Cassation court annuls bail order due to insufficient reasoning on environmental extortion context and victim intimidation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica appealed a Palermo bail order, arguing the lower court failed to consider evidence of environmental extortion and intimidation comprehensively. The court found the trial judge erred by isolating facts rather than evaluating the victim's fear within the broader context of Mafia influence. Consequently, the bail order was annulled and the case remitted for a new decision based on a holistic review of the investigative record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; The court must evaluate all probative results unitarily to recognize environmental extortion, rejecting isolated fact analysis when intimidation is evident through the victim's perception and the surrounding criminal context.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMOnel procedimento a carico di: CAMPO GIOVANNI, nato a CASTELVETRANO il 24/08/1990 avverso l'ordinanza del 24/06/2024 del TRIBUNALE del RIESAME di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE MARRA; lette le conclusioni del Sostituto P.G, GIUSEPPE SASSONE, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Si dà atto che il ricorso è stato trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1-bis, e ss. cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Palermo, sezione per il riesame, con ordinanza del 24 giugno 2024, in accoglimento della richiesta di riesame avanzata nell'interesse di Giovanni CAMPO, annullava l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Palermo del 24 maggio 2024 in relazione cui ai capi 1, 6 e 7 dell'imputazione provvisoria, limitatamente alla posizione dell'indagato, ordinando, per l'effetto, l'immediata scarcerazione dell'indagato ove non un detenuto per altra causa.2. Avverso la suddetta decisione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo, propone ricorso per cassazione formulando un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen., per cui chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
In particolare, il ricorrente lamenta il vizio di motivazione dell'ordinanza, avuto riguardo alle complessive risultanze probatorie che il Tribunale avrebbe dovuto considerare unitariamente e non limitarsi ad un'analisi di singoli fatti autonomamente esaminati, e, oltretutto, sganciati dal relativo contesto ambientale. Deduce, altresì, l'erronea valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa del reato di cui al capo 1) Francesco Ciccione il quale avrebbe manifestato di aver paura per l'incolumità propria e della sua famiglia (sottolineando di aver paura di Pietro Campo), temendo di subire danni alla propria azienda, ragion per cui non si era mai opposto a tale situazione di costrizione ambientale, né aveva mai chiesto la corresponsione di canoni congrui a titolo di corrispettivo per l'affitto dei terreni alla famiglia Campo; la descrizione di questa situazione costituirebbe, ad avviso del P.M. ricorrente, proprio la tipica modalità di realizzazione della minaccia e della cosiddetta "estorsione ambientale", tenuto conto che Giovanni Campo avrebbe sempre agito in nome e per conto di Pietro Campo, quest'ultimo gravato da plurime sentenze di condanna definitive per il reato di partecipazione a un'associazione criminale di stampo mafioso, peraltro assumendo un ruolo direttivo all'interno del sodalizio criminoso.
Anche le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Bucceri e Rizzuto sarebbero state sottovalutate dai giudici del Riesame. In primo luogo, evidenzia l'errore da parte del Tribunale sul punto relativo all'arresto del Bucceri avvenuto in realtà nel 2016 e non nel 2008, ragion per cui i fatti da lui riferiti non sarebbero, perciò, così risalenti nel tempo, come ritenuto erroneamente dal Riesame. Inoltre, entrambi i collaboratori avrebbero narrato senza alcuna incertezza di una situazione di condizionamento di "tipo mafioso" risalente nel tempo, radicata e persistente sul quel territorio, delineando così un contesto ambientale evidentemente gravato dall'egemonia mafiosa delle famiglie Campo e Ciancio nella gestione dei fondi e delle relative attività agro-pastorali.
Quanto, poi, al capo 6) dell'imputazione il Tribunale per il Riesame avrebbe esaminato unicamente le dichiarazioni rese dalla persona offesa Nicasio Pizzolato, senza tener conto della querela per minacce presentata da Francesco ALFANO nei confronti di Melchiorre FERRARO, coindagato insieme con Giovanni e Pietro CAMPO. Infine, con riguardo al capo 7) si eccepisce il vizio della motivazione in quanto il Tribunale di Palermo si sarebbe limitato a esaminare unicamente la comunicazione intercettata il 17 agosto 2020 (da intendersi 17 giugno 2020) tra il coltivatore Vincenzo Campo e l'imputato Giovanni Campo, sganciandola, però, del tutto dall'analisi del contesto in cui si inseriva, e dagli altri elementi di prova quali, ad esempio, le dichiarazioni a riscontro rese da Giuseppina Di Prima, altra proprietaria terriera della zona.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito illustrati.
2. Al netto delle ampie censure di merito svolte dal pubblico ministero, si ritiene, tuttavia, che il ricorso evidenzia un'insanabile contraddittorietà logica dell'ordinanza impugnata, che da un lato ha descritto in maniera piuttosto evidente l'esistenza di un contesto di condizionamenti ambientali derivanti dalla presenza radicata di gruppi familiari appartenenti all'associazione mafiosa denominata "Cosa nostra", operante proprio nel territorio di Santa Margherita di Belice, e dall'altro ha sminuito le singole condotte dei vari protagonisti, tra cui il ricorrente Giovanni CAMPO, limitandosi ad una valutazione atomistica e parcellizzata delle varie risultanze investigative.
In primis, giova ricordare che, secondo la consolidata esegesi di questa Corte regolatrice, «...costituisce un'estorsione "ambientale" quella particolare azione estorsiva perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti della zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima (Sez. 2, n. 18566 del 10/04/2020, Abbruzzese, Rv. 279474-02;
Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175-01; Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014, Bonasorta, Rv. 261632-01). Pertanto, in primo luogo, anche una richiesta estorsiva pur formalmente priva di contenuto minatorio - come nel caso di specie, anche a prescindere dai toni apparentemente rilassati - ben può manifestare in realtà un'energica carica intimidatoria, chiaramente percepita come tale dalla vittima stessa, alla luce della sottoposizione del territorio in cui la richiesta è formulata all'influsso di notorie consorterie criminali. D'altronde, in ambienti ad altissima infiltrazione mafiosa, il delitto di cui all'art. 629 cod. pen. potrebbe configurarsi persino in assenza di un'esplicita richiesta, ovvero - come nel caso di specie - per il solo tramite di un semplice richiamo a pretese consuetudini locali, tutte unidirezionalmente dirette a favorire i domini mafiosi e i pastori da loro sponsorizzati, a danno dei proprietari dei fondi (così, in un caso del tutto analogo Sez.2, n.44728 del 14/11/2024, Ciaccio, n.m.; cfr. anche Sez. 2, n. 51324 del 18/10/2023, Rizzo, Rv. 285669-01, secondo cui, in tema di estorsione, è configurabile l'aggravante del metodo mafioso anche a fronte di un messaggio intimidatorio "silente", nel caso in cui la consorteria abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti violenti o minacciosi.
In termini, Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, Di Caprio, Rv. 277182-01; Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Pizzimenti, Rv. 272884-01; Sez. 2, n. 20187 del 03/02/2015, Pizzimenti, Rv. 263570-01. Sempre in tema di estorsione ambientale, Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rv. 270175-01)». In questo quadro generale, il Tribunale del riesame non ha adeguatamente tenuto conto nella sua globalità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa del reato di cui al capo 1), tale Francesco Ciccione il quale aveva dichiarato, tra le altre cose, di essere «...stato costretto, malgrado fossi consapevole di subire un danno economico» e che non si era mai opposto a tale situazione di costrizione ambientale, né aveva mai chiesto la corresponsione di canoni congrui a titolo di corrispettivo per l'affitto dei terreni alla famiglia Campo, « ....per evitare di andare incontro a ritorsioni», tenuto conto che il Giovanni Campo ha sempre agito in nome e per conto di Pietro Campo, gravato da plurime condanne per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.
La persona offesa Ciccione ha, quindi, fatto implicitamente intendere che le condizioni economiche del settore della pastorizia erano del tutto sottratte alla libera contrattazione dei prezzi, proprio in virtù del pressante controllo sul territorio esercitato sempre da soggetti legati alle famiglie Campo e Ciaccio, note per essere espressione di sodalizi criminosi di stampo mafioso, pur non descrivendo specifiche e circostanziate condotte minacciose o violente. Il ricorso evidenzia, tra l'altro, che l'ordinanza impugnata è incorsa in un evidente travisamento del fatto relativamente alla data di arresto del collaboratore di giustizia Bucceri, avvenuto in realtà nel 2016 e non già nel 2008, come ritenuto erroneamente dal Tribunale del Riesame, ragion per cui i fatti da lui riferiti non sono, perciò, così risalenti nel tempo.
Peraltro, entrambi i collaboratori di giustizia sentiti, Bucceri e Rizzuto, hanno riferito senza alcuna incertezza dell'esistenza di una situazione di condizionamento di "tipo mafioso" risalente nel tempo, radicata e persistente sul quel territorio, descrivendo così un contesto ambientale evidentemente gravato dall'egemonia mafiosa delle famiglie Campo e Ciancio nella gestione dei fondi e delle relative attività agro-pastorali, precisando che nessuno dei proprietari terrieri della zona era in grado di opporsi alle richiesta dei membri di quelle famiglie «... perché hanno paura, basta che si presentano loro, gli dicono di sì.
Se non lo fanno si piangono le conseguenze», pur non essendo in grado di riferire specifiche azioni ritorsive o estorsive.Anche con riguardo, poi, alla contestazione di cui al capo 6) dell'imputazione provvisoria si riscontra un evidente vizio motivazionale, laddove il Tribunale di Palermo ha preso in considerazione solo le dichiarazioni rese dalla persona offesa Nicasio Pizzolato, trascurando la complessità della vicenda sottesa, come, invece, ricostruita dal G.I.P., in particolare ignorando di fatto quanto emerso dalla querela presentata in data 15 agosto 2018 dall'agricoltore Francesco Alfano (che aveva ricevuto l'incarico da Pizzolato di effettuare dei lavori sui suoi fondi agricoli), per le minacce ricevute da Melchiorre Ferraro, coindagato nel procedimento per il medesimo reato ed in stretta e risalente relazione con i componenti della famiglia Campo.
Non è stato, quindi, congruamente valutato dai giudici del riesame se gli atti intimidatori perpetrati da Melchiorre Ferraro ai danni di Francesco Alfano, così come quelli successivamente patiti dal medesimo Alfano e da Salvatore Barbera siano o meno da inquadrarsi congiuntamente in un chiaro, comune e condiviso disegno criminoso riconducibile all'esigenza di tutti gli indagati di rivendicare il totale controllo economico delle attività agricole da effettuare negli appezzamenti di terreno della zona, tra cui quelli di Nicasio Pizzolato, il quale, peraltro, ebbe a dichiarare «Non ho mai ricevuto minacce o pressioni.
Non ho paura. Mi rassegno.... la situazione è questa. L'abitudine diventa legge, devono fare quello che vogliono, ognuno ha un suo territorio e si dividono i terreni. Io posso decidere di non darglieli ma non l'ho mai fatto e non so dire il perché.... Inconsciamente ho paura, perché sono dei mafiosi, c'è timore e uno accetta il prezzo.....», in tal modo descrivendo un quadro di evidente condizionamento della sua volontà di scegliere come comportarsi. Anche con riguardo al capo 7) l'ordinanza impugnata si sofferma principalmente ad evidenziare l'assenza di intimidazioni implicite da parte di Giovanni Campo nei confronti del pastore Vincenzo Campo per essersi rivolto direttamente ai padroni dei terreni e non già a lui per imballare la paglia, senza, però, motivare adeguatamente sull'atteggiamento completamente remissivo di Vincenzo Campo, che lascia, invece, intendere in capo a quest'ultimo la consapevolezza di confrontarsi con il figlio di Pietro Campo, appartenente con un ruolo di vertice all'organizzazione "Cosa Nostra".
In conclusione, il Collegio reputa che ai fini del riconoscimento della cosiddetta estorsione ambientale, è sufficiente che la richiesta estorsiva, pur formalmente priva di contenuto minatorio, ben possa manifestare un'energica carica intimidatoria - come tale percepita dalla vittima stessa - alla luce della sottoposizione del territorio in cui detta richiesta è formulata all'influsso di notorie consorterie mafiose (cfr. Sez.2, n.22976 del 13/04/2017, Rv.270175-01; nonché la già citata Sez.2, n.44728 del 14/11/2024, Ciaccio, n.m.).Le aporie argomentative sopra evidenziate dovranno, perciò, essere risolte, nella pienezza del merito cautelare, rivalutando l'intero quadro investigativo alla luce dei principi di diritto sopra riportati, svolgendo una valutazione complessiva delle risultanze processuali e non operando quindi in termini parcellizzati.
3. Per le considerazioni sin qui svolte, si annulla l'ordinanza impugnata e si rinvia per un nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza imp