Cassation court dismisses appeal regarding invalid revocation of evidence admission order due to failure to immediately raise nullity objection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal challenging the lower court's refusal to renew the evidentiary hearing. The defense argued that the first-instance judge's revocation of the evidence admission order without proper reasoning violated their right to defense, while the prosecution contended the nullity was cured by the defense's failure to object immediately. The court ruled that the nullity was of an intermediate order requiring immediate objection under Article 182 of the Code of Criminal Procedure, and since the defense did not raise it promptly, the defect was cured.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 182, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 495, comma 2, cod. proc. pen.: A nullity of intermediate order arising from the revocation of an evidence admission order is cured if not immediately deduced by the party, as opposed to absolute nullities which remain valid only if raised without delay.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DRAGONI GABRIELE nato a SINALUNGA il 06/02/1979 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale SIMONETTA CICCARELLI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la rinnovazione della costituzione della parte civile IMMOBILIARE LOGICA s.r.I., difesa dall'Avv. STEFANO PALADINI, nella quale viene chiesto il risarcimento dei danni cagionati; )
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 4 marzo 2024, confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto Dragoni Gabriele responsabile del reato di appropriazione indebita aggravata ai danni della Logica Immobiliare s.r.l. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, osservando che la Corte di appello aveva rigettato il motivo relativo alla illegittima revoca dell'ordinanza istruttoria emessa dal giudice di primo grado, con conseguente lesione del diritto di difesa; a dispetto di quanto affermato dal giudice di appello, il giudice di primo grado aveva revocato l'ordinanza di ammissione di tutte le prove a discarico, dapprima ammesse a favore di Dragoni, e non la sola prova per testi; era vero che il sostituto processuale del difensore non aveva eccepito, nell'immediatezza, la nullità della suddetta ordinanza di revoca, ma era altrettanto vero che tale omissione poteva, semmai, impedire la declaratoria di nullità del provvedimento e non anche la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in grado di appello, giusta applicazione dell'art. 495 cod. pen., di cui ricorrevano i presupposti, essendo tale prove necessarie ai fini della dimostrazione dell'innocenza dell'imputato ed essendo le uniche chieste dalla difesa; in definitiva, la revoca dell'ordinanza amnnissiva delle prove prima e l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale poi avevano determinato ai danni del ricorrente una inaccettabile ed ingiustificata lesione del diritto di difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. 1.1 Come efficacemente chiarito in motivazione da Sez.5, n. 16976 del 12/02/2020, Polise, Rv. 279166, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che la nullità che deriva dalla revoca dell'ordinanza ammissiva delle prove chieste dalla difesa, non sorretta da adeguata motivazione sulla superfluità della provaha natura non assoluta ma relativa o intermedia, ed in tal caso è sanata se non immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.., come rilevato dalla Corte di appello, in forza di quanto accaduto nel caso di specie, E' stato infatti evidenziato che, se è certamente principio condiviso quello secondo cui è nulla l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dal comma secondo dell'art. 495 cod. 2 (-- e P— 's A " proc. pen., corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma terzo, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111, comma secondo, della Costituzione in tema di contraddittorio tra le parti (Sez. 5, n. 51522 del 30/9/2013, Abatelli, Rv. 257892), la nullità che si produce non è certamente assoluta, non rientrando nel novero di quelle definibili come tali dall'art. 179 cod. proc. pen., ma è una nullità è di ordine generale a regime intermedio (vedi Sez. 6, n. 53823 del 5/10/2017, D M., Rv. 271732;
Sez. 2, n. 9761 del 10/2/2015, Rizzello, Rv. 263210) Alla luce della disciplina prevista dal codice di rito, detta nullità deve essere immediatamente dedotta dalla parte presente, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. pen., con la conseguenza che in caso contrario essa è sanata. Infatti, il disposto dell'articolo 180 cod. proc. pen., secondo cui la nullità di ordine generale verificatasi nel corso del giudizio è deducibile dalla parte, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo, trova un limite nella disposizione dell'articolo 182, comma due, cod. proc. pen., che prevede una eccezione alla regola della deducibilità appena illustrata, con riferimento al caso in cui la parte assista al compimento dell'atto nullo; per tale ipotesi è sancito che la parte, se non può eccepire la nullità prima del compimento dell'atto stesso, deve farlo immediatamente dopo; oltretutto, nel caso in esame, il giudice di primo grado aveva motivato sulla superfluità della prova testimoniale richiesta.
Quanto alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che il giudice di appello che intende respingere una specifica richiesta di parte di rinnovazione del dibattimento ha l'obbligo di dare conto dell'assenza di decisività degli elementi già raccolti o di inficiarne la loro valenza (Cass. sez. 5 n. 15606 del 03/12/2014, dep. 2015, Rv. 263259; Cass. sez. 6 n. 1249 del 26/09/2013, dep. 2014, Rv. 258758). Nel caso di specie la Corte territoriale ha assolto tale obbligo illustrando la decisione di non rinnovare l'istruttoria dibattimentale, con la valutazione di sufficienza del materiale probatorio acquisito, come si ricava dalla motivazione contenuta alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata.
2. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato; ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento; in virtù del principio della soccombenza, l'imputato deve inoltre essere condannato al pagamento delle spese in favore della parte civile, non sussistendo motivi per la compensazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Logica Immobiliare s.r.I., in persona del suo legale rappresentante, che liquida in comple