Cassation annuls appeal verdict for Vanessa Giampà on extortion grounds while dismissing Vincenzo Arcieri's appeal and declaring Gianluca Notarianni's appeal inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the second-instance verdict against Vanessa Giampà, ordering a retrial, while dismissing Vincenzo Arcieri's appeal and declaring Gianluca Notarianni's appeal inadmissible. The court found the lower court's reasoning regarding Arcieri's motive incomplete and inconsistent with prior acquittal logic, whereas Notarianni's appeal lacked sufficient grounds. Consequently, the decision reversed the outcome for Giampà but upheld the procedural dismissal for the other two appellants.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation annuls a second-instance judgment when the reasoning on criminal liability is incomplete or inconsistent with prior acquittal decisions, while inadmissibility is maintained if the appeal fails to substantiate the grounds for overturning the conviction.
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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: NOTARIANNI GIANLUCA GIOVANNI, nato a Lamezia Terme il 21/06/1993 GIAMPA VANESSA, nata a Lamezia Terme il 16/11/1989 ARCIERI VINCENZO, nato a Lamezia Terme il 08/02/1960 avverso la sentenza del 06/02/2024 della Corte d'appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; lette le conclusioni dell'Avv. CATERINA RESTUCCIA, difensore della parte civile Comune di Lamezia Terme, la quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati e che i ricorrenti siano condannati alla rifusione delle spese sostenute dalla suddetta parte civile, come da nota allegata; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RAFFAELE GARGIULO, il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati; udito l'Avv.
GIUSEPPE SPINELLI, in difesa di Giampà Vanessa e anche in sostituzione dell'Avv. VINCENZO GALEOTA e dell'Avv. ALDO FERRARO, difensori di ARCIERI VINCENZO, il quale, dopo un'ampia discussione, si è riportato ai motivi dei ricorsi e ha chiesto che la sentenza impugnata venga annulata; udito l'Avv. SALVATORE CERRA, in difesa di Giampà Vanessa, il quale si è associato alle conclusioni dell'Avv. GIUSEPPE SPINELLI.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 06/02/2024, la Corte d'appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del 25/01/2021 del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro, emessa in esito a giudizio abbreviato:
a) confermava la condanna di Gianluca Giovanni Notarianni per il reato di estorsione pluriaggravata (dai cosiddetti metodo mafioso e agevolazione mafiosa e dall'essere stata la minaccia posta in essere da persona che faceva parte di un'associazione ‘ndranghetista) ai danni degli imprenditori Giampiero De Sarro, Brunello De Sarro e Francesco Aurelio Leone, soci della concessionaria Piaggio "Armando Renda & C." s.n.c., di cui al capo 8) dell'imputazione, nonché l'irrogazione allo stesso Notarianni della pena complessiva di cinque anni di reclusione ed C 3.000,00 di multa per tale reato, ritenuto la violazione più grave, e per quello, con esso in continuazione, di cui alla sentenza del 08/06/2015 del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro, divenuta irrevocabile il 14/07/2017;
b) confermava la condanna di Vanessa Giampà per il reato di estorsione pluriaggravata (dai cosiddetti metodo mafioso e agevolazione mafiosa e dall'essere stata la minaccia posta in essere da persona che faceva parte di un'associazione ‘ndranghetista) sempre ai danni degli imprenditori Giampiero De Sarro, Brunello De Sarro e Francesco Aurelio Leone di cui al capo 9) dell'imputazione, nonché l'irrogazione alla stessa Giampà della pena di otto mesi di reclusione per tale reato, in continuazione con quello, ritenuto la violazione più grave, di cui alla sentenza del 17/05/2013 del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro, divenuta irrevocabile il 19/04/2017;
c) in riforma della sentenza di primo grado - con la quale Vincenzo Arcieri era stato assolto dal reato di estorsione pluriaggravata (dai cosiddetti metodo mafioso e agevolazione mafiosa e dall'essere stata la minaccia posta in essere da più persone riunite e da persona che faceva parte di un'associazione 'ndranghetista) in concorso ai danni di Antonio Bonaddio e di Michele Bonaddio di cui al capo 11) dell'imputazione per non avere commesso il fatto -, condannava lo stesso Arcieri per tale reato alla pena di quattro anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione ed C 1.000,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza del 06/02/2024 della Corte d'appello di Catanzaro, hanno proposto ricorsi per cassazione, con distinti atti e per il tramite dei propri rispettivi difensori, Gianluca Giovanni Notarianni, Vanessa Giampà e Vincenzo Arcieri.
3. Il ricorso di Gianluca Giovanni Notarianni, a firma dell'avv. Gregorio Viscomi, è affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta il «vizio di motivazione apparente ed apodittica per avere la Corte [d'appello] raggiunto la prova della responsabilità dell'imputato sulla base dell'utilizzo autoreferenziale delle sole massime di questa eccellentissima Corte [di cassazione] senza rapportarsi con gli elementi di prova emersi nel procedimento». Il Notarianni lamenta in particolare il carattere «surreale», prima ancora che illogico, della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla valenza, al fine di potere ritenere la sussistenza dell'elemento della minaccia, della circostanza che gli imprenditori persone offese (Giampiero De Sarro e Brunello De Sarro), quando sporsero denuncia, non riconobbero l'imputato tra le foto segnaletiche che furono loro sottoposte, atteso che sarebbe «incomprensibile come le persone offese siano state intimidite da un qualcuno che neppure conoscono».
La Corte d'appello di Catanzaro avrebbe reso «una motivazione circolare assolutamente autoreferenziale, quasi cerchiobottista, pur di sorreggere una condanna che appare assolutamente insensata: dapprima, per superare la censura difensiva della totale assenza della prova di una chiara condotta estorsiva, asseriva la possibilità che le persone offese potessero essere state intimidite, al di là della presenza o meno di un palese comportamento prevaricatore, in virtù del fatto che conoscendo l'imputato, quindi la sua caratura mafiosa, erano perciò solo intimidite per poi cadere in contraddizione quando, pur di sterilizzare la censura difensiva che faceva notare il mancato riconoscimento fotografico sostenevano che il fatto che le persone offese non conoscessero l'imputato non rilevava in quanto la natura stessa del comportamento dell'agente in un ambiente prettamente mafioso bastava a comprovare l'avvenuta estorsione».
Secondo il Notarianni, «riducendo il ragionamento ai minimi termini, per la Corte dapprima le persone offese conoscono l'imputato e per ciò solo - al di là del fatto che non faccia nulla per estorcere la prestazione - sono vittime e poi, anche non conoscendolo, per il sol fatto del comportamento prevaricatore e dell'ambiente circostante sono vittime».
4. Il ricorso di Vanessa Giampà, a firma dell'avv. Salvatore Cerra e dell'avv. Giuseppe Spinelli, è affidato a quattro motivi. 4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione sulla richiesta, che era stata avanzata con il primo motivo del suo atto di appello, di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. e, sempre in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione con la quale tale motivo di appello è stato disatteso.
La Gíampà espone che, con il primo motivo del proprio atto di appello, aveva chiesto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen. per procedere all'escussione del testimone Antonio Muraca in quanto prova assolutamente necessaria ai fini del decidere, segnatamente, al fine di verificare la veridicità di quanto ella aveva dichiarato in sede di interrogatorio di garanzia e cioè che: diversamente da quanto era stato dichiarato dalla persona offesa Brunello De Sarro, non aveva mai avuto alcun tipo di rapporto con lo stesso; aveva acquistato il casco per motoveicoli di cui all'imputazione trattando tale acquisto con un dipendente della concessionaria dei fratelli De Sarro che era amico del suo amico Antonio Muraca, il quale aveva allo scopo previamente contattato il suddetto dipendente della concessionaria suo amico; tale dipendente non aveva voluto che lei pagasse il casco dicendo che vi avrebbe provveduto il Muraca; si era perciò recata dallo stesso Muraca e gli aveva consegnato i soldi da utilizzare per pagare il casco che aveva acquistato.
Tanto esposto, la ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Catanzaro non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine a tale sua richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, avendo, in realtà, erroneamente reputato che, con il primo motivo di appello, essa avesse invece contestato il rigetto, da parte del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro, della sua richiesta di rito abbreviato condizionato all'escussione del testimone Antonio Muraca. La Giampà deduce ancora che, a causa di tale errore, la Corte d'appello avrebbe poi reso una motivazione manifestamente illogica, in particolare là dove afferma che «l'appellante si limita a dedurre il mancato riconoscimento senza fornire una versione alternativa idonea a scalfire le conclusioni a cui è giunto il Giudice di prime cure» (pag. 19, primo paragrafo, della sentenza impugnata), atteso che l'imputata, non solo non si era «limitata a dedurre il mancato riconoscimento» da parte di Brunello De Sarro ma aveva fornito, in sede di interrogatorio di garanzia, la propria versione alternativa, ma aveva anche chiesto che fosse esaminato Antonio Muraca affinché potesse confermare la veridicità della stessa versione.
La ricorrente ribadisce pertanto che, alla luce del complesso degli elementi acquisiti, e considerato anche che Brunello De Sarro non l'aveva riconosciuta in fotografia, la testimonianza del Muraca si sarebbe dovuta ritenere una prova assolutamente necessaria. 4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione con la quale è stata confermata la sua condanna e, sempre in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione rispetto all'interrogatorio di garanzia che essa aveva reso il 17/11/2017 ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen. e che era stato specificamente indicato nell'atto dì appello.
La Giampà contesta anzitutto la manifesta illogicità della motivazione là dove la Corte d'appello di Catanzaro avrebbe ritenuto che l'impianto accusatorio fosse corroborato dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Umberto Egidio Muraca, nonostante questi, come si legge alla pag. 6 della sentenza impugnata, avesse riferito di estorsioni che erano state perpetrate ai danni della concessionaria Piaggio "Armando Renda & C." s.n.c. da appartenenti alla cosca "Cerra-Torcasio-Gualtieri", laddove non solo l'imputata era estranea a tale cosca ma le veniva contestato di appartenere a un altro sodalizio, cioè la cosca "Giampà".
In secondo luogo, la ricorrente contesta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione là dove la Corte d'appello di Catanzaro ha affermato, come si è già visto nel riassumere il primo motivo, che «l'appellante si limita a dedurre il mancato riconoscimento [fotografico] senza fornire una versione alternativa idonea a scalfire le conclusioni cui è giunto il Giudice di prime cure». Così argomentando, la Corte d'appello di Catanzaro avrebbe valutato l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (Brunello De Sarro), sulle quali ha pressoché esclusivamente fondato l'affermazione di responsabilità, presupponendo - in modo, appunto, contraddittorio e manifestamente illogico - l'inesistenza di una prova che era invece esistente; segnatamente, della prova costituita dall'interrogatorio di garanzia che la Giampà aveva reso il 17/11/2017 ai sensi dell'art. 415-bis cod. proc. pen., nel quale ella aveva in effetti fornito una versione alternativa a quella della suddetta persona offesa, tanto da chiedere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per assumere la testimonianza di Antonio Muraca al fine di confermare la stessa sua versione alternativa. 4.3.
Con il terzo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione con la quale è stata confermata la sua condanna. La Giampà contesta l'affermazione della Corte d'appello di Catanzaro, sulla quale la stessa Corte avrebbe basato la conferma dell'affermazione della sua responsabilità, secondo cui «la persona offesa ha dettagliatamente descritto l'episodio evidenziando che fu proprio l'odierna imputata a presentarsi come la sorella di Francesco Giampà» (pag. 19 della sentenza impugnata).
Secondo la ricorrente, tale affermazione della Corte d'appello di Catanzaro sarebbe manifestamente illogica in quanto si fonderebbe su una prova e su un fatto inesistenti, atteso che la persona offesa Brunello De Sarro non aveva mai dichiarato che Vanessa Giampà si era presentata come la sorella di Francesco Giampà ma che ricordava «di aver dato un casco circa tre anni fa del valore commerciale di euro 35,00 a Vanessa Giampà, figlia di Francesco, detto "il Professore"», il che si doveva ritenere una cosa del tutto diversa. 4.4. Con il quarto motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione con la quale è stata confermata la sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso.La Giampà contesta l'argomentazione della Corte d'appello di Catanzaro secondo cui «il metodo mafioso è certamente integrato attraverso il riferimento inequivocabile operato da Vanessa Giampà all'intervento del fratello Francesco Giampà per il pagamento del casco» (pag. 19 della sentenza impugnata).
Secondo la ricorrente, anche tale affermazione della Corte d'appello di Catanzaro sarebbe manifestamente illogica in quanto la persona offesa Brunello De Sarro non aveva mai dichiarato che Vanessa Giampà aveva fatto «riferimento [...] all'intervento del fratello Francesco Giampà per il pagamento del casco» ma che «il casco mi venne richiesto direttamente da Vanessa con l'intendimento che di lì a poco sarebbe passato il fratello Giuseppe a pagare».
5. Il ricorso di Vincenzo Arcieri, a firma dell'avv. Vincenzo Galeota e dell'avv. Aldo Ferraro, è affidato a tre motivi. 5.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 125 e 546 dello stesso codice, «la radicale mancanza di motivazione, men che meno "rafforzata", tale da giustificare e consentire il ribaltamento della pronuncia assolutoria di primo grado». Dopo avere trascritto ampi stralci della motivazione della sentenza di primo grado di assoluzione per non avere commesso il fatto, per avere il G.u.p. del Tribunale di Catanzaro ritenuto che l'imputato avesse sì fatto da intermediario nella contestata estorsione ma in presenza quanto meno del dubbio che egli avesse agito nell'esclusivo interesse della persona offesa, l'Arcieri contesta che la Corte d'appello di Catanzaro avrebbe "ribaltato" tale pronuncia assolutoria senza individuare le lacune del ragionamento probatorio che aveva condotto a tale esito ma limitandosi «a trascrivere, alla lettera, l'atto di appello del P.M.», «senza alcun passaggio critico che consenta neppure di comprendere quali siano state le ragioni per le quali le argomentazioni del P.M. hanno persuaso - men che meno così tanto - i Giudici di appello, né a maggior ragione di superare il ragionamento ricostruttivo del Giudice di primo grado addirittura da relegarlo in ambiti di "inverosimiglianza" o comunque di insostenibilità».
Sulla premessa che l'overtuming in appello richiede una motivazione rafforzata, tale da rendere evidente l'errore della sentenza di primo grado, la quale, perciò, «deve rivelarsi, rispetto a quella di appello, non più razionalmente sostenibile, per essere stato fugato ogni ragionevole dubbio sull'affermazione di colpevolezza», l'Arcieri lamenta che la Corte d'appello di Catanzaro avrebbe «sbagliato due volte», segnatamente, per non avere motivato perché:
1) le argomentazioni del pubblico ministero appellante l'avessero «persuas[a] così tanto da limitarsi, in motivazione, alla loro pedissequa riproduzione, senza appunto dare contezza di una ponderata valutazione di esse»;
2) gli indici rivelatori di un intervento solidaristico dell'imputato che erano stati evidenziati dal G.u.p. del Tribunale di Catanzaro «possedessero invece sicura valenza dimostrativa di un contegno penalmente rilevante in capo al ricorrente, che addirittura sarebbe divenuto indispensabile collegamento tra vittima ed estorsori, in guisa tale da rendere l'ipotesi ricostruttiva del giudice di primo grado irragionevole ed inidonea ad integrare, appunto, un ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato». Dopo avere richiamato alcuni principi che sono stati affermati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con le sentenze Patalano (Sez.
U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano) e Dasgupta (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta), dalle quali si trarrebbe in definitiva che «per riformare una assoluzione non basta una diversa valutazione di pari - o addirittura inferiore - plausibilità rispetto alla lettura offerta dal Giudice di primo grado, occorrendo invece "una forza persuasiva superiore", capace appunto di annullare ed escludere ogni ragionevole dubbio», e dopo avere richiamato anche Sez. 4, n. 24165 del 09/03/2023, Gallo, non massimata, sul tema della necessità di una motivazione rafforzata nel caso di overturning in appello della decisione assolutoria di primo grado, l'Arcieri conclude sostenendo la «radicale mancanza di motivazione della sentenza impugnata, che non individua le eventuali carenze o insufficienze della decisione assolutoria, né, tanto meno, le ragioni per le quali si è inteso prestare così piena ed incondizionata adesione alle argomentazioni dell'appellante, di cui ci si è limitati a trascriverne pedissequamente i contenuti». 5.2.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett.
c) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 125, 533 e 546 dello stesso codice, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo della sentenza impugnata. L'Arcieri rappresenta che i vizi da lui denunciati investono i punti della sentenza impugnata nei quali la Corte d'appello di Catanzaro ha percepito e valutato le chiamate in correità dei tre collaboratori di giustizia Umberto Egidio Muraca, Rosario Cappello e Giuseppe Cappello, «con attribuzione di un "significato" non espresso ed altro rispetto al "significante"».
Dopo avere esposto le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte d'appello di Catanzaro sulla base della propria percezione delle dichiarazioni dei suddetti collaboratori di giustizia come riassunte dalla stessa Corte d'appello, il ricorrente afferma la necessità «di indicare quale sia l'oggettiva portata rappresentativa delle dichiarazioni oggetto di valutazione, al fine di emarginare la ricorrenza della illogicità tra la premessa probatoria e l'epilogo valutativo e motivazionale contenuto in sentenza». L'Arcieri trascrive quindi anzitutto ampi stralci delle dichiarazioni di Umberto Egidio Muraca, evidenziando in particolare i passaggi di esse nei quali il collaboratore di giustizia ebbe a riferire che:
«Paola Claudio [...] a sua volta portava l'ambasciata di Arcieri Vincenzo [...], in buona sostanza questi era stato interessato da Bonaddio Antonio e ciò per evitare di pagarci l'estorsione»; «chiesi che il Bonaddio Antonio pagasse almeno la metà della richiesta estorsiva iniziale, infatti dopo misi personalmente una bottiglia incendiaria nel suo cantiere di Capizzaglie»; «[d]opo di ciò mi fu chiesto tramite il Paola un incontro con il Bonaddio e lo stesso Arcieri Vincenzo, quest'ultimo, infatti, mi aveva mandato a dire che essendo Bonaddio un suo amico se la sarebbe vista lui, a me comunque non stava bene»;
«fu pattuito che il Bonaddio, dato che si doveva attendere i soldi per la costruzione del marciapiedi, pagasse a breve almeno 2/3000 euro come pensiero»; «Bonaddio Antonio accadde che questi pagò la cifra di 1.500 euro che diede ad Arcieri Vincenzo, questi la consegnò a Paola Claudio per portarli a me, cosa che avvenne effettivamente intorno al mese di settembre/ottobre 2011. Il Bonaddio avrebbe dovuto dare un altro cosiddetto regalo a titolo estorsivo prima di Natale 2011, ma poi intervenne il mio arresto e lasciammo perdere». Dopo avere schematizzato il contenuto delle dichiarazioni del Muraca, l'Arcieri sostiene che da esso emergerebbe in modo del tutto evidente che egli, «proclamatosi amico della persona offesa, era intervenuto per scongiurare il pregiudizio economico e dopo avere constatato la progressione nell'intimidazione, manifestata dalla bottiglia incendiaria, aveva chiesto un incontro con il collaboratore, all'esito del quale riusciva ad ottenere che a fronte della richiesta iniziale di euro 10.000, il Bonaddio corrispondesse 2/3000 euro in due rate».
Sarebbe perciò «[e]vidente», allora, che il ricorrente, «nel contenere un pregiudizio che non ha potuto evitare per la persona offesa, ha orientato la volizione verso l'aiuto dell'amico, non presente (e neppure desumibile a meno di non voler ricorrere a deduzioni ipotetiche di secondo livello) l'intento di spendere la propria influenza criminale per la tutela degli interessi degli estortori o per salvaguardare il proprio preteso "prestigio" laddove è certo che egli non è riuscito ad impedire il pagamento del profitto del reato, soccombendo alla ferma determinazione del Muraca».
La Corte d'appello di Catanzaro non avrebbe «valutato l'incidenza della riduzione della pretesa estorsiva» ed avrebbe «mal percepito il significato dell'accordo a casa del Bonaddio, valente secondo le massime di esperienza a manifestare una condizione di soccombenza e non di affermazione del prestigio criminale, risultando nella valenza indiziaria un agito che non integra, almeno nella prospettiva della colpevolezza, il contributo qualificante il concorso di persona nel reato e men che meno quello essenziale che attraverso il raccordo tra l'agente e la persona offesa ha determinato la consumazione del reato.
Piuttosto ricorre la considerazione opposta, giacché la ferma pretesa del Muraca, in assenza dell'intervento del ricorrente, avrebbe determinato un pregiudizio economico maggiore in quanto corrispondente alla richiesta iniziale». L'Arcieri trascrive in secondo luogo ampi stralci delle dichiarazioni di Rosario Cappello, evidenziando in particolare i passaggi di esse nei quali il collaboratore di giustizia ebbe a riferire che: «organizzai l'incontro tra il Bonaddio Antonio e il Paradiso Francesco, Muraca Egidio Umberto e Claudio Paola presso l'abitazione di Bonaddio Antonio, che si trova in Bucolia sopra il ristorante di Raso Nicola»;
«ricordo altresì che Paradiso riferiva a Bonaddio Antonio che dovevano essere versati a titolo estorsivo 1.000 euro complessivi, divisi in 500 euro subito ed i restanti 500 euro al termine dei lavori. Per come mi chiedete non ricordo se al primo incontro tra me e Muraca Umberto Egidio, Paradiso Francesco e Paola Claudio vi fosse anche mio cognato Arcieri Vincenzo»; «dopo l'incontro tenutosi presso la mia abitazione con Paola Claudio, Paradiso Francesco e Muraca Umberto Egidio, raccontai il tutto a mio cognato Arcieri Vincenzo. Lo stesso Arcieri mi riferì che Paola Claudio, Paradiso Francesco e Muraca Umberto Egidio dovevano rivolgersi a lui»; era l'Arcieri «che seguiva il decorso dell'attività estorsiva nella zona della montagna»;
«in merito all'estorsione ai danni di Bonaddio Antonio, Arcieri Vincenzo entrò in questa vicenda, in quanto era amico di Bonaddio Antonio e perché successivamente al primo incontro svolse il ruolo di intermediario con Paradiso Francesco, Muraca Egidio e Paola Claudio. Ricordo di aver visto in due o tre occasioni, circa dieci giorni dopo l'incontro avvenuto presso la mia abitazione, Arcieri Vincenzo parlare con Muraca Egidio presso la casa di Arcieri. Non sono a conoscenza del contenuto di detti incontri e né di come si sia conclusa l'estorsione ai danni della ditta di Bonaddio Antonio».
Dopo avere schematizzato il contenuto delle dichiarazioni di Rosario Cappello, l'Arcieri sostiene che esso «mal si presta a sorreggere la conclusione, conseguente al travisamento, della coincidenza del dichiarato di Muraca e Cappello». Infatti, «mentre il Muraca riferiva di essere stato coinvolto nell'incontro a Bucolia dalla persona offesa e dal ricorrente, dopo il vano tentativo di scongiurare da parte di costui l'esecuzione del reato, descrivendo la presenza prima al ristorante e dopo a casa del Bonaddio con un ruolo attivo dell'Arcieri nella mediazione tra aspettative confliggenti, il Cappello avocava a sé il ruolo di organizzatore dell'incontro, non riferendo del ristorante ed escludendo la presenza dell'Arcieri a casa del Bonaddio.
Cosicché l'incrocio dichiarativo non consente di dare per accertata la partecipazione alla riunione e, quindi la mediazione della vicenda estorsiva, proiettata [dal Cappello] in una fase successiva nella quale il ricorrente avrebbe incontrato, a casa propria, il Muraca per sostenere le ragioni della persona offesa dal reato». Ciò che, «per un verso, non consente di attestare presenze significative, e, per altro, preclude di concludere che l'intento perseguito dal ricorrente fosse altro rispetto alla tutela degli interessi economici della persona offesa dal reato».
Prosegue il ricorrente che i «limiti rappresentativi» delle dichiarazioni dei due collaboratori non troverebbero «integrazioni significative» neppure nelle dichiarazioni del terzo collaboratore Giuseppe Cappello, delle quali l'Arcieri trascrive pure un ampio stralcio, evidenziando in particolare i passaggi di esse nei quali il collaboratore di giustizia ebbe a riferire che: «ricordo che [...], mi sembra in prossimità delle festività natalizie del 2010, Muraca Umberto Egidio, Paola Claudio e Paradiso Francesco, unitamente a mio padre, si sono recati presso l'abitazione di Bonaddio Antonio per richiedere un'estorsione per conto di Cerra Nino, il vecchio»;
«Muraca Umberto Egidio voleva chiedere anche l'intervento di mio zio Arcieri Vincenzo, e so che almeno in un'occasione si sono effettivamente incontrati per parlare di queste estorsioni, ma io dell'incontro, di cui sto parlando, cercai di evitarlo, in quanto comunque Bonaddio si era sempre reso a disposizione, a titolo d'amicizia, della famiglia Cappello, fornendo scarpe e tute anche quando qualche membro della famiglia era detenuto». Dopo avere schematizzato il contenuto delle dichiarazioni di Giuseppe Cappello, l'Arcieri sostiene che sulla base dello stesso, «consolidata l'assenza del ricorrente agli incontri tra gli estortori e la persona offesa, proprio per effetto della coincidenza del dichiarato di Cappello Rosario e Cappello Giuseppe sul punto, residua quale ulteriore sovrapponibilità dichiarativa la circostanza che, ignoti i contenuti ad entrambi i collaboratori, il ricorrente aveva incontrato il Muraca in almeno un'occasione dopo la visita a casa della persona offesa.
Circostanza anche questa che non si presta a definire il ruolo descritto in sentenza e che non è, neppure, difettante di plausibilità quanto alla riconduzione in capo al ricorrente di attività e corrispondente volizione orientata alla tutela degli interessi della persona offesa, alla quale era legato da rapporti di amicizia». Tutto ciò esposto e argomentato, l'Arcieri conclude che «il "significante" espresso dalle dichiarazioni indicate in sentenza non esprime la volizione, la qualità, il ruolo e la finalità ritenuta in motivazione, con ogni evidenza affermata in ragione del travisamento della prova, incidente su un punto focale della decisione».
In realtà, «nulla» consentirebbe «di affermare che il ricorrente, per un solo istante, abbia fatto proprie e/o sostenuto le pretese estorsive coltivate dal Muraca ai danni del Bonaddio dapprima nell'interesse di Torcasio Pasquale L.] e poi nell'interesse del Muraca, essendo invece pacifico che Vincenzo Arcieri sia riuscito dapprima ad impedire la consumazione di essa, e poi una radicale riduzione di quella pretesa estorsiva questa volta proveniente dal Muraca che, previa nuova intimidazione agli uffici del Bonaddio, assunse le redini di quella vicenda estorsiva».Tutto ciò consentirebbe comunque «quantomeno di considerare plausibile, prospettabile quindi neutralizzante l'agito, da intendere quale espressione della solidarietà che il ricorrente ha manifestato verso l'amico destinatario della pretesa estorsiva». 5.3.
Il terzo motivo è proposto in relazione all'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 125 e 546 dello stesso codice, e all'art. 110 cod. pen. «per la violazione della disciplina sul "concorso di persone nel reato", nonché sul procedimento di valutazione della prova indiziaria, risultante dal testo della sentenza impugnata», per non essersi la Corte d'appello di Catanzaro avveduta «che la ricostruzione della condotta sulla scorta delle prove degli indizi acquisiti [...] non manifestava in capo» all'Arcieri il dolo del reato di estorsione. Secondo il ricorrente, la motivazione sarebbe contraddittoria e illogica là dove la Corte d'appello di Catanzaro afferma che egli era animato dalla volontà di agevolare l'esecuzione del reato, come sarebbe stato dimostrato dal ruolo di intermediario che, lungi dallo scongiurare l'estorsione, avrebbe assunto un ruolo decisivo per la consumazione del delitto.
L'Arcieri contesta quella che ritiene sarebbe stata l'affermazione dalla quale avrebbe preso le mosse la Corte d'appello di Catanzaro, cioè l'affermazione secondo cui, poiché l'intermediazione che l'imputato aveva svolto non aveva scongiurato e quindi evitato l'esecuzione dell'estorsione, essa non avrebbe potuto che essere considerata come contributo ai soggetti attivi del reato anche in ragione della "fama" criminale dell'Arcieri. A tale proposito, il ricorrente evidenzia alcuni elementi che emergerebbero dagli acquisiti contenuti dichiarativi, segnatamente che:
«il movente del ricorrente [...] non è mai stato indicato da alcuno nella caratura criminale, ma nelle ragioni di amicizia che lo legavano alla persona offesa»; «l'eventuale esercizio di influenza delinquenziale non è stato rivolto verso il Bonaddio quanto invece all'indirizzo degli estortorí; l'iniziativa censurata era contraria agli interessi economici dei tre richiedenti»; «sebbene la "mediazione" attuata non sortiva l'effetto di annullare la pretesa estorsiva, comunque era utile ed efficace a ridimensionare e fortemente l'ammontare della somma richiesta, ridotta da 10.000 euro a 2/3.000 euro»;
«l'esortazione ricondotta ad Arcieri, che avrebbe detto che "Muraca ed i suoi correi avrebbero dovuto rivolgersi a lui" non era in alcun modo giustificabile dal fatto che egli "era lui a gestire nella zona della montagna il ramo delle estorsioni, con il benestare dei Giampà" (cfr. pag. 21 sentenza impugnata), trattandosi di lavori, quelli che vedevano impegnato il Bonaddio e che avevano dato luogo a quella richiesta estorsiva, in essere nel quartiere di Capizzaglie ad appannaggio esclusivo della cosca Torcasio, storicamente antagonista rispetto ai Giampà cui Arcieri sarebbe intraneo».
Secondo l'Arcieri, l'insieme di tali elementi renderebbe palese la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione «giacché accertato l'intento e l'intervento solidaristico manifestato dal ridimensionamento del pregiudizio patrimoniale, non può concludersi affermando che l'estorsione per il residuo - pervicacemente preteso da altri - proietta nella volizione di chi ha inteso agevolare gli estortori piuttosto che sostenere ed aiutare la persona offesa». Il ricorrente deduce ancora che in nessuno dei precedenti giurisprudenziali richiamati dalla Corte d'appello di Catanzaro si sarebbe mai preteso, ai fini dell'esclusione del dolo di estorsione, che l'intervento del terzo in ausilio della vittima debba avere conseguito l'effetto di annullare la pretesa estorsiva, «ricorrendo, piuttosto che anche quello che minimizza, senza escluderlo, il pregiudizio vale ad integrare una volizione incompatibile con la colpevolezza tipizzata nell'art. 629 c.p.».
Gli stessi precedenti giurisprudenziali, da un lato, non sarebbero conferenti rispetto al caso di specie, dall'altro lato, deporrebbero nel senso dell'esclusione della responsabilità per il delitto di estorsione in capo all'intermediario che abbia agito per ragioni di solidarietà e nell'interesse della persona offesa. Tenuto conto che «il Bonaddio era già in "collegamento" con i suoi estortori», che l'Arcieri era riuscito a ridurre considerevolmente la somma che era stata da essi inizialmente pretesa e che l'estorsione era stata ordita ad esclusivo appannaggio prima della cosca "Torcasio" e, poi, delle "nuove leve" di essa, di cui l'Arcieri non faceva certamente parte, sarebbero «sguarnite del necessario corredo dimostrativo» le affermazioni fatte dalla Corte d'appello di Catanzaro nel quartultimo capoverso della pag. 21 e nel quarto capoverso della pag. 22 della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di Gianluca Giovanni Notarianni è inammissibile perché è proposto per un unico motivo che è manifestamente infondato. Ciò per la ragione, che il ricorrente mostra di non considerare, che il fatto che le persone offese non lo avevano riconosciuto tra le foto segnaletiche che furono loro sottoposte non significa che le stesse persone offese non lo avessero riconosciuto di persona, quando egli si presentò presso la loro concessionaria per fare riparare il suo ciclomotore. Tale riconoscimento di persona appare risultare chiaramente dalla dichiarazione della persona offesa Brunello De Sarro, riportata alla pag. 16 della sentenza di primo grado, «ricordo di avere praticato un particolare sconto a Notarianni Luca, figlio di Aldo, per la riparazione di uno scooter Beverly», atteso che da tale dichiarazione emerge palesemente che il De Sarro ben sapeva chi fosse il soggetto che gli si era personalmente presentato e al quale stava praticando un particolare sconto - che non avrebbe concesso alla "normale" clientela - solo in ragione dell'appartenenza del Notarianni, a lui nota, alla locale criminalità organizzata («anche attualmente viene praticata tale scontistica agli appartenenti alle famiglie criminali lametine».
Così, sempre, Brunello De Sarro, pag. 16 della sentenza di primo grado). Ne discende che la Corte d'appello di Catanzaro, col negare rilievo al mancato riconoscimento dell'imputato tra le foto segnaletiche e col ritenere che la nota appartenenza del Notarianni alla locale criminalità 'ndranghetista avesse esercitato una carica intimidatoria nei confronti delle persone offese, inducendole a praticare all'imputato un particolare sconto, che non avrebbero concesso alla "normale" clientela, non è incorsa in alcun vizio motivazionale e, in particolare, in quelli che sono stati denunciati dal ricorrente.
2. Il ricorso di Vanessa Giampà. 2.1. I primi due motivi, i quali, per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. Quanto al primo di essi, si deve anzitutto ribadire che, nel giudizio di appello contro la sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, è ammessa la rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., cioè nei casi in cui il giudice la ritenga assolutamente necessaria (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Granato, Rv. 282585-01; Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 276318-02;
Sez. 1, n. 12818 del 14/02/2020, Bergmann, Rv. 279324-01, relativa a un caso in cui era stata sollecitata la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., per assumere la prova alla quale era stata subordinata l'iniziale rigettata richiesta di giudizio abbreviato condizionato). In linea con tale orientamento, la Giampà, con il primo motivo del proprio atto di appello, dopo avere lamentato che la propria richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'escussione del testimone Antonio Muraca sarebbe stata rigettata dal G.u.p. del Tribunale di Catanzaro «senza alcuna plausibile ragione», e dopo avere ribadito i motivi che aveva posto a fondamento di tale richiesta di giudizio abbreviato condizionato, aveva legittimamente chiesto alla Corte d'appello di Catanzaro di esercitare il proprio potere di integrazione istruttoria per sentire, appunto, evidentemente, il suddetto testimone Antonio Muraca («[c]iò giustifica la preliminare richiesta di integrazione probatoria essendo ammessa l'applicabilità dell'art. 603 c.p.p. anche in sede di giudizio abbreviato d'appello, nella misura in cui come nel caso di specie, la rinnovazione sia assolutamente necessaria ai fini della decisione»; pag. 2 dell'atto di appello).
Come è stato giustamente lamentato con il primo motivo di ricorso, la Corte d'appello di Catanzaro appare avere frainteso tale primo motivo di appello dell'imputata, giacché ha erroneamente ritenuto che, con lo stesso motivo, l'appellante avesse contestato la legittimità del provvedimento con il quale il G.u.p. del Tribunale di Catanzaro aveva rigettato la sua richiesta di rito abbreviato condizionato - contestazione che, avendo la Giampà successivamente optato per il rito abbreviato cosiddetto "secco", le era preclusa -, laddove, come si è visto, la Giampà non aveva avanzato tale doglianza ma aveva chiesto alla Corte d'appello di Catanzaro di esercitare il proprio potere d'integrazione probatoria ex art. 603 cod. proc. pen., per sentire il testimone Antonio Muraca, il che, come si è visto, poteva legittimamente fare.
Da tale fraintendimento del motivo di appello dell'imputata è conseguito che, come è stato giustamente lamentato con il primo motivo di ricorso, la Corte d'appello di Catanzaro ha del tutto omesso di motivare sulla richiesta, che costituiva il reale contenuto dello stesso motivo di appello, di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ex art. 606 (comma 3) cod. proc. pen., per sentire il testimone Antonio Muraca. Ciò posto, si deve poi considerare che la ricorrente aveva chiesto di assumere la testimonianza di Antonio Muraca - prima condizionando la propria richiesta di giudizio abbreviato all'assunzione di tale prova e poi, per quanto qui ormai rileva, sollecitando la stessa prova ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., senza ottenere risposta a quest'ultima sollecitazione - perché, quanto a questa sollecitazione, assolutamente necessaria al fine di verificare l'attendibilità della versione del fatto che essa aveva fornito nel corso dell'interrogatorio di garanzia che aveva reso il 17/11/2017 (atto che la Giampà ha prodotto in allegato al ricorso), versione secondo la quale: diversamente da quanto era stato dichiarato dalla persona offesa Brunello De Sarro, non aveva mai avuto alcun tipo di rapporto con lo stesso; aveva acquistato il casco per motoveicoli di cui all'imputazione trattando tale acquisto con un dipendente della concessionaria dei fratelli De Sarro che era amico del suo amico Antonio Muraca, il quale aveva allo scopo previamente contattato il suddetto dipendente della concessionaria suo amico; tale dipendente non aveva voluto che lei pagasse il casco dicendo che vi avrebbe provveduto il Muraca; si era perciò recata dallo stesso Muraca e gli aveva consegnato i soldi da utilizzare per pagare il casco che aveva acquistato.
Come è stato giustamente lamentato con il secondo motivo di ricorso, la Corte d'appello di Catanzaro risulta avere del tutto omesso (come già il G.u.p. del Tribunale di Catanzaro) di considerare tale versione alternativa del fatto che era stata fornita dall'imputata in sede di interrogatorio di garanzia - e che avrebbe potuto essere eventualmente verificata assumendo la testimonianza di Antonio Muraca -, avendo erroneamente affermato che «l'appellante si limita dedurre il mancato riconoscimento [fotografico da parte di Brunello De Sarro] senza fornire una versione alternativa idonea a scalfire le conclusioni a cui è giunto il Giudice di prime cure» (pag. 19 della sentenza impugnata), laddove, come si è visto, la Giampà, oltre a dedurre il suddetto mancato riconoscimento, aveva in realtà fornito una versione alternativa del fatto, la quale appariva idonea a incidere sulla potenziale valutazione del complesso degli elementi acquisiti.
Appare, infine, fondato, anche il profilo di censura, che è contenuto nel secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente ha contestato la valorizzazione in chiave accusatoria, da parte della Corte d'appello di Catanzaro, delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Umberto Egidio Muraca (pag. 18 della sentenza impugnata), atteso che la stessa Corte d'appello ha omesso di spiegare perché tali dichiarazioni, con le quali, stando a quanto è indicato a pag. 6 della sentenza impugnata, il suddetto collaboratore aveva riferito di estorsioni perpetrate ai danni dei titolari della concessionaria Piaggio "Armando Renda & C." s.n.c. da parte di soggetti appartenenti alla cosca "Cerra-Torcasio-Gualtieri", si dovessero ritenere idonee a corroborare l'impianto accusatorio nonostante la Giampà non appartenesse a tale cosca e le fosse contestato di appartenere a un'altra organizzazione criminale (la cosca "Giampà"). 2.2.
L'esame del terzo e del quarto motivo resta assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi.
3. Il ricorso di Vincenzo Arcieri. 3.1. I tre motivi di ricorso, i quali, attenendo tutti all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato di estorsione pluriaggravata in concorso ai danni di Antonio Bonaddio e di Michele Bonaddio a lui attribuito, possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati. 3.2. Come è noto, il giudice di appello che, come nel caso in esame, riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo della cosiddetta motivazione rafforzata, cioè di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza e non può, invece, limitarsi a imporre la propria valutazione del compendio probatorio perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato (Sez.
U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679. Successivamente: Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907-01). In particolare, nel giudizio di appello, per la riforma della sentenza assolutoria, in assenza di elementi sopravvenuti, non basta una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, che sia caratterizzata da pari plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo invece una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchero, Rv. 272082-01;
Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013, dep. 2014, Ciaramella, Rv. 262261-01). 3.3. Il Collegio ritiene che, nel caso in esame, la Corte d'appello di Catanzaro abbia adempiuto all'obbligo di motivazione rafforzata, avendo fornito una motivazione dell'affermazione di responsabilità del ricorrente e, quindi, della sussistenza, in capo allo stesso, degli elementi costitutivi del reato di estorsione pluriaggravata in concorso a lui attribuito, non solo priva di contraddizioni e di illogicità ma dotata, altresì, di una forza persuasiva superiore rispetto a quella del G.u.p. del Tribunale di Catanzaro, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio in ordine alla colpevolezza dell'Arcieri.
La Corte d'appello di Catanzaro ha anzitutto del tutto logicamente ribadito, sotto il profilo dell'elemento oggettivo del suddetto reato, il ruolo di intermediario che era stato svolto dall'Arcieri - e che era già stato affermato dal G.u.p. del Tribunale di Catanzaro - tra la vittima dell'estorsione Antonio Bonaddio e Umberto Egidio Muraca, sulla scorta, in particolare, di quanto era stato in tale senso puntualmente riferito dallo stesso Muraca, che, divenuto collaboratore di giustizia, si era autoaccusato dell'estorsione e che della vicenda delittuosa era stato il principale protagonista, in quanto soggetto che aveva avanzato la pretesa estorsiva nei confronti del Bonaddio e che, al termine della stessa vicenda, aveva percepito il "pizzo" richiesto (che il Bonaddio aveva consegnato all'Arcieri, il quale lo aveva consegnato a Claudio Paola che lo aveva portato al Muraca).
L'overtuming della sentenza di primo grado non è dipeso, in effetti, da ciò - atteso che, come si è detto, il ruolo di intermediario dell'Arcieri era già stato affermato dal G.u.p. del Tribunale di Catanzaro -, bensì dalla ritenuta incompletezza e incoerenza della stessa sentenza di primo grado, là dove il G.u.p. del Tribunale di Catanzaro aveva ritenuto che l'Arcieri, nello svolgere l'indicato ruolo di intermediario, avesse agito nell'esclusivo interesse del Bonaddio e per motivi di solidarietà umana nei suoi confronti. Il che aveva indotto il G.u.p. a emettere la pronuncia assolutoria, sul fondamento della giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui colui che assume la veste di intermediario fra gli estorsori e la vittima, anche se per l'incarico di quest'ultima, non risponde di concorso nel reato di estorsione se agisce nell'esclusivo interesse della stessa vittima e per motivi di solidarietà umana (Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012, Adamo, Rv. 254298-01;
Sez. 2, n. 26837 del 19/06/2008, Alfiero, Rv. 240701-01).Successivamente, la Corte di cassazione ha statuito in senso analogo che, ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione, è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita, con la conseguenza che anche l'intermediario, nelle trattative per la individuazione della persona alla quale versare la somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723-01;
Sez. 2, n. 6824 el 18/01/2017, Bonapitacola, Rv. 269117-01). Orbene, la Corte d'appello di Catanzaro ha rilevato come il G.u.p. del Tribunale di Catanzaro avesse in proposito trascurato: da un lato, come Umberto Egidio Muraca avesse riferito come la ragione dell'incontro con l'imprenditore Antonio Bonaddio, al quale aveva partecipato, oltre a lui stesso (e ad altri), anche l'Arcieri nella veste di intermediario, fosse da rinvenire nelle necessità di appianare le problematiche che erano insorte con il suddetto imprenditore per il fatto che lo stesso si rifiutava di pagare e di fissare l'importo finale dell'estorsione, cosicché l'intervento dell'Arcieri si doveva considerare avere avuto un effetto fondamentale per superare la situazione di stallo che si era venuta a creare e per convincere l'imprenditore a cedere alla pretesa estorsiva; dall'altro lato, come l'altro collaboratore di giustizia Rosario Cappello avesse riferito come l'Arcieri, ricevuta la notizia della pretesa estorsiva che era stata avanzata dal Muraca (oltre che da Francesco Paradiso e da Claudio Paola) nei confronti di Antonio Bonaddio, avesse reagito affermando che gli estorsori «dovevano rivolgersi a lui», con ciò rendendo palese come il suo intervento nella vicenda fosse motivato non dal perseguimento dell'esclusivo interesse del Bonaddio, per motivi di solidarietà umani nei suoi confronti, bensì dal fine di ribadire il proprio ruolo, e quello dell'organizzazione criminale a lui riferibile, nel settore delle estorsioni nel territorio di Lamezia Terme, il che implicava che pretese criminali - per di più nei confronti di imprenditori da lui conosciuti -, non potessero avere luogo senza il suo benestare.
Tale motivazione della Corte d'appello di Catanzaro si fonda pertanto, ad avviso del Collegio, su dei puntuali rilievi di incompletezza e di incoerenza della sentenza assolutoria di primo grado e, nell'evidenziarli, la stessa Corte d'appello ha conseguentemente argomentato, in modo del tutto coerente e logico alla luce della rammentata giurisprudenza della Corte di cassazione - oltre che, attesi i suddetti rilievi, certamente più persuasivo rispetto alla decisione assolutoria di primo grado - il concorso dell'Arcieri nel delitto di estorsione, non potendosi ritenere, per le ragioni che si sono indicate, che lo stesso Arcieri avesse agito, nella veste di intermediario, nell'esclusivo interesse della vittima Antonio Bonaddio e per motivi di solidarietà umana nei suoi confronti.
4. In conclusione:
a) la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di Vanessa Giampà, con rinvio, per un nuovo giudizio, a un'altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro;
b) il ricorso di Vincenzo Arcieri deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento;
c) il ricorso di Gianluca Giovanni Notarianni deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deve infine essere rigettata la richiesta di rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Lamezia Terme, atteso che, come è stato chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza Gambacurta, nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che - come nella specie il Comune di Lamezia Terme - non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese (Sez.
U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581-03).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata n