Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7686/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7686/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7686/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ordinanza ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: Filoni Ivano nato a Nardò il 19/1/1988 Orlando Ilaria nata Trieste 1'11/7/1995 avverso la sentenza del Tribunale di Lecce in data 28/10/2024 udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: Filoni Ivano e Orlando Ilaria impugnano la sentenza del Tribunale di Lecce con la quale ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è stata loro applicata la pena di anni quattro di reclusione e 1.333,00 di multa (Filoni) ed anni tre, mesi due di reclusione ed euro 1150,00 (Orlando) per il delitto di rapina impropria aggravata, in concorso. Entrambi gli imputati censurano la sentenza per l'omessa motivazione in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di rapina. I ricorsi sono inammissibili. L'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, co.50, della L.n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017 , in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione avverso la sentenza di applicazione pena, iteP- riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 c.p, art. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7686/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p., è stata loro applicata la pena di anni quattro di reclusione e 1.333,00 di multa (Filoni) ed anni tre, mesi due di reclusione ed euro 1150,00 (Orlando) per il delitto di rapina impropria aggravata, in concorso. Entrambi gli imputati censurano la sentenza per l'omessa motivazione in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di rapina. I ricorsi sono inammissibili. L'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, co.50, della L.n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017 , in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione avverso la sentenza di applicazione pena, iteP- riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione motivi di cassazione impunità causa illecita commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 c.p
art. 606 cod. proc. pen
1, co.50, della L.n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017 , in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ordinanza ORDINANZA Sui ricorsi proposti da: Filoni Ivano nato a Nardò il 19/1/1988 Orlando Ilaria nata Trieste 1'11/7/1995 avverso la sentenza del Tribunale di Lecce in data 28/10/2024 udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli:

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Filoni Ivano e Orlando Ilaria impugnano la sentenza del Tribunale di Lecce con la quale ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è stata loro applicata la pena di anni quattro di reclusione e 1.333,00 di multa (Filoni) ed anni tre, mesi due di reclusione ed euro 1150,00 (Orlando) per il delitto di rapina impropria aggravata, in concorso. Entrambi gli imputati censurano la sentenza per l'omessa motivazione in merito alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di rapina. I ricorsi sono inammissibili. L'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, co.50, della L.n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017 , in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita l'impugnazione avverso la sentenza di applicazione pena, iteP- riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Casi nei quali non rientrano le censure sollevate con i ricorsi . p.q.m. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende . Così deciso in Roma, 28/01/2025 Il consigliere relatore Il presidente