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Sentenza — n. 7316/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against usury conviction, ruling general mitigating circumstances denied due to habitual conduct.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7316/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for usury and the confiscation of assets. The appellant argued for generic mitigating circumstances and the renewal of evidentiary proceedings regarding seized property, but the appellate court had already rejected these based on the habitual nature of the conduct and the lack of legitimate ownership. The supreme court found the first-level objections manifestly unfounded and the second-level objection failed to meet the threshold for admissibility, thus upholding the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 603 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 240-bis cod. pen.: The Court of Cassation holds that appeals based on the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible when the habitual nature of the criminal conduct objectively precludes their application, and that objections regarding sentencing parameters or asset seizure must demonstrate a clear violation of law to overcome the threshold of admissibility.

Parole chiave

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usury conviction generic mitigating circumstances habitual criminal conduct asset confiscation inadmissible appeal sentencing parameters Cassation procedure confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5 c.p.p.
Art. 611, comma 1-bis c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.
Art. 240-bis c.p.
Violazione di legge (art. 240-bis cod.
articolo 240-bis cod. pen
Confermava inoltre la confisca dei beni e del denaro in sequestro, specificando che la stessa veniva disposta ai sensi dell'articolo 240-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'allegazione di elementi idonei a giustificarne la concessione.
art. 603 cod. pen
Violazione di legge (art. 603 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale diretta a verificare la corrispondenza degli immobili sequestrati con quelli legittimamente detenuti dalla famiglia Del Balzo.
art. 133 cod. pen
Violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine la definizione del trattamento sanzionatorio che sarebbe stato quantificato in modo non conforme alla finalità di rieducativa della pena e senza indicare la rilevanza dei parametri codicistici.
art. 240-bis cod. pen
Violazione di legge (art. 240-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIANO DEL BALZO MARIA nato a NAPOLI il 24/07/1972 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone, concludeva chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Napoli confermava la condanna di Maria Piano Del Balzo per diverse condotte di usura. Confermava inoltre la confisca dei beni e del denaro in sequestro, specificando che la stessa veniva disposta ai sensi dell'articolo 240-bis cod. pen.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: % 2.1. violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'allegazione di elementi idonei a giustificarne la concessione. 2.1.1. La doglianza è manifestamente infondata in quanto - contrariamente a quanto dedotto - il diniego delle attenuanti generiche veniva deciso valutando l'assenza di elementi positivi e la abitualità della condotta usuraia, elementi entrambi ostativi al riconoscimento dell'invocato beneficio sanzionatorio (pag. 4 della sentenza impugnata). 2.2.

Violazione di legge (art. 603 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale diretta a verificare la corrispondenza degli immobili sequestrati con quelli legittimamente detenuti dalla famiglia Del Balzo. 2.2.1. La doglianza è manifestante infondata in quanto la richiesta di rinnovazione risulta legittimamente rigettata, tenuto conto del fatto che la Corte di appello, sulla base delle prove disponibili riteneva provato che i monili detenuti non fossero lecitamente detenuti, verificando con puntualità, e disattendendo, tutte le eccezioni difensive (pag. 6 della sentenza impugnata). 2.3.

Violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine la definizione del trattamento sanzionatorio che sarebbe stato quantificato in modo non conforme alla finalità di rieducativa della pena e senza indicare la rilevanza dei parametri codicistici. 2.3.1. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità, in quanto, contrariamente a quanto dedotta la sanzione risulta quantificata con motivazione che non si presta ad alcuna censura e che ha valorizzato, in coerenza con le indicazioni fornite dalla Corte di legittimità, sia la gravità della condotta che le ragioni della applicazione della diminuzione delle attenuanti non nella massima estensione (pag. 7 della sentenza impugnata). 2.4.

Violazione di legge (art. 240-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla rigetto del dissequestro del denaro e dei monili: non sarebbe stato accertato che i monili oggetto del vincolo non fossero quelli legittimamente detenuti dalla famiglia Del Balzo e che il denaro in sequestro (ovvero ventimila euro) sarebbe di entità superiore rispetto agli interessi usurai lucrati, sicché la confisca che avrebbe dovuto riguardare solo il profitto sarebbe illegittima. 2.4.1.La doglianza è manifestamente infondata in quanto la confisca non è stata disposta nella forma diretta, ma in quella c.d. "di sproporzione" o "allargata", ai sensi dell'art. 240- bis cod. pen., in relazione alla quale sussistono tutti i presupposti (pag. 7 della sentenza impugnata).3.

Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

,Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 8 gennaio 2025 Il Consiglie