Cassation court dismisses appeal for inadmissibility because accessory penalties are mandatory and cannot be contested via plea agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the applicant's complaint regarding the accessory penalty was unfounded. Although the defendant argued the temporary ban from public offices was omitted from the plea agreement, the court held that such penalties are mandatory when the main sentence exceeds three years. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 606, cod. proc. pen.: Accessory penalties mandatory by law for sentences over three years are not subject to plea agreement limitations and must be applied regardless of their omission from the agreement.
Parole chiave
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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAIULO ANTONIO nato a TERNI il 16/04/1972 avverso la sentenza del 11/09/2024 del TRIBUNALE di TERNIudita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.11 giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Terni applicava ad Antonio Caiulo la pena proposta dalle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di estorsione; applicava altresì, la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: l'interdizione temporanea dai pubblici uffici sarebbe stata disposta immotivatamente non essendo parte dell'accordo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. L'applicazione della pena accessoria non ha formato oggetto dell'accordo tra le parti e dunque - in astratto - può essere contestata con il ricorso per cassazione. Il collegio ritiene infatti estensibile alle pene accessorie non rientranti nell'accordo il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite in relazione alle misure di sicurezza, secondo cui la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti; diversamente è ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 - 01). Tanto premesso, deve essere rilevato che l'interdizione dai pubblici è una conseguenza obbligatoria della inflizione di una sanzione superiore ai tre anni, nulla rilevando che il procedimento sia stato definito con il patteggiamento e che l'accordo non abbia riguardato la pena accessoria (Sez. 1, n. 4424 del 14/01/2009, Abbas, Rv. 242796 - 01). Si riafferma cioè - in generale - che in caso di applicazione concordata di una pena detentiva superiore ai due anni devono essere necessariamente applicate le pene accessorie obbligatorie per legge, nulla rilevando che non se ne faccia menzione nell'accordo tra le parti (Sez. 4, n. 28905 del 11/06/2019, Orlandi, Rv. 276374 - 01). 1.2.
Dunque, nel caso in esame, la doglianza è manifestamente infondata, in quanto il Giudice per le indagini preliminari ha legittimamente applicato la pena dell'interdizione dai pubblici uffici, obbligatoria per legge. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 8 gennaio 2025 Il Consigliere estens