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Ordinanza — n. 7325/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing motivation under plea bargain procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7325/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the trial court failed to evaluate the grounds for acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court rejected this, ruling that appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds and cannot challenge the mere motivation of the decision.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds regarding the defendant's will, lack of correlation, legal qualification, or penalty legality, excluding challenges to the decision's motivation.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible cassation sentencing motivation Criminal Procedure Code procedural admissibility abuso di carte-chèques revoca del credito al consumo legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Verona ha applicato a Ruggeri Eva, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 493 ter c.p.p.
pen., la pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui all'art. 493 ter cod.
Art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore fiduciario, deducendo violazione dell'art. 606, comma 1 lett.
Art. 129 c.p.p.
atteso che il giudicante avrebbe omesso ogni valutazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per una declaratoria di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Il motivo proposto è manifestamente infondato perché in contrasto con la previsione dell'art. 448, comma 2 -bis cod.
Art. 610, comma 5 bis c.p.p.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610 comma 5 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Verona ha applicato a Ruggeri Eva, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui all'art.
art. 493 ter cod. pen
pen., la pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui all'art. 493 ter cod. pen..
art. 129 cod. proc. pen
atteso che il giudicante avrebbe omesso ogni valutazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per una declaratoria di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.3.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di: Ruggeri Eva nata a Palermo il 10/04/1985 rappresentato e difeso dall'avv. Cristiano Pippa, di fiducia; avverso la sentenza del 15/10/2024 del Tribunale di Verona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Mariapaola Borio;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Verona ha applicato a Ruggeri Eva, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di cui all'art. 493 ter cod. pen..

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore fiduciario, deducendo violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen. atteso che il giudicante avrebbe omesso ogni valutazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per una declaratoria di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.3. Il motivo proposto è manifestamente infondato perché in contrasto con la previsione dell'art. 448, comma 2 -bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, secondo cui il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è consentito solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Detta previsione, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen., delimita quindi l'impugnazione ai soli casi ivi tassativamente indicati che riguardano ipotesi specifiche di violazione di legge e non anche alla carente motivazione della decisione che in questa sede viene esclusivamente lamentata.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che l'impugnazione è stata esperita per ragioni non consentite dalla legge. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il giorno 08/01/2025 Il Co si \ est nsore La Pr