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Sentenza — n. 7312/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding substitution of prison sentence with public work due to prior criminal record.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7312/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly applied criminal law regarding the substitution of a prison sentence. The appellant argued for sentence substitution based on changed lifestyle and lack of investigation, but the court held that prior criminal records automatically disqualify a defendant from such benefits under Article 133 of the Criminal Code. Consequently, the appeal was rejected as unfounded, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The assessment of eligibility for a substitute penalty is strictly bound by statutory criteria, meaning a positive prognostic judgment cannot be made if prior criminal records render the offender unworthy of the benefit without further analysis.

Parole chiave

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substitute penalty public work criminal record inadmissible appeal Article 133 Criminal Code attitudine all'integrazione assistenza riabilitativa riabilitazione

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 53, 56 bis, 59 of Law n. 689/1981
Art. 545 bis cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Art. 13 of the Constitution
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato
(Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv.
Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese
anche, in tema, Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese Rv.
Sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MAGGIORE SALVATORE nato a TORINO il 30/08/1964 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPE SASSONE che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa il 10 maggio 2024 la Corte d'Appello di Torino confermava la sentenza emessa il 5 luglio 2023 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ivrea, con la quale l'imputato Maggiore Salvatore era stato dichiarato colpevole del reato di tentata rapina aggravata in concorso e condannato alle pene di legge.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del suo difensore chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 20 bis e 133 cod. pen., 53, 56 bis, 59 della legge n. 689/1981, 545 bis cod. proc. pen., nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta mancanza dei presupposti per la sostituzione della pena della reclusione inflitta con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, osservando che l'imputato aveva mutato stile di vita, aveva superato le scelte devianti del passato e svolgeva una regolare attività lavorativa, e che il giudice del merito immotivatamente aveva ritenuto di non svolgere indagini al fine di acquisire elementi utili ai fini della decisione in ordine alla chiesta sostituzione, essendosi limitato a richiamare in maniera tautologica e contraddittoria la personalità e i precedenti penali del Maggiore, precedenti che, per altro verso, stessa la Corte territoriale aveva ritenuto non idonei a giustificare l'applicazione della contestata recidiva, in quanto non significativi di una maggior pericolosità del reo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Ed invero, secondo l'orientamento della Corte di legittimità, condiviso da questo Collegio, la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv. 247853, che tratta dì una fattispecie nella quale si è ritenuto che il giudice può negare la sostituzione anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni; v. anche, in tema, Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese Rv. 286031 - 01, che ha statuito che in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell'esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità).

Alla luce dei principi sopra richiamati deve ritenersi che caso di specie la Corte d'Appello abbia fatto corretta applicazione delle norme penali menzionate nel ricorso e abbia, altresì, reso al riguardo una motivazione che appare immune dai vizi denunciati, richiamando la personalità del Maggiore, desunta dai reiterati precedenti penali suo carico, con conseguente impossibilità di fare affidamento sul rispetto delle prescrizioni caratterizzanti la pena sostitutiva.Non è dato rinvenire, del resto, una contraddizione nell'avere la Corte territoriale ritenuto i detti precedenti, da un lato, non significativi dì una maggior pericolosità dell'imputato ai fini dell'applicazione della recidiva, e, dall'altro, ostativi alla sostituzione della pena della reclusione con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, se si considera che gli istituti della recidiva e delle pene sostitutive sono del tutto autonomi fra loro, quanto a struttura, funzione e presupposti, sicché il medesimo presupposto ben può essere valutato, senza per ciò incorrere in contraddizione, in maniera difforme in relazione all'uno o all'altro istituto.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore