Cassation annuls conviction for theft and non-punishment due to minor offense, remanding for new trial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the appellate court's conviction for theft and attempted escape, ruling the lower court failed to properly evaluate statutory mitigating factors. The appellant argued the crime involved only a €9.60 loss and minimal violence, warranting non-punishment under Article 131-bis and a reduced penalty for minor offenses. The court found the appellate decision legally flawed because it ignored these specific circumstances and the relevant Constitutional Court ruling, ordering a remand for a new trial on these points.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis c.p.; Art. 628 c.p.: The court must conduct a comprehensive evaluation of all factual indicators regarding the nature, gravity, and consequences of the act to determine if the offense is of minor extent, and failure to address such elements renders the conviction void.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ABBRUZZESE ASSUNTA ANNA nato a MILANO il 04/10/1996 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale CRISTINA MARZAGALLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 24 aprile 2024 la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Giudie per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 6 giugno 2023 con la quale l'imputata Abbruzzese Assunta Anna era stata dichiarata colpevole del reato di cui agli artt. 56 e 628 comma 2 cod. pen. e condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi dieci di reclusione ed euro 200,00 di multa.
2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando tre motivi di doglianza. I 3. Con il primo motivo deduceva erronea applicazione degli artt. 56 e 628, comma 2, cod. pen. in relazione all'art. 131 bis cod. pen., nonché mancanza di motivazione in punto di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen., assumendo che al riguardo la Corte territoriale aveva reso una motivazione meramente apparente.
4. Con il secondo motivo deduceva mancanza e contraddittorietà della motivazione in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
5. Con il terzo motivo deduceva erronea applicazione dell'art. 628, comma 2, cod. pen. con riferimento alla doverosa valutazione relativa alla lieve entità del fatto, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2024, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell'art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è fondato. Ed invero, a fronte della specifica doglianza, dedotta con l'atto di appello, la Corte territoriale ha motivato il diniego del riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., affermando che "l'episodio presenta profili di gravità, per le modalità dell'azione, sicuramente ostativi ad una pronuncia di assoluzione nei termini richiesti". Trattasi di motivazione meramente apparente, a fronte di un motivo di appello che, per sostenere l'applicabilità al caso di specie della causa di non punibilità in discorso, ha fatto specifico riferimento al valore complessivo della merce sottratta (due sciarpe), pari a euro 9,60 e ritenuto dal Giudice per l'udienza preliminare "pressoché irrisorio", all'immediata confessione resa dall'imputata, alla minima violenza esercitata, concretatasi nel mero tentativo di divincolarsi dalla presa dell'opponente allo scopo di darsi alla fuga, tutti elementi con i quali la Corte d'Appello non si è confrontata, nonostante si imponga, con riferimento alla causa di non punibilità in discorso, "una valutazione complessiva della fattispecie concreta che ... tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti" (così Sez.
U., n. 18891 del 27/01/2022, Ubadi, Rv. 283064). Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio quanto all'art. 131-bis cod. pen.s 2. Diversamente, è infondato il secondo motivo, avendo la Corte d'Appello reso una motivazione immune dai vizi denunciati in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo, in particolare, fatto congruo riferimento all'assenza di elementi positivamente apprezzabili per l'imputata e all'esistenza di precedenti penali a carico della stessa.
3. Il terzo motivo di ricorso è fondato, dovendosi rielevare che la Corte d'Appello non si è confrontata in alcun modo con le numerose circostanze di fatto sopra richiamate e potenzialmente significative di una valutazione del fatto come di lieve entità, avuto riguardo al dettato della sopra citata sentenza della Corte Costituzionale n. 86 del 2004.
4. In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'attenuante della lieve entità del fatto e all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'attenuante della lieve entità del fatto e all'art. 131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezio