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Sentenza — n. 6965/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6965/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6965/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza resa il 29 gennaio 2024 la Corte d'Appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 20 settembre 2022 dal Tribunale di Torre Annunziata con la quale gli imputati Formisano Giuseppe e Petrilli Fiore erano stati dichiarati colpevoli del reato di truffa aggravata e condannati alle pene di legge.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. proc. pen; Sentenza — n. 6965/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione, con distinti atti, entrambi gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, chiedendone l'annullamento.

Parole chiave

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giochi d'azzardo con poste di denaro abbandono del procedimento per truffa reato economico falsificazione di monete truffa per mestiere lotta contro la frode

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. proc. pen
La difesa di Formisano Giuseppe, con unico motivo di doglianza, deduceva violazione dell'art. 337 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FORMISANO GIUSEPPE nato a POMPEI il 03/04/1984 PETRILLI FIORE nato a FARDELLA il 13/01/1971 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FLAVIA ALEMI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa il 29 gennaio 2024 la Corte d'Appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 20 settembre 2022 dal Tribunale di Torre Annunziata con la quale gli imputati Formisano Giuseppe e Petrilli Fiore erano stati dichiarati colpevoli del reato di truffa aggravata e condannati alle pene di legge.

2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione, con distinti atti, entrambi gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, chiedendone l'annullamento.

3. La difesa di Formisano Giuseppe, con unico motivo di doglianza, deduceva violazione dell'art. 337 cod. proc. pen. nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alle due querele sporte. Evidenziava, in particolare, che la prima querela era stata sporta da Sotero Matteo, titolare dell'esercizio commerciale denominato "Agenzia Snai" di Torre del Greco, querela che successivamente era stata rimessa, e che la seconda querela era stata sporta da Vitiello Mario, soggetto non legittimato a ciò in quanto mero socio, e non amministratore (e dunque privo dei poteri di rappresentanza), della società Matic s.r.I., che, peraltro, non era proprietaria delle slot machines menzionate nell'imputazione e fatte oggetto di manomissione, bensì solo parte di un contratto in forza del quale effettuava le attività di manutenzione, gestione e verifica degli incassi delle suddette slot machines. Deduceva che, nonostante tale doglianza fosse stata sollevata con l'atto di appello, la Corte territoriale non aveva reso alcuna motivazione sul punto.

4. La difesa di Petrilli Fiore deduceva un'unica doglianza che ricalcava quella dedotta dalla difesa del Formisano ed era sorretta dalle medesime argomentazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati quanto al dedotto difetto di querela, essendo stata, la prima querela - quella sporta da Sotero Matteo -, rimessa (ciò di cui dà atto lo stesso provvedimento impugnato), e la seconda - quella sporta da Vitiello Mario - proposta da soggetto non legittimato in quanto il Vitiello era mero socio nonché dipendente (anche tale circostanza risulta tal tenore della sentenza impugnata), e non anche amministratore con poteri di rappresentanza, della società "Visco Matic s.r.l.", che si assume danneggiata dal reato. Ed invero, premesso che la Corte territoriale non ha affrontato il tema, pur devoluto con l'atto di appello del Formisano, deve osservarsi che, secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, il potere di querela per i reati contro il patrimonio in danno di una società spetta al legale rappresentante, ma i singoli soci, che subiscono le conseguenze patrimoniali dell'illecito, sono legittimati alla costituzione di parte civile (cfr., fra le tante, Sez. 2, n. 45089 del 10/11/2009, Oggioni, Rv. 245694 - 01; v. anche, nello stesso senso, da ultimo, Sez. 2, n. 28267 del 31/05/2023, Petruzzi + 1, non massimata). 2 v 2.

Alla stregua di tali rilievi si impone, dunque, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il reato improcedibile per difetto di una valida querela.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato improcedibile per