Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 6974/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bail at home work authorization due to procedural and substantive errors.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6974/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible for manifestly unfounded grounds regarding the Public Prosecutor's right to appeal and the lack of motivation. The appellant argued that the work authorization was unappealable as it did not affect personal liberty and that the lower court ignored medical evidence regarding his financial and psychological needs. The court ruled that the authorization constituted a structural modification of the detention regime, making it appealable, and found the lower court's reasoning sufficient to establish the necessity for work without relying on the disputed medical report.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591 c.p.p.; Art. 284, comma 3 c.p.p.: Provisions authorizing temporary absence from home detention for work are appealable if they structurally modify the detention regime, while the absence of specific medical references does not constitute a lack of motivation if the court independently verified the necessity of work.

Parole chiave

Generato dall'IA
home detention appeal work authorization procedural inadmissibility lack of motivation structural modification cassation appeal bail conditions allontanamento nonostante motivi di salute

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 591 cod.
Art. 284, comma 3 cod. proc. pen.
Con il secondo motivo deduceva mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 284, comma 3, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
art. 591 cod. proc. pen
Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 591 cod.
art. 284 cod. proc. pen
Con il secondo motivo deduceva mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 284, comma 3, cod.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, Sentenza n. 1536 del 03/10/2018, Pergola, Rv. 275220 - 01
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VERDOLINO GIULIO nato a TARANTO il 11/07/1982 avverso l'ordinanza del 31/07/2024 del TRIBUNALE di TARANTO, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FLAVIA ALEMI, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 31 luglio 2024 il Tribunale di Taranto, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza emessa il 10 luglio 2024 dal Tribunale di Taranto, con la quale Verdolino Giulio sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, era stato autorizzato ad allontanarsi dalla propria abitazione per svolgere attività lavorativa, annullava tale ultima ordinanza limitatamente alla parte in cui aveva disposto in ordine all'autorizzazione al lavoro, che revocava.2. Avverso detta ordinanza resa il 31 luglio 2024 proponeva ricorso per cassazione il Verdolino, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando due motivi di doglianza.

3. Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 591 cod. proc. pen., norma processuale stabilita a pena di inammissibilità, assumendo che il Pubblico Ministero non avrebbe potuto proporre appello cautelare avverso la detta l'ordinanza emessa il 10 luglio 2024 dal Tribunale di Taranto poiché il provvedimento di autorizzazione ad assentarsi durante la giornata dal luogo di restrizione era inoppugnabile e non era neppure ricorribile in cassazione, trattandosi di provvedimento che non decideva sulla libertà personale ma si limitava a regolare le modalità di esecuzione della misura cautelare.

4. Con il secondo motivo deduceva mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., assumendo che l'ordinanza che aveva autorizzato il Verdolino a svolgere attività lavorativa si fondava sulla necessità, ritenuta sussistente, per quest'ultimo, di provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita, garantendo la prosecuzione della propria attività imprenditoriale ed evitando un dissesto finanziario e garantendo altresì un miglioramento della condizione psichica del prevenuto, duramente provata dalla misura cautelare, ciò che era stato attestato nella relazione medica sottoscritta dal Dott. Cosimo Lanzo e prodotta nel corso del giudizio cautelare di appello; evidenziava che il provvedimento impugnato non conteneva alcun riferimento a tale relazione medica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Ed invero, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, in tema di arresti domiciliari, sono inoppugnabili i provvedimenti di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione relativi a singoli eventi o necessità, in quanto non incidenti in modo stabile sul tasso di afflittività della misura cautelare, mentre sono appellabili i provvedimenti adottati per periodi permanenti o comunque prolungati ai sensi dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., in quanto suscettibili di comportare una modifica strutturale, con effetti continuativi, del regime detentivo (v., per tutte, Sez. 1 - , Sentenza n. 1536 del 03/10/2018, Pergola, Rv. 275220 - 01).

Nel caso di specie il provvedimento appellato dal Pubblico Ministero aveva ad oggetto una modifica strutturale e con effetti continuativi del regime di detenzione, poiché aveva autorizzato l'allontanamento periodico e continuativo del Verdolino dalla sede degli arresti domiciliari per recarsi al lavoro, provvedimento che, per tale ragione e in applicazione del sopra richiamato principio, rientrava fra i provvedimenti appellabili.

2. Parimenti inammissibile, in quanto manifestamente infondato, è il secondo motivo di ricorso, dovendosi ritenere la motivazione dell'ordinanza impugnata immune dal vizio denunciato. Ed invero, a mente del comma 3 dell'art. 284 cod. proc. pen., presupposto perché il soggetto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari possa essere autorizzato ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per esercitare attività lavorativa è costituito dalla necessità per il medesimo di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, ovvero dall'ipotesi in cui lo stessi versi in una situazione di assoluta indigenza.

A fronte di ciò il Tribunale, nell'escludere entrambi i suddetti presupposti, ha congruamente argomentato evidenziando che il Verdolino risultava socio di maggioranza e dipendente della Tris Auto s.r.I., socità che risultava in bonis e pienamente operativa, e quindi in grado di distribuire gli utili. Per altro verso il Tribunale, rendendo ancora una volta una motivazione immune da vizi, ha anche evidenziato, in maniera del tutto congrua, come il riferimento alle condizioni psicofisiche del Verdolino, attestate nella consulenza medica di parte prodotta in giudizio, non risultavano in alcun modo correlabili al mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell'imputato.

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila