Ordinanza — n. 7668/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza resa in data 4 luglio 2024 la Corte d'Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza emessa il 3 ottobre 2023 dal Tribunale di Reggio Calabria, rideterminava la pena inflitta all'imputato Passalacqua Marcello. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, assumendo che il giudice del merito era giunto all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato sulla scorta di risultanze processuali dal significato tutt'altro che univoco e inoltre omettendo di considerare ulteriori elementi che consentivano di dare ai fatti una lettura diversa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 7668/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile poiché del tutto generico, in quanto mancante di qualsivoglia riferimento specifico, in fatto o in diritto, al presente processo, sì da risultare sovrapponibile a ogni altro procedimento penale; neppure, peraltro, sono indicati in maniera precisa i vizi del provvedimento impugnato che vengono denunciati, risultando al riguardo un mero quanto generico riferimento all'art. 606, lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA MARCELLO nato a CATANZARO il 27/03/1990 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano";
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza resa in data 4 luglio 2024 la Corte d'Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza emessa il 3 ottobre 2023 dal Tribunale di Reggio Calabria, rideterminava la pena inflitta all'imputato Passalacqua Marcello.
2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva violazione ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, assumendo che il giudice del merito era giunto all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato sulla scorta di risultanze processuali dal significato tutt'altro che univoco e inoltre omettendo di considerare ulteriori elementi che consentivano di dare ai fatti una lettura diversa.
3. Il ricorso è inammissibile poiché del tutto generico, in quanto mancante di qualsivoglia riferimento specifico, in fatto o in diritto, al presente processo, sì da risultare sovrapponibile a ogni altro procedimento penale; neppure, peraltro, sono indicati in maniera precisa i vizi del provvedimento impugnato che vengono denunciati, risultando al riguardo un mero quanto generico riferimento all'art. 606, lett.
b) ed e), cod. proc. pen.
4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così