Ordinanza — n. 7690/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Louati Houssem n. in Tunisia il 14/6/1987 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Padova in data 25/10/2024 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Padova, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, applicava a Louati Houssem la pena di anni quattro, giorni venti di reclusione ed euro 3.200,00 di multa in relazione ai delitti ascrittigli in rubrica (artt. 110,628 commi 1 e 3 n. 1, 582 cod.pen.).
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 129 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 7690/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. Il difensore lamenta del tutto genericamente la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento e ai criteri dosimetrici, formulando censure non utilmente scrutinabili in questa sede alla luce del perimetro del sindacato di legittimità disegnato dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103.
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seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Louati Houssem n. in Tunisia il 14/6/1987 avverso la sentenza resa dal Tribunale di Padova in data 25/10/2024 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Padova, in accoglimento della concorde richiesta delle parti, applicava a Louati Houssem la pena di anni quattro, giorni venti di reclusione ed euro 3.200,00 di multa in relazione ai delitti ascrittigli in rubrica (artt. 110,628 commi 1 e 3 n. 1, 582 cod.pen.).
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha dedotto il vizio di motivazione in relazione agli artt. 129 cod.proc.pen. e 133 cod.pen.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. Il difensore lamenta del tutto genericamente la carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento e ai criteri dosimetrici, formulando censure non utilmente scrutinabili in questa sede alla luce del perimetro del sindacato di legittimità disegnato dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi case d'esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 30 Gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente