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Ordinanza — n. 7683/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7683/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7683/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo non consentito e comunque manifestamente infondato. La difesa del ricorrente eccepisce ex art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza della legge penale con riguardo alla formazione del consenso ed agli errati criteri di dosimetria della pena, nell'ambito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., sia con riferimento ai reati avvinti dal nesso della continuazione tra i reati che in relazione all'applicazione della disposizione di cui all'articolo 62-bis cod. pen. In primo luogo, deduce che la sentenza impugnata avrebbe statuito una diversa pena rispetto a quella oggetto della prima richiesta di concordato; vi sarebbe stata, perciò, da parte della Corte territoriale una modificazione dei calcoli intermedi, senza un nuovo consenso da parte della difesa e dell'imputato.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, articolo 62-bis cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7683/2025 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa del ricorrente eccepisce ex art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza della legge penale con riguardo alla formazione del consenso ed agli errati criteri di dosimetria della pena, nell'ambito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., sia con riferimento ai reati avvinti dal nesso della continuazione tra i reati che in relazione all'applicazione della disposizione di cui all'articolo 62-bis cod. pen. In primo luogo, deduce che la sentenza impugnata avrebbe statuito una diversa pena rispetto a quella oggetto della prima richiesta di concordato; vi sarebbe stata, perciò, da parte della Corte territoriale una modificazione dei calcoli intermedi, senza un nuovo consenso da parte della difesa e dell'imputato.

Parole chiave

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adeguamento della pena alleggerimento della pena pena convenzionale sanzione sostitutiva sanzioni penali attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
pen., l'inosservanza della legge penale con riguardo alla formazione del consenso ed agli errati criteri di dosimetria della pena, nell'ambito del concordato ex art. 599-bis cod.
articolo 62-bis cod. pen
pen., sia con riferimento ai reati avvinti dal nesso della continuazione tra i reati che in relazione all'applicazione della disposizione di cui all'articolo 62-bis cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANNAVO' MICHAEL EMANUELE, nato a CATANIA il 18/09/1996 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE di APPELLO di CATANIAletto il ricorso del Difensore e visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Marra Ricorso trattato de plano.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo non consentito e comunque manifestamente infondato.

2. La difesa del ricorrente eccepisce ex art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza della legge penale con riguardo alla formazione del consenso ed agli errati criteri di dosimetria della pena, nell'ambito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., sia con riferimento ai reati avvinti dal nesso della continuazione tra i reati che in relazione all'applicazione della disposizione di cui all'articolo 62-bis cod. pen. In primo luogo, deduce che la sentenza impugnata avrebbe statuito una diversa pena rispetto a quella oggetto della prima richiesta di concordato; vi sarebbe stata, perciò, da parte della Corte territoriale una modificazione dei calcoli intermedi, senza un nuovo consenso da parte della difesa e dell'imputato.

Ne deriverebbe, quindi, l'eccepita violazione di legge, poiché risulta pacifico che il giudice di appello non possa modificare la proposta di concordato, ma solo accoglierla o rigettarla nella sua totalità. Dopodiché/eccepisce che la Corte di appello avrebbe errato laddove ha applicato la diminuente per le ritenute circostanze attenuanti generiche solo con riguardo al reato più grave e non anche agli altri reati avvinti dal vincolo della continuazione, senza, peraltro, fornire alcuna argomentazione giuridica a giustificazione di tale omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche anche ai reati satelliti.

3. In premessa, giova ricordare riguardo al ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa con rinuncia dei motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge». (così tra le altre Sez.2, n.22002 del 10/04/2019, Rv.276102-01; cfr.

Sez.3, n.19983 del 09.06.2020, Rv.279504-01; conf. Sez.5, n.7333 del 13.11.2018, Rv. 275234-01). Tuttavia, nel caso di specie, risulta che la pena stabilita dalla sentenza impugnata è stata concordata, anche nei passaggi intermedi, in udienza con l'imputato presente, senza alcuna opposizione da parte della difesa, ragion per cui il ricorso, sotto il primo profilo del vizio della volontà di Cannavò, è manifestamente infondato difettando nelle sue stesse premesse fattuali. Quanto alla seconda eccezione relativa all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche anche ai reati satelliti, essa è inammissibile perché la pena finale concordata non è certo una pena illegale, e quindi le censure circa la determinazione della sanzione non rientra nei limiti del sindacato di legittimità come sopra evidenziato.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così stabilita in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella determinazione delle cause di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. Così deciso in Roma in data 17 ge