Ordinanza — n. 7685/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 14/06/2024 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo resa in data 01/03/2016 con la quale Montebello Alessandro è stato condannato, in concorso con altro imputato, alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di truffa. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, personalmente, l'imputato deducendo il vizio di omessa motivazione. Il ricorso è inammissibile. A seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie, in quanto il ricorso è stato proposto dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103 (2 agosto 2017), ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione. Il ricorso, nella specie, è stato sottoscritto dall'imputato e deve quindi essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 7685/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, personalmente, l'imputato deducendo il vizio di omessa motivazione. Il ricorso è inammissibile. A seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie, in quanto il ricorso è stato proposto dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103 (2 agosto 2017), ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione. Il ricorso, nella specie, è stato sottoscritto dall'imputato e deve quindi essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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ordinanza ORDINANZA sul ricorso proposto proposto da: Montebello Alessandro nato a San Giorgio a Cremano il 15/10/1990 avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 14/06/2024 udita la relazione del Consigliere Lucia Aielli
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 14/06/2024 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo resa in data 01/03/2016 con la quale Montebello Alessandro è stato condannato, in concorso con altro imputato, alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di truffa. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, personalmente, l'imputato deducendo il vizio di omessa motivazione. Il ricorso è inammissibile. A seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie, in quanto il ricorso è stato proposto dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103 (2 agosto 2017), ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione. Il ricorso, nella specie, è stato sottoscritto dall'imputato e deve quindi essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende . Così deciso in Roma, 28/01/2025 Il consigliere relatore Il presidente