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Ordinanza — n. 7687/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses direct appeal against custody modification, converting it to appeal for jurisdictional transfer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7687/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione rejected the direct appeal filed by the defense against an appellate order modifying pre-trial custody. The defense argued that five years of detention reduced the risk of reoffending and justified home detention, but the court held such orders are not directly appealable. Consequently, the court converted the filing into a regular appeal and transferred the case to the competent tribunal.

Regesto Legislator

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Art. 311 cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.: Direct appeals against orders modifying personal precautionary measures are inadmissible; such filings must be converted into appeals to the competent tribunal.

Parole chiave

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precautionary measures custody modification direct appeal inadmissibility conversion to appeal status libertatis procedural law jurisdictional transfer pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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Art. 274 cod. proc. pen.
Art. 311 cod. proc. pen.
Art. 568, comma secondo, cod. proc. pen.
239246-01) ovvero, ai sensi dell'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo "status libertatis" non altrimenti impugnabili (Sez.
Art. 568, comma quinto, cod. proc. pen.
239246-01) ovvero, ai sensi dell'art. 568, comma secondo, cod.
Art. 310 cod. proc. pen.
Esclusa, dunque, la possibilità di esperire in via diretta il ricorso per Cassazione, in relazione alle ordinanze concernenti la rinnovazione, la modificazione o la estinzione delle misure cautelari l'art. 310 cod. proc. pen. prevede la facoltà di interporre appello al Tribunale di cui al comma settimo dell'art.
Art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
prevede la facoltà di interporre appello al Tribunale di cui al comma settimo dell'art. 309 del codice di rito e- solo in esito a tale gravame - la possibilità di esperire ricorso per Cassazione.
L. 114/2024
art. 274 cod.proc.pen
art. 311 cod. proc. pen
art. 310 cod. proc. pen
Esclusa, dunque, la possibilità di esperire in via diretta il ricorso per Cassazione, in relazione alle ordinanze concernenti la rinnovazione, la modificazione o la estinzione delle misure cautelari l'art. 310 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, ordinanza n. 24349 del 24/05/2022
Sez. 3, n. 20565 del 29/01/2015
283178-01;Sez. 3, n. 20565 del 29/01/2015, Rv.
Sez. 3, n. 2469 del 30/11/2007
Sez. 3, n. 2469 del 30/11/2007, dep.
Sez. 1, n. 9657 del 05/10/2016
pen., contro i provvedimenti concernenti lo "status libertatis" non altrimenti impugnabili (Sez. 1, n. 9657 del 05/10/2016, dep.
Sez. U, Ordinanza n. 45371 del 31/10/2001
Sez. 3, n. 40381 del 17/05/2019
220221 - 01, non essendo, invece tenuto, ai fini di valutare l'ammissibilità dell'impugnazione, ad esaminare l'atto per accertare se la parte impugnante abbia voluto effettivamente esperire il mezzo di gravame non consentito dalla legge;iSez. 3, n. 40381 del 17/05/2019, Rv.
Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020
Sez. 5, n. 35796 del 13/07/2023
Sez. 1, ord. n. 3063 del 15/09/2023
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Testo completo

seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Bellocco Domenico n.a Palmi il 5/7/1980 avverso l'ordinanza resa dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in data 17/10/2024 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. Pasquale Serrao D'Aquino che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. Stefano Mione, quale sostituto processuale dell'Avv. Luca Cianferoni.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata ordinanza la Corte d'Appello di Reggio Calabria rigettava l'istanza proposta nell'interesse di Bellocco Domenico intesa alla sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, anche con il presidio di strumenti elettronici di controllo, da eseguirsi in Reggello. 2.Ha proposto ricorso per saltum il difensore dell'imputato, Avv. Luca Cianferoni, il quale ha dedotto con unico, articolato, motivo la violazione della legge processuale penale e l'erronea applicazione delle norme in materia di revoca o modifica delle misure cautelari poiché l'ordinanza impugnata non ha adeguatamente considerato il lungo periodo di detenzione già sofferto dall'imputato che di fatto ha attenuato il rischio di reiterazione e non ha tenuto conto dell'evoluzione della situazione personale del ricorrente, il quale ha intrapreso un percorso rieducativo durante la detenzione e ha indicato un domicilio ove osservare gli arresti domiciliari lontano dal territorio d'origine.

Secondo il difensore,la Corte territoriale non ha correttamente applicato il principio di proporzionalità e ha in maniera errata ritenuto che l'istanza reiterasse argomenti già negativamente delibati, senza considerare il carattere di novità del percorso di studio e formazione intrapreso in carcere dal Bellocco, In particolare, il ricorrente lamenta l'erronea valutazione da parte del collegio dell'effetto del decorso del tempo sull'affievolimento delle esigenze cautelari giacché il periodo detentivo di cinque anni è sufficiente ad esaurire la deterrenza della misura e a garantire la protezione degli interessi tutelati dall'art. 274 cod.proc.pen. ed avrebbe, nella specie, dovuto condurre ad escludere la sussistenza del pericolo di reiterazione, tenuto conto della concreta evoluzione della condotta dell'imputato in costanza di restrizione carceraria.

Inoltre, i giudici distrettuali hanno svalutato la segnalazione difensiva relativa alla possibilità di esecuzione degli arresti domiciliari in una località distante dal territorio d'origine con riduzione del rischio di contatti con ambienti criminali ed hanno qualificato come serio il rischio di recidiva senza allegare a sostegno alcuna evidenza circa l'attualità dello stesso. Infine, l'ordinanza impugnata non ha considerato che alla previsione del computo preventivo in sede esecutiva della liberazione anticipata di cui alla L. 114/2024, si collega un incremento dell'aspettativa di libertà del soggetto prossimo all'esecuzione della pena che costituisce un ulteriore fattore di deterrenza rispetto a possibili rischi di ricaduta nell'illecito. 3.0sserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che il provvedimento con il quale il giudice respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale non è impugnabile "per saltum" mediante ricorso per cassazione, essendo quest'ultimo un rimedio esperibile ex art. 311 cod. proc. pen. unicamente contro le ordinanze genetiche, che dispongono la restrizione della libertà (tra molte, Sez. 2,ordinanza. n. 24349 del 24/05/20227Rv. 283178-01;Sez. 3, n. 20565 del 29/01/2015, Rv. 263743 - 01;

Sez. 3, n. 2469 del 30/11/2007, dep. 2008, Rv. 239246-01) ovvero, ai sensi dell'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo "status libertatis" non altrimenti impugnabili (Sez. 1, n. 9657 del 05/10/2016, dep. 2017, Rv. 269418 - 01). Esclusa, dunque, la possibilità di esperire in via diretta il ricorso per Cassazione, in relazione alle ordinanze concernenti la rinnovazione, la modificazione o la estinzione delle misure cautelari l'art. 310 cod. proc. pen. prevede la facoltà di interporre appello al Tribunale di cui al comma settimo dell'art. 309 del codice di rito e- solo in esito a tale gravame - la possibilità di esperire ricorso per Cassazione.

Nel caso, come quello di specie, in cui sia risulti -tuttavia- proposto ricorso diretto per Cassazione avverso provvedimenti pronunciati ex art. 299 cod. proc. pen., ritiene la Corte che il principio di conservazione degli atti giuridici e il "favor impugnationis" impongano di qualificare il ricorso come appello a norma dell'art. 568, comma quinto, del medesimo codice con conseguente trasmissione degli atti al giudice funzionalmente competente (nel senso che il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, Sez.

U, Ordinanza n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv. 220221 - 01, non essendo, invece tenuto, ai fini di valutare l'ammissibilità dell'impugnazione, ad esaminare l'atto per accertare se la parte impugnante abbia voluto effettivamente esperire il mezzo di gravame non consentito dalla legge;iSez. 3, n. 40381 del 17/05/2019, Rv. 276934 - 01;Sez. 5 , n. 313 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 280168 - 01; Sez. 5, n. 35796 del 13/7/2023, Rv. 285134- 02; Sez. 1, ord. n. 3063 del 15/9/2023, dep. 2024, Rv. 285720- 01).

P.Q.M.

Convertito il ricorso in appello ai sensi dell'art. 310 cod.proc.pen., dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod.proc.pen. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, Disp. Att. Cod. Proc. Pen. Così deciso in Roma, 30 Gennaio 202