Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 6987/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal sentence for failing to apply Constitutional Court ruling on reduced statutory penalty range.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6987/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's sentence regarding the custodial penalty imposed on the defendant. The defendant argued the lower court failed to apply a Constitutional Court declaration that reduced the statutory minimum for the crime of embezzlement. The court ruled that such a declaration of unconstitutionality must be applied by the appellate judge d'ufficio, even if the appeal was inadmissible, and ordered a retrial on the sentencing issue.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 646 cod. pen.; Art. 111 Cost.: A declaration of unconstitutionality of a penal norm regarding the sentencing range must be applied by the appellate court d'ufficio to ensure the penalty does not exceed the current legal limits.

Parole chiave

Generato dall'IA
unconstitutional penalty declaration d'ufficio application statutory minimum range embezzlement crime sentencing retrial modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni penali adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 646 cod. pen.
Il primo giudice, con statuizione confermata dalla Corte d’appello, aveva determinato la pena base, quanto a quella detentiva, nel minimo edittale di due anni di reclusione previsto dall’art. 646 cod. pen. nella formulazione vigente al momento della pronuncia (18 ottobre 2022).
Art. 111 Cost.
Art. 623, comma 1, lett. c), del codice di rito
La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della stessa Corte di appello, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. c), del codice di rito.
Art. 611, commi 1-bis e 1-ter, del codice di rito
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta ai sensi dell’art. 611, commi 1-bise 1-ter, del codice di rito.
art. 646 cod. pen
Il primo giudice, con statuizione confermata dalla Corte d’appello, aveva determinato la pena base, quanto a quella detentiva, nel minimo edittale di due anni di reclusione previsto dall’art. 646 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli
Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da: Carpo Mauronato a Vercelli il 27 / 0 4 /19 6 9 avverso la sentenzadel 2 7 / 0 6 /20 2 4 del la Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MessiniD’Agostini; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generaleLuigi Cuomo, che ha c hiesto che la Corte di c assazione voglia annullare con rinvio la sentenza impugnata, con le conseguenze previste dalla legge; lette le conclusioni del difensore Avv. Guido Anetrini, che ha chiesto alla Suprema Corte di accogliere il ricorso proposto dall’imputato e, per l’effetto, disporre l’annullamento della sentenza gravata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino per una nuova determinazione della sanzione.

RITENUTO IN FATTO

1. Consentenza del 27 giugno 2024 la Corte di appello di Torino confermava la decisione con la quale il Tribunale di Vercelli aveva condannato Mauro Carpo alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e mille euro di multa (con sospensione condizionata al pagamento della provvisionale alla parte civile) per il reato di appropriazione indebita, con riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti del fatto commesso con abuso di relazioni d’ufficio e della recidiva infraquinquennale.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendone l’annullamento per erronea applicazione della legge penalein punto di determinazione della pena inflitta, da ritenere illegale. Il primo giudice, con statuizione confermata dalla Corte d’appello, aveva determinato la pena base, quanto a quella detentiva, nel minimo edittale di due anni di reclusione previsto dall’art. 646 cod. pen. nella formulazione vigente al momento della pronuncia (18 ottobre 2022). Con la sentenza n. 46 del 22 marzo 2024 , precedente alla decisione qui impugnata, la Corte costituzionaleha dichiarato l'illegittimità costituzionale della fattispecie incriminatrice nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni». Il giudice d’appello ha omesso di procedere a una nuova determinazione della pena detentiva in conformità alla suddetta pronuncia del Giudice delle leggi.

3. Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione proposta ai sensi dell’art. 611, commi 1-bise 1-ter, del codice di rito. Il Procuratore generale e il difensore ha nno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La Corte di appello non ha tenuto conto della ricordata pronuncia del Giudice delle leggi, confermando l’entità della pena detentiva inflitta all’imputato, stabilita dal primo giudice con riferimento al minimo edittale previsto dall’art.646 cod. pen. prima della declaratoria di illegittimità costituzionale. Si tratta, dunque, come ritenuto anche dal Procuratore generale nelle proprie conclusioni, di un caso di illegalità della pena conseguente a dichiarazione di incostituzionalità di una norma, nella parte riguardante il trattamento sanzionatorio, rilevabile d'ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo (Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207 – 01. Nella fattispecie la dichiarazione di incostituzionalità, intervenuta con la sentenza n. 32 del 2014, riguardava il trattamento sanzionatorio introdotto per le cosiddette droghe leggere dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49). Peraltro, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, può essere fatta valere, a determinate condizioni, anche in sede esecutiva (Sez.

U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697 –01).

3. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della stessa Corte di appello, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. c), del codice di rito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così deciso il 12/02/2025. Il Consigliere estensore LaPresidente Piero Messini D’Agostini Anna Pe