorso in estorsione, qualora il suo intervento abbia la finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana; non era poi dato comprendere in base a quali elementi il ricorrente avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'ammontare della somma di cui Franceschino si era riconosciuto debitore. 2.2 Il difensore eccepisce la violazione dell'art. 99 cod. pen., visto che, al di là della richiamata gravità del reato commesso ben sei anni prima, era stata omessa ogni valutazione circa la personalità del ricorrente, il quale non solo aveva completamente modificato il proprio stile di vita, ma, considerata l'assenza di ulteriori carichi pendenti a suo carico, aveva dato piena dimostrazione di avere rescisso ogni collegamento con ambienti criminali.2.3 Il difensore rileva l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale e/o mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 114 cod. pen.: al ricorrente erano state concesse le attenuanti generiche in virtù del ruolo secondario che avrebbe avuto nella vicenda e la motivazione sul punto della Corte di appello aveva omesso di valutare l'effettiva offensività della condotta del prevenuto.

3. Propongono ricorso i difensori di Valenti Antonino. 3.1 I difensori rilevano che la Corte di appello non aveva tenuto in nessun conto che tra Franceschino Ignazio e Valenti Vincenzo vi erano stati rapporti personali e familiari ventennali e che i fratelli Valenti erano sempre stati cortesi ed affettuosi con Franceschino, che non temeva nessuna minaccia o violenza da parte di Valenti Vincenzo e del figlio, ma voleva solo non essere insultato; il giudice per le indagini preliminari, dopo le dichiarazioni rese da Condorelli Luca, Calogero Francesco e Buda Orazio, aveva ritenuto che i fatti denunciati dovessero essere collocati in un contesto diverso da quello originariamente prospettato ed aveva revocato la misura degli arresti domiciliari emessa nei confronti dei fratelli Valenti e di Valenti Giuseppe. 3.2 I difensori eccepiscono che la ritenuta aggravante di cui all'art. 71 D.L.vo n. 159/2001 poteva essere applicata solo se il fatto era commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale e comunque non al delitto tentato;

Valenti Antonino aveva appellato il decreto che lo aveva sottoposto a misura di prevenzione ed al momento dei fatti il giudizio non era stato definito. 3.3 I difensori eccepiscono che non era utilizzabile la registrazione ambientale effettuata con bodycell perché, in mancanza del supporto magnetico sigillato, era impedita qualsiasi possibilità di controllo; nella trascrizione CD consegnata alla procura vi erano troppe frasi incomprensibili, ed il perito Gagliano aveva commesso diversi errori, segnalati sia nel giudizio di primo grado che in quello di appello. 3.4 I difensori osservano che la richiesta di prevalenza delle concesse aggravanti sulle contestate aggravanti era stata erroneamente rigettata, visto che non era stata argomentata la gravità del fatto e che la regola dell'art. 69 comma 4 cod. pen. non impediva di dichiarare la prevalenza; nei precedenti penali di Valenti Antonino non figurava alcuna condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. e la recidiva, solo specifica, poteva consentire al giudice di non tenerne conto 3.5 I difensori rilevano che erroneamente non era stato applicato l'art. 114 cod. pen.

4. Propone ricorso l'Avv. Stefano Bonsignore Zanghi nell'interesse di Valenti Giuseppe. 4.1 II difensore rileva che il reato di tentata estorsione era caduto in prescrizione in quanto a Valenti Giuseppe non erano state contestate l'aggravante di cui all'art. 71 D. Lgs. n. 159/2011 e la recidiva, prevista solo per i coimputati, per cui i termini di prescrizione erano identici al reato di cui al capo b) (altra tentata estorsione), dichiarato prescritto.

5. Propone un secondo ricorso l'Avv. Stefano Bonsignore Zanghi nell'interesse di Valenti Giuseppe. 5.1 Il difensore eccepisce che Valenti Giuseppe non si era mai immischiato nei rapporti tra suo padre e Franceschino e non aveva mai minacciato quest'ultimo. 5.2 Il difensore rileva che la Corte di appello aveva ritenuto attribuita, a titolo di concorso, anche a Valenti Giuseppe, incensurato, l'aggravante di cui all'art. 71 D.L.vo n. 159/2011, senza darne adeguata motivazione: premesso che si trattava di aggravante soggettiva, non comunicabile al ricorrente, il difensore osserva che la norma era applicabile solo ai delitti consumati; con l'esclusione dell'aggravante, il reato era da considerarsi prescritto. 5.3 Il difensore eccepisce che il rigetto delle richieste subordinate avanzate dal ricorrente era privo di adeguata motivazione: a Valenti Giuseppe, incensurato ed estraneo al reato contestato, erano state negate le attenuanti generiche con una motivazione di stile. 5.4 Il difensore eccepisce che la Corte di merito aveva confermato le statuizioni civili con concessione di una provvisionale, senza considerare che Valenti Giuseppe era creditore di Franceschino della somma di € 13.532,10 in forza di una sentenza del Giudice del lavoro di Catania, somma che non avrebbe mai incassato, stante l'insolvenza di Franceschino.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto nell'interesse di Valenti Vincenzo è fondato limitatamente alla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 71 D. Lgs. n. 159/2011. 1.1 Il primo motivo di ricorso, oltre ad essere generico, non si confronta con la motivazione della Corte di appello, che ha evidenziato le minacce ricevute da Franceschino al fine di ottenere la somma di 100.000 euro o di una procura a ki\f`" vendere l'immobile e i macchinari della sua ditta; la Corte ha anche spiegato perché il teste Fassari, citato in ricorso, era da ritenere inattendibile (pag.20 sentenza impugnata); il motivo di ricorso pretende quindi di dare una spiegazione alternativa dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità. 1.2 Fondato è invece il motivo relativo all'art. 71 D.Lgs. n. 159/2011, come si dirà più avanti. 1.3 Quanto al terzo motivo di ricorso, deve ricordarsi che "in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.

Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda" (così, ex plurimis, sez. 1, n. 11361 del 19.10.1992, rv. 192381; sez. 1 n. 12496 del 21.9.1999, rv. 214570; sez. 6, n. 13048 del 20.6.2000, Occhipinti ed altri, ni. 217882; sez. 1, n. 29679 del 13.6.2011, rv. 219891; n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610); nel caso in esame, il ricorrente non ha argomentato in alcun modo perché sarebbe meritevole del beneficio richiesto, richiamando soltanto (nelle note depositate) il corretto comportamento processuale dato dalla partecipazione al processo di primo grado e la risalenza nel tempo delle condotte contestate, elementi assolutamente neutri, con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso. 1.4 Relativamente al motivo concernente la recidiva (terzo motivo contenuto nelle note depositate), si deve osservare che la Corte di appello ha esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, ritenendo che la pregressa condotta criminosa risultante dalle precedenti condanne fosse indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, in quanto il peso criminale degli imputati era indice di maggiore attitudine criminosa e pericolosità sociale (pag.24 sentenza impugnata), adempiendo così all'onere motivazione richiesto.

2. Il ricorso proposto nell'interesse di Valenti Gaetano deve essere dichiarato inammissibile. 2.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, è opportuno ricordare che secondo questa Corte il principio «dell'oltre ragionevole dubbio», introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello, giacché la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 8 4 07/02/2017, Cammarata e altro, Rv. 270519;

Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600); di conseguenza la regola dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, di fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali. (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, C e altro, Rv. 260409;

Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli e altri, Rv. 259204). La sentenza impugnata non si è sottratta alla valutazione comparativa fra le due versioni, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa secondo cui Valenti Antonino e Valenti Gaetano si erano presentati da lui in quanto il fratello (Vincenzo) "...chiedeva la somma di trecento mila euro...per la protezione che mi aveva dato in tutti quegli anni..." (pag.16 sentenza impugnata) e che, dopo l'intervento, la somma richiesta dai due, che quindi facevano da intermediari nell'interesse del fratello, era scesa a centomila euro; a tale proposito, deve essere ribadito che "ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l'intermediario, nelle trattative per la individuazione della persona alla quale versare la somma estorta, risponde del reato di concorso in 6 tz\rN_, estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana" (Sez.2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723); nel caso in esame, correttamente è stato rilevato che Valenti Gaetano e Valenti Antonino non agivano nell'interesse della vittima, posto che i due si erano inseriti per portare avanti la richiesta estorsiva di una somma non dovuta; la Corte di appello ha anche evidenziato la mancanza di causa nella richiesta della somma di denaro da parte dei Valenti a Franceschino, concludendo per la consapevolezza in capo a tutti gli imputati dell'ingiustizia della pretesa (pag.23 sentenza impugnata). 2.2 Relativamente al motivo concernente la recidiva, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato; nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione a pag.24 della sentenza impugnata. 2.3 Anche la motivazione sulla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. appare congrua e coerente con le risultanze processuali, vista la richiesta estorsiva posta in essere anche da Valenti Gaetano.

3. Il ricorso presentato nell'interesse di Valenti Antonino deve essere dichiarato inammissibile. 3.1 Quanto al primo motivo di ricorso, si deve precisare la natura del sindacato legittimità e si riporta ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.

Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria 7\r\-\ valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).

La Corte di appello ha evidenziato, con un giudizio di merito non censurabile nella presente sede, il ruolo di Valenti Antonino, quale soggetto che si è inserito nella originaria richiesta estorsiva, abbassando la somma richiesta a centomila euro e facendo più volte pressioni nei confronti di Franceschino per il pagamento della somma, nella piena consapevolezza della illiceità della pretesa (si vedano, in particolare, i dialoghi riportati a pag.19 della sentenza impugnata). 3.2 Dell'eccezione di cui all'art. 71 D.Lgs. n. 159 del 2011 e della richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche si dirà più avanti. 3.3 Assolutamente generico è il motivo di ricorso relativo alla registrazione ambientale con bodycell, che non precisa quali frasi sarebbero da ritenere inutilizzabili, quali sarebbero incomprensibili, e quali errori avrebbe commesso il perito nominato. 3.4 Sulla recidiva si richiama quanto argomentato in merito alla posizione di Valenti Gaetano, alla luce della motivazione contenuta a pag.24 della sentenza impugnata; analoghe considerazioni valgono per la mancata concessione dell'art.114 cod. pen. 3.5 Trattando ora della aggravante di cui all'art. 71 del D.Lgs. n. 159 del 2011, appare opportuno prendere le mosse da quanto affermato in motivazione da Sez.

U. n. 40985 del 19/04/2018, Di Maro e altro, Rv. 273752 — 01, che ha precisato che il delitto tentato costituisce una fattispecie criminosa autonoma, risultante dalla combinazione della norma incriminatrice e dell'art. 56 cod. pen., giungendo quindi alla conclusione che le aggravanti (in quel caso si discuteva dell'art. 7 I. d.ln. 152/91, ora art. 416-bils.1 cod. pen.) possono essere applicate anche ai delitti rimasti allo stadio del tentativo soltanto per i delitti indicati genericamente, a differenza di quanto si verifica nel caso dei delitti individuati con l'espressa indicazione delle norme incriminatrici, per i quali le aggravanti non operano in caso di semplice tentativo; la sentenza ha anche osservato che la diversa interpretazione dell'indicazione nominativa di uno specifico delitto, come comprendente solo l'ipotesi consumata, rispetto a quella dell'indicazione generale di una categoria di delitti, come comprendente sia i delitti tentati che quelli consumati, è già stata adottata in precedenza e in diversi campi (amnistia e indulto, art. 649 c.p., ordinamento penitenrizario, termini di durata massima della custodia cautelare): "Come dimostra la rassegna degli orientamenti, la natura sfavorevole degli effetti non ha impedito un'interpretazione delle norme comprensiva anche del delitto tentato, quando l'indicazione dei delitti è generica, mentre, al contrario, in presenza di un'elencazione specifica e nominativa dei delitti, la giurisprudenza di legittimità si è sempre richiamata alla natura autonoma del delitto tentato e al principio di tassatività" (par.4.5, pag.12).

Pertanto, poiché l'art. 71 D. Lgs. n. 159/2011 prevede espressamente che le pene stabilite per alcuni delitti, tra cui viene menzionato espressamente quello di cui all'art. 629 cod. pen., sono aumentate se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale, si deve ritenere che l'aumento può essere disposto soltanto per le ipotesi di estorsione consumata, ma non di estorsione tentata, fattispecie criminosa autonoma. Peraltro, è anche fondato il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Valenti Vincenzo relativamente alla aggravante in parola, posto che, a fronte dell'eccezione secondo la quale l'aggravante non poteva essere contestata in quanto il provvedimento con cui era stata disposta la misura di prevenzione non era definitivo, la motivazione del rigetto del motivo affermato dalla Corte di appello in quanto l'art. 10 D.L.vo n. 159/2011 dispone che "il ricorso non ha effetto sospensivo" è errata, in quanto confonde l'esecutività del provvedimento con la definitività.

Pertanto, nei confronti di Valenti Vincenzo deve essere disposto l'annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per la rideterminazione della pena, alla luce della eliminazione dell'aggravante di cui all'art. 71 D.Lgs. n. 159/2011; non così per Valenti Gaetano e Valenti Antonino, per i quali è stata riconosciuta l'equivalenza delle attenuanti generiche con la recidiva reiterata e che quindi, anche con l'eliminazione dell'aggravante, non potrebbero avere alcun beneficio, ostandovi il disposto dell'art. 69 comma 4 cod. pen., per cui nessun interesse avevano alla proposizione del motivo di ricorso relativamente all'aggravante suddetta.

4. Nei confronti di Valenti Giuseppe deve essere pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione. 4.1 Si deve infatti rilevare che a Valenti Giuseppe non è mai stata contestata alcuna aggravante, come si evince dalla semplice lettura del capo di imputazione; pertanto, il termine di prescrizione del reato partendo dalla data del commesso reato (artt.56,629 cod.p.en, 18.12.2012) di anni 8 e mesi 4 scadeva il 18.04. 2021; sommando le sospensioni indicate dalla Corte di appello in sentenza (primo grado: 20.2.14-22.5.14, giorni 91; appello: 3.5.2022, giorni 60, 10.5.2023- 3.6.2024, giorni 390) si arriva all'il ottobre 2022, data precedente alla sentenza della Corte di appello (3 giugno 2024) ) 5.

Per quanto riguarda il ricorso di Valenti Antonino si deve ribadire che l'inammissibilità deil'impugnazione si estende ai motivi nuovi ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen.; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibili i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Valenti Giuseppe perché il reato è estinto per prescrizione. Esclusa l'aggravante di cui all'art. 71 D. Lgs. n.159 del 2011, annulla la sentenza impugnata nei confronti di Valenti Vincenzo limitatamente alla misura della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della