Italian Court dismisses appeals for lack of specific grounds and failure to request conditional suspension.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Veronica Frizieri and Cinzia Grimaldi inadmissible due to the lack of specific grounds required by law. Both appellants submitted generic complaints regarding sentencing and the non-application of conditional suspension without detailing their arguments. The court ruled that such abstract assertions prevent the appellate judge from exercising its supervisory role, leading to dismissal and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must contain specific and reasoned grounds; generic complaints or failure to explicitly request conditional suspension render them inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Frizieri Veronica nata a Napoli il 19/06/1988 Grimaldi Cinzia nata a Napoli il 21/05/1997 avverso la sentenza del 28/10/2024 della Corte di appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria; ricorso trattato con procedura de plano.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Napoli con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. del 28/10/2024, accogliendo la proposta di concordato formulata dalle parti, riduceva la pena inflitta a Veronica Frizieri ed a Cinzia Grimaldi con sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 28/03/2024.
2. Veronica Frizieri, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ritenendo carente la motivazione in ordine alle ragioni cui la decisione è ancorata.
3. Cinzia Grimaldi, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 163 cod. proc. pen., ritenendo carente la motivazione in ordine alle ragioni poste a fondamento del trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.
4. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, per non essere consentito l’unico motivo cui sono rispettivamente affidati. 4.1. Invero, sono innanzitutto generici, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, le doglianze si limitano a mere ed astratte asserzioni, senza esplicitarne le ragioni sottese, per cui non consentono al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 4.2.
Inoltre, sono inammissibili anche sotto altro aspetto: quanto al profilo della dosimetria della pena, si osserva che la pena rispettivamente applicata alle ricorrenti, peraltro, correttamente determinata, è stata concordata con il Procuratore generale. In proposito, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, che può solo accogliere o rigettare la richiesta e, ove l’accolga, verificare la legalità della pena (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504 – 01).
Dunque, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715 – 01). Nel caso di specie, non è ravvisabile l’illegalità della pena concordata, che rientra nella forbice edittale prevista per i reati rispettivamente ascritti alle imputate. 4.3. Quanto alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, lamentata dalla Grimaldi, è sufficiente rilevare la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che detto beneficio è suscettibile di essere riconosciuto, in caso di sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., solamente ove lo stesso avesse fatto parte integrante dell’accordo pattizio ovvero nel caso in cui la relativa questione fosse stata devoluta esplicitamente e specificamente da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice, circostanze queste non verificatesi nel caso oggetto di scrutinio (Sez. 7, n. 46053 del 08/10/2019, Gesualdo, Rv. 277416 – 01).
5. All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuna, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della