Sentenza — n. 7662/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo non consentito e comunque manifestamente infondato.2. La Corte di appello di Milano con sentenza del 30 settembre 2024, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano in data 21 marzo 2024, decidendo sull'accordo delle parti, ritenute sussistenti le circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. in regime di equivalenza sulle circostanze aggravanti ritenute sussistenti, rideterminava ex 599-bis cod. proc. pen. la pena nei confronti di Abdennaji EL FALJAOUI in anni quattro e mesi due di reclusione, ed euro 1467,00 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen, articolo 599-bis cod. proc. pen, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 7662/2025 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Milano con sentenza del 30 settembre 2024, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano in data 21 marzo 2024, decidendo sull'accordo delle parti, ritenute sussistenti le circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. in regime di equivalenza sulle circostanze aggravanti ritenute sussistenti, rideterminava ex 599-bis cod. proc. pen. la pena nei confronti di Abdennaji EL FALJAOUI in anni quattro e mesi due di reclusione, ed euro 1467,00 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL FALIAOUI ABDENNAM, nato il 01/01/1999 avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letto il ricorso del difensore e visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Marra; lette le conclusioni del Sostituto P.G. Marco Patarnello che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Si dà atto che il ricorso è stato trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610, comma 5, e 611, comma 1-bis, e seguenti del cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo non consentito e comunque manifestamente infondato.2. La Corte di appello di Milano con sentenza del 30 settembre 2024, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano in data 21 marzo 2024, decidendo sull'accordo delle parti, ritenute sussistenti le circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. in regime di equivalenza sulle circostanze aggravanti ritenute sussistenti, rideterminava ex 599-bis cod. proc. pen. la pena nei confronti di Abdennaji EL FALJAOUI in anni quattro e mesi due di reclusione, ed euro 1467,00 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.
3. Avverso la suddetta decisione Abdennaji EL FALJAOUI, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione svolgendo un unico motivo per il quale chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti per un nuovo esame alla Corte di appello di Milano, diversa sezione. In particolare, eccepisce che il consenso alla pena concordata è pervenuto in esito ad un processo di formazione della volontà viziato, dovuto in primis alla barriera linguistica dell'imputato straniero, nonché alla concitazione dello svolgimento dell'udienza; tale vizio non può che riverberarsi, ad avviso della difesa, sul consenso al concordato stesso. Il ricorso censura, pertanto, la sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 599-bis cod. proc. pen. poiché viziata con riferimento alla formazione della volontà del ricorrente stesso.
4. In premessa, giova ricordare riguardo al ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa con rinuncia dei motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge». (così tra le altre Sez.2, n.22002 del 10/04/2019, Rv.276102-01; cfr.
Sez.3, n.19983 del 09.06.2020, Rv.279504-01; conf. Sez.5, n.7333 del 13.11.2018, Rv. 275234-01). Tuttavia, nel caso di specie, risulta che la pena stabilita dalla sentenza impugnata è stata concordata a seguito di istanza avanzata dal difensore dell'imputato, l'avvocato Walter FELICE, nominato procuratore speciale, come indicato anche nel ricorso stesso. Il motivo riguardante il vizio della volontà del ricorrente è, però, del tutto generico, privo di alcuna allegazione o prova a sostegno, fondato solo sulla presunzione che Abdennaji EL FALMOUI, cittadino straniero da poco tempo in Italia, a causa delle difficoltà linguistiche e della concitazione dell'udienza, non avrebbe, in realtà, compreso le scelte processuali che lo hanno riguardato.
Tale assunto è, come detto, del tutto indimostrato e non si concilia con il conferimento della procura speciale al difensore, scevra dalla concitazione dell'udienza e certamente frutto di una spiegazione adeguata del senso dell'iniziativa da parte del difensore. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato.
5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così stabilita in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella determinazione delle cause di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. Così deciso in Roma in