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Ordinanza — n. 6985/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against execution order, remanding case to original execution judge for opposition proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6985/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling it must be treated as an opposition under Article 667, paragraph 4 of the Criminal Procedure Code. The appellant, Antonio Vissicchio, sought to revoke a partial confiscation order against his brothers' properties, arguing his prior inheritance rights predated the seizure. The Court determined that the execution judge's decision was properly challenged only through the specific opposition procedure, not via a direct appeal to the Cassation Court.

Regesto Legislator

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Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.: Appeals against execution orders by third parties must be qualified as oppositions and remitted to the execution judge, not heard directly by the Court of Cassation.

Parole chiave

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confiscation order third party rights execution proceedings opposition procedure criminal procedure code property inheritance judicial review revoca del trasferimento patrimoniale

Disposizioni normative citate

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Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
L’impugnazione proposta deve essere qualificata come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e quindi rimessa alla decisione dello stesso giudice dell'esecuzione.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
pen., nel rispetto del principio di conservazione espresso dall'art. 568, comma 5, del codice di rito, gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Salerno.
Art. 456 cod. civ.
Erronea applicazione della legge nella valutazione del titolo posseduto dal ricorrente, costituito dal diritto di proprietà sui beni ereditari, acquisito al momento dell’apertura della successione, coincidente con la morte della de cuius, indipendentemente dalla trascrizione, come previsto dall’art. 456 cod.
Art. 2648 cod. civ.
La trascrizione di detto titolo retroagisce al momento dell’apertura della successione, come si evince dall’art. 2648 cod. civ., e la confisca penale non può prevalere sugli acquisti anteriori di terzi in buona fede che trascrivano il proprio titolo.
art. 616 c.p
art. 456 cod. civ
Erronea applicazione della legge nella valutazione del titolo posseduto dal ricorrente, costituito dal diritto di proprietà sui beni ereditari, acquisito al momento dell’apertura della successione, coincidente con la morte della de cuius, indipendentemente dalla trascrizione, come previsto dall’art. 456 cod. civ.
art. 2648 cod. civ
La trascrizione di detto titolo retroagisce al momento dell’apertura della successione, come si evince dall’art. 2648 cod. civ., e la confisca penale non può prevalere sugli acquisti anteriori di terzi in buona fede che trascrivano il proprio titolo.
art. 666 cod. proc. pen
pen., anche se irritualmente assunto nelle forme previste dall’art. 666 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, Auddino
Sez. 1, Sentenza n. 6745 del 05/11/2020, Scerra
Sez. 5, n. 33146 del 08/10/2020, Corvino
280528 – 01; Sez. 5, n. 33146 del 08/10/2020, Corvino, Rv.
Sez. 6, n. 23839 del 26/04/2019, Mammoliti
279843 –01; Sez. 6, n. 23839 del 26/04/2019, Mammoliti, Rv.
Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri
(Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv.
Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, Fenicesicav Sif Sca
Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea
284403 –01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv.
Sez. 6, n. 21741 del 10/04/2018, Barbieri
283061 – 01; Sez. 6, n. 21741 del 10/04/2018, Barbieri, Rv.
Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clarck
273041 – 01 ; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clarck, Rv.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso propost o da: Vissicchio Antonionato a Cava de’ Tirreni il 20 / 0 4 /19 58 avverso il decreto del 26/09/2024del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MessiniD’Agostini; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona dellaSostituta Procuratr ic e generale Giuseppina Casella , che ha c hiesto che la Corte di c assazione dichiar i inammissibile il ricorso, adottando i provvedimenti di cui all'art. 616 c.p.p.; lette le conclusioni del difensore del ricorrente Avv. Mary Buono, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 26 settembre 2024 il Tribunale di Salerno rigettava la richiesta proposta con incidente di esecuzione con la quale il terzo interessato Antonio Vissiccho aveva chiesto la revoca parziale della confisca disposta nei confronti di Alfredo Vissicchio e di Mario Vissicchio , fratelli dell’istante, con decreton. 40/2014 emesso dal medesimo Tribunale, divenuto irrevocabile il 28 settembre 2017, in un procedimento al quale egli non era stato messo in condizioni di partecipare. La richiesta aveva ad oggetto alcune unità immobiliari che il ricorrente deduceva di avere ereditato dalla madre, deceduta in data 8 gennaio 2004, come risultava dal testamento olografo pubblicato il 16 febbraio 2022, beni che erano stati volturati a proprio nome con effetto dalla data di apertura della successione (8 gennaio 2004), anteriore ai provvedimenti di sequestro e di confisca.

2. Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso Antonio Vissicchio, a mezzo del proprio difensore munito d i procura speciale, chiedendone l’annullamento in ragione dei seguenti motivi. 2.1. Erronea applicazione della legge nella valutazione del titolo posseduto dal ricorrente, costituito dal diritto di proprietà sui beni ereditari, acquisito al momento dell’apertura della successione, coincidente con la morte della de cuius, indipendentemente dalla trascrizione, come previsto dall’art. 456 cod. civ. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la confisca non comporta di per sé l’estinzione dei preesistenti diritti reali vantati dai terzi sui beni oggetto di ablazione. 2.2.

Erronea applicazione della legge nella valutazione dell’anteriorità del titolo del ricorrente rispetto al provvedimento ablatorio. La trascrizione di detto titolo retroagisce al momento dell’apertura della successione, come si evince dall’art. 2648 cod. civ., e la confisca penale non può prevalere sugli acquisti anteriori di terzi in buona fede che trascrivano il proprio titolo. 2.3. Erronea applicazione della legge nella valutazione della buona fede del ricorrente. La difesa ha provato che Antonio Vissicchio, infermiere per quarant’anni, attualmente in pensione, immune da precedenti penali e giudiziari, è estraneo a contesti criminali. 2.4.

Erronea applicazione della legge, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nella valutazione della legittimazione ad agire del ricorrente. Il Tribunale dapprima ha affermato che il ricorrente non sarebbe stato legittimato a chiedere la revoca della confisca quale terzo interessato, in quanto titolare di un diritto di credito e non di proprietà, ma poi lo ha considerato effettivamente terzo rilevando anche la mancata dimostrazione dell’affidamento incolpevole. CONSIDERATO IN DIRITTO1. L’impugnazione proposta deve essere qualificata come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. e quindi rimessa alla decisione dello stesso giudice dell'esecuzione.

2. Correttamente, nel caso di specie, la richiesta di revoca della confisca è stata chiesta e decisa con incidente di esecuzione, unico rimedio consentito al terzo che non sia stato chiamato a partecipare al procedimento di prevenzione e comunque non vi abbia preso parte (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234956 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 6745 del 05/11/2020, dep. 2021, Scerra, Rv. 280528 – 01; Sez. 5, n. 33146 del 08/10/2020, Corvino, Rv. 279843 –01; Sez. 6, n. 23839 del 26/04/2019, Mammoliti, Rv. 275987 – 01). Il Tribunale, però, ha emesso l’ordinanza impugnata ad esito dell’udienza camerale partecipata e non de plano.

Ciononostante, detto provvedimento, adottato dal giudice dell’esecuzione , è impugnabile con l’opposizione davanti allo stesso giudice, prevista dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., anche se irritualmente assunto nelle forme previste dall’art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri, Rv. 283858 – 01; Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022 , dep. 2 023 , Fenicesicav Sif Sca , Rv. 284403 –01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061 – 01; Sez. 6, n. 21741 del 10/04/2018, Barbieri, Rv. 273041 – 01 ; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clarck, Rv. 265538– 01 ).

3. Qualificata l’impugnazione come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., nel rispetto del principio di conservazione espresso dall'art. 568, comma 5, del codice di rito, gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Salerno.

P.Q.M.

Qualificata l’impugnazione come opposizione, dispone la trasm issione de gli atti al Tribunale di Salerno , Sezione misure prevenzione, per quanto di competenza. Così deciso il 12/02/2025. Il Consigliere estensore LaPresidente Piero Messini D’Agostini Ann