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Ordinanza — n. 7462/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls GIP order refusing arrest warrant due to lack of photographic ID, ruling procedural review distinct from evidentiary weight.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7462/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the GIP's order refusing to validate an arrest warrant without remittal. The Public Prosecutor argued the lower court improperly weighed the severity of evidence rather than strictly assessing police legitimacy under Articles 380 and 381 of the Code of Criminal Procedure. The court held that the procedural review of an arrest must focus solely on the reasonableness of police actions and the existence of flagrant circumstances, excluding any evaluation of evidentiary weight or future guilt.

Regesto Legislator

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Art. 380, 381, 386, 390 c.p.p.; In the validation of an arrest, the judge must verify the legitimacy of police operations based on reasonableness and flagrant circumstances, excluding any assessment of evidentiary weight or future guilt.

Parole chiave

Generato dall'IA
validation of arrest flagrant circumstances police legitimacy procedural review evidentiary weight Code of Criminal Procedure arrest warrant testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380 c.p.p.
Art. 381 c.p.p.
Art. 386, comma 3 c.p.p.
In sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma terzo e 390, comma primo.
Art. 390, comma 1 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015
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Testo completo

la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica del Tribunale di Reggio Calabria nel procedimento a carico di: Faris Ahmed nato in Marocco il 24/11/1986 avverso il provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria in data 14/5/2024 udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Giuseppe Sassone ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 14/5/2024 con la quale il GIP del Tribunale di Reggio Calabria non ha convalidato l'arresto di Faris Ahmed indagato per il reato di rapina aggravata e furto aggravato. Ritiene il P.M. che il provvedimento sia illegittimo avendo il giudice sovrapposto il giudizio di gravità indiziaria, a quello relativo alla sola valutazione circa la legittimità dell'operato della Polizia giudiziaria, in relazione alla ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 380, 381 cod. proc. pen. il Tribunale non ha convalidato l'arresto in flagranza, sul presupposto che la persona offesa non aveva effettuato, ex post, il riconoscimento fotografico dell'indagato e che all'interno dell'abitazione in cui si trovava Faris, vi era anche un'altra persona con caratteristiche simili a quelle del Faris e cioè un cittadino marocchino.

Il ricorso è fondato. In sede di convalida dell'arresto, il giudice, oltre a verificare l'osservanza dei termini previsti dall'art. 386, comma terzo e 390, comma primo. cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'eseguito arresto, ossia valutare la legittimità dell'operato della polizia sulla base di un controllo di ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed all'ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari (valutazione questa riservata all'applicabilità delle misure cautelari coercitive), né l'apprezzamento sulla responsabilità (riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito) ( Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Rv. 262502).

Se queste sono le finalità del giudizio di convalida dell'arresto, l'ordinanza impugnata, che ha ritenuto non sufficiente e contraddittorio il materiale probatorio per la mancanza del riconoscimento fotografico da parte della persona offesa la quale, invero, secondo quanto riportato dagli operanti, interloquiva con Faris per farsi restituire la refurtiva rinvenuta nell'abitazione, appare illegittima e deve essere annullata senza rinvio perché l'arresto è stato legittimamente eseguito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseg