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Ordinanza — n. 7684/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7684/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7684/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Di Sarno Ciro, nato a NAPOLI il 01/05/1967 avverso la sentenza del 14/11/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Fermo; udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Cianfrocca. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 14.11.2024 il GIP del Tribunale di Fermo, su richiesta del difensore di fiducia, munito di procura speciale, e con il consenso del PM, ha applicato a Ciro Di Sarno, in relazione ai fatti di tentata rapina impropria aggravata, la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 500 di multa, sostituita, ai sensi degli artt. 20-bis cod. ben. e 53 e ssgg. I. 689 del 1981, da n. 974 ore di lavoro di pubblica utilità da svolgersi presso la Croce Azzurra di Porto San Giorgio;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7684/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 2$3023 - 0.1). 91;A:i/Ad/kik 4 4D-UA 4. L'inammissibilità dei ricorsi omporta la co danna dei ricorre ti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina tentata rapina revisione della sentenza penale sanzioni penali pene condizionali azione civile

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
pen., infatti, limita espressamente l'impugnabilità della sentenza di applicazione concordata della pena alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate e non è consentito ricorrere in cassazione lamentando, in particolare, l'omessa verifica dell'insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 616 cod. proc. pen
L'inammissibilità dei ricorsi omporta la co danna dei ricorre ti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Di Sarno Ciro, nato a NAPOLI il 01/05/1967 avverso la sentenza del 14/11/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Fermo; udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Cianfrocca. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 14.11.2024 il GIP del Tribunale di Fermo, su richiesta del difensore di fiducia, munito di procura speciale, e con il consenso del PM, ha applicato a Ciro Di Sarno, in relazione ai fatti di tentata rapina impropria aggravata, la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 500 di multa, sostituita, ai sensi degli artt. 20-bis cod. ben. e 53 e ssgg. I. 689 del 1981, da n. 974 ore di lavoro di pubblica utilità da svolgersi presso la Croce Azzurra di Porto San Giorgio;

2. ricorre per cassazione il Di Sarno a mezzo del difensore che deduce inosservanza ovvero erronea applicazione della legge e mancanza di motivazione: sottolinea, infatti, come l'accordo sulla pena debba essere oggetto di un rigoroso controllo da parte del giudice che deve verificare, tra 'altro, la correttezza della qualificazione giuridica del fatto dando conto, con motivazione congrua, dell'esercizio di tale potere- dovere, quale espressione del principio di obbligatorietà dell'azione penale, sottratto al potere dispositivo delle parti. 3 Il ricorso è inammissibile.

L'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., infatti, limita espressamente l'impugnabilità della sentenza di applicazione concordata della pena alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate e non è consentito ricorrere in cassazione lamentando, in particolare, l'omessa verifica dell'insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (cfr., tra le tante, Sez. F n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui Amine, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri Francesco, Rv. 278337 - 01). Con il presente ricorso la difesa deduce, invero, l'errata qualificazione giuridica del fatto, senza tuttavia, evidenziare quale avrebbe dovuto essere il suo corretto inquadramento viziando, perciò, il ricorso di assoluta genericità; per altro verso, il ricorso è comunque inammissibile proponendo in questa sede una questione non consentita essendo appena il caso di ribadire che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (cfr., Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 01;

Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 2$3023 - 0.1). 91;A:i/Ad/kik 4 4D-UA 4. L'inammissibilità dei ricorsi omporta la co danna dei ricorre ti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/01/2025 Il Consigliere estensore Il Pres ente PIERLUIGI C OCCA SERGIO ÌBJRA NI EPOSITATO IN CANCELLARIA _-)ECONDA SEVONr