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Ordinanza — n. 6975/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds in settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6975/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously waived the specific ground of appeal regarding liability in a settlement agreement. The appellant argued the lower court lacked motivation and failed to consider exculpatory elements, but the court ruled that re-litigating waived issues is prohibited under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: In appeals following a settlement agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, cassation appeals cannot re-propose grounds waived by the parties in the settlement, including constitutional questions, unless an illegal penalty was imposed.

Parole chiave

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waiver of appeal grounds settlement agreement Article 599-bis inadmissible appeal procedural costs Cassation appeal renunciation of rights beni sequestrati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Con sentenza resa, ex art. 599 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Sentenza n. 186 del 13 giugno 2000 della Corte Costituzionale
art. 599 bis cod. proc. pen
Con sentenza resa, ex art. 599 bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Musella
Il motivo è inammissibile in quanto non consentito, avendo ad oggetto il motivo di appello relativo all'affermazione di responsabilità, motivo fatto oggetto di rinuncia da parte dell'imputato in sede di concordato (cfr., fra le tante, Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MASI DAVIDE nato a ROMA il 07/05/1994 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE di APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; rilevato che il presente procedimento è stato trattato con il rito de plano;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza resa, ex art. 599 bis cod. proc. pen., in data 24 aprile 2024 la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma emessa il 26 settembre 2023, preso atto del concordato intervenuto fra le parti con rinuncia agli ulteriori motivi di appello e concesse le circostanze attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta all'imputato De Masi Davide ad anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa, revocando la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e confermando nel resto l'appellata sentenza.

2. Avverso detta sentenza della Corte d'Appello di Roma proponeva ricorso per cassazione il De Masi, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva carenza e illogicità della motivazione in punto di declaratoria di responsabilità dell'imputato, assumendo che la Corte territoriale non aveva considerato la sussistenza di elementi che avrebbero dovuto condurre a una sentenza di proscioglimento e non aveva fatto riferimento alcuno ai fatto oggetto del processo e agli elementi di prova emersi agli atti.

3. Il motivo è inammissibile in quanto non consentito, avendo ad oggetto il motivo di appello relativo all'affermazione di responsabilità, motivo fatto oggetto di rinuncia da parte dell'imputato in sede di concordato (cfr., fra le tante, Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Musella, Rv. 285619 - 01, secondo cui, nei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, ivi compresi quelli aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale, salvo il caso di irrogazione di una pena illegale, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia.

L'ordinanza tratta di una fattispecie in cui il motivo d'appello rinunciato, attenendo all'eccezione di costituzionalità dell'attenuante speciale di cui all'art. 452-decies cod. pen., comportava la rinuncia a un trattamento sanzionatorio più favorevole di quello oggetto di accordo). Il motivo, peraltro, è del tutto generico, risultando sovrapponibile a qualsiasi altro procedimento in ragione dell'assenza di riferimenti specifici al presente processo. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle