Cassation appeal against partial sequester review order dismissed for reserving grounds post-motivation deposit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the defense reserved grounds for appeal after the lower court's reasoning was already delivered. The Tribunal had partially annulled a preventive seizure order, leaving the remainder in force. Since Article 311, paragraph 4 of the Code of Criminal Procedure mandates that appeal grounds be stated simultaneously with the filing, reserving them was procedurally impermissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325 c.p.p.; Art. 311, comma 4 c.p.p.: Grounds for cassation against review orders must be stated at the time of filing the appeal, excluding any possibility of reserving them for later submission.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUTRONA PIETRO nato a Palermo il 22/10/1971 avverso l'ordinanza del 14/11/2024 del Tribunale di Palermo Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, definito con procedura de plano; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO FATTO E DIRITTO 1. Con dispositivo di decisione del 14/11/2024 il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta di riesame avanzata nell'interesse di Pietro Cutrona, annullava il decreto del Gip del Tribunale di Palermo del 17/10/2024, limitatamente al sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. funzionale alla confisca fino alla concorrenza della somma di euro 1.022.117,87, confermando l'impugnato decreto in relazione al sequestro preventivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. della somma di euro 1.660.537,13.
Avverso il dispositivo di ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, con riserva dei motivi di impugnazione. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'aert. 325 cod. proc. pen., contro le ordinanze emesse a norma dell'art. 322-bis cod. proc. pen. (riesame del decreto di sequestro preventivo) è proponibile ricorso per cassazione per violazione di legge; in tal caso, si applicano le disposizioni dell'art. 311 commi, 3, 4 e 5 cod. proc. pen. Il comma 4 dell'art. 311 stabilisce espressamente che i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso, così escludendosi la possibilità che possano essere riservati in attesa del deposito della motivazione del provvedimento impugnato, sulla base del dispositivo.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa della Ammende. Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il