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Sentenza — n. 6970/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for trademark infringement due to statute of limitations expiration.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6970/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Second Instance Court's conviction for trademark infringement and receipt without remittal. The defense argued the crime required registered trademarks, which were absent on the shoes, while the prosecution contended the design models were protected. The court ruled that because the appeal raised valid doubts regarding the registration status, the statute of limitations must be checked, and since it had expired, the crimes were extinguished.

Regesto Legislator

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Art. 474 cod. pen.; Art. 648 cod. pen.; Art. 157 cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: When an appeal raises doubts about the registration status of a model under trademark law, the court must verify the statute of limitations; if expired, the conviction is extinguished without remittal.

Parole chiave

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trademark infringement statute of limitations criminal appeal model registration extinction of crime Cassation annulment prescription period marchi a motivi ripetuti

Disposizioni normative citate

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Art. 474 cod. pen.
La Corte di appello di Bari confermava la condanna di Li Linghui (a) per il reato previsti dall'art. 474 cod. pen. perché deteneva per la vendita cinquecento paia di scarpe riproducenti fedelmente il "modello" delle calzature a marchio "Dr.
Art. 648 cod. pen.
con il terzo motivo, violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla ricettazione: la mancata integrazione del reato presupposto renderebbe insussistente anche il reato di ricettazione; 2.3.
Art. 157 cod. pen.
con l'ultimo motivo, violazione di legge (art. 157 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 581 cod. proc. pen.
Si ribadisce, infatti, che solo l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod.
art. 474 cod. pen
La Corte di appello di Bari confermava la condanna di Li Linghui (a) per il reato previsti dall'art. 474 cod. pen.
art. 648 cod. pen
con il terzo motivo, violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla ricettazione: la mancata integrazione del reato presupposto renderebbe insussistente anche il reato di ricettazione; 2.3.
art. 157 cod. pen
con l'ultimo motivo, violazione di legge (art. 157 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione.
art. 581 cod. proc. pen
Si ribadisce, infatti, che solo l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod.
articolo 129 cod. proc. pen
pen., ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, e preclude la possibilità di rilevare, e dichiarare, le cause di non punibilità a norma dell'articolo 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 21 del 11.11.1994
(Sez. U, n. 21 del 11.11.1994, dep.
Sez. U., n. 32 del 22.11.2000
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI LINGHUI nato in Cina il 22/08/1988 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE di APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, con requisitoria scritta, concludeva per l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena e dichiarazione di inammissibilità nel resto. Il 24 gennaio 2024 il difensore dell'imputato, Avv. Carmelina Adamo trasmetteva memoria con la quale insisteva per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bari confermava la condanna di Li Linghui (a) per il reato previsti dall'art. 474 cod. pen. perché deteneva per la vendita cinquecento paia di scarpe riproducenti fedelmente il "modello" delle calzature a marchio "Dr. Martens", (b) per la correlata ricettazione.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. con i primi due motivi, violazione di legge (art. 474 cod. pen.) e vizio di motivazione: il capo di imputazione faceva riferimento alla vendita di "modelli" registrati a marchio "Dr Martens" e non alla contraffazione di "marchi"; peraltro con l'atto d'appello la ricorrente aveva allegato che sulle scarpe sequestrate non sarebbe stata apposta alcuna dicitura riferibile, o confondibile, con quella originale, come emergerebbe dalla deposizione del teste Scarano; in sintesi si deduceva che l'assenza del "marchio" sulle calzature non consentiva di ritenere integrato il reato previsto dall'art. 474 cod. pen.; 2.2. con il terzo motivo, violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla ricettazione: la mancata integrazione del reato presupposto renderebbe insussistente anche il reato di ricettazione; 2.3. con l'ultimo motivo, violazione di legge (art. 157 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 collegio ritiene che il ricorso non sia manifestamente infondato, nella parte in cui rileva un vizio di motivazione in ordine in ordine alla possibile incidenza della contraffazione sui "modelli" (sempre che questi risultino registrati) e non sui "marchi", che non risultavano apposti sulle calzature. Nel caso in esame il capo di imputazione, come anche la sentenza impugnata, fanno riferimento all'imitazione dei modelli, senza specificare se gli stessi fossero registrati (la sentenza rileva invece la contraffazione del marchio, anch'essa contestata dal ricorrente, in quanto il marchio rinvenuto sarebbe "assonante", ma non "coincidente" con quello tutelato).

Il Collegio rileva che l'art. 474 cod. pen. tutela i marchi o altri segni distintivi registrati, sicché l'incertezza sulla registrazione del modello imporrebbe un approfondimento impedito dal decorso del termine di prescrizione. La non manifesta infondatezza delle doglianze proposte consente di ritenere incardinato il rapporto processuale e, conseguentemente, impone di rilevare il decorso del termine massimo di prescrizione per entrambi i reati contestati (ovvero il 15 marzo 2022 per il reato previsto dall'art. 474 cod. pen. ed il 15 novembre 2024 per il reato previsto dall'art. 648 cod. pen.).

Si ribadisce, infatti, che solo l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla mancanza, nell'atto di impugnazione, dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen., ovvero alla manifesta infondatezza dei motivi impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, e preclude la possibilità di rilevare, e dichiarare, le cause di non punibilità a norma dell'articolo 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21 del 11.11.1994, dep. 1995, Cresci, Rv 199903; Sez. U., n. 32 del 22.11. 2000, D.L. rv 217266). La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso