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Ordinanza — n. 6219/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of immediate evidence of legal qualification error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6219/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly qualified the crime as attempted aggravated robbery instead of a debt-related offense under Article 393 of the Penal Code, citing a remission of prosecution. The court rejected this claim because the indictment and the first-instance judgment did not immediately suggest a pre-existing debt relationship, making the alleged qualification error unpersuasive under established precedent.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A cassation appeal challenging the legal qualification of a crime is inadmissible when the alleged error is not immediately apparent from the indictment and the first-instance judgment, requiring the court to limit its review to the specific charges and reasoning provided.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility legal qualification error immediate evidence requirement remission of prosecution procedural costs and fine compensazione dei crediti offesa al credito recupero di crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve, invero, essere richiamato il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, secondo il quale, in caso di sentenza di applicazione di pena su richiesta di parte, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Art. 393, cod. pen.
Assumeva, in particolare, che l'imputato aveva chiesto alla parte offesa di consegnargli del denaro in relazione a un rapporto negoziale lecito intercorso fra i due, in forza del quale la detta parte offesa risultava debitore, così che il fatto doveva essere più correttamente qualificato ai sensi dell'art. 393 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Con sentenza resa, ex art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza resa, ex art. 444 cod.
art. 393 cod. pen
Ciò premesso, deve osservarsi che nel caso di specie il capo di imputazione non contiene alcun riferimento a un debito pregresso fra l'imputato e la vittima quale ragione giustificatrice dell'agire del primo, con conseguente manifesta infondatezza dell'invocata fattispecie prevista e punita dall'art. 393 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri
La verifica sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, ossia, va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv.
Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci
272619; Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv.
Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua
272252; Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv.
Corte costituzionale, n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERJONI RICCARDO nato a PIACENZA il 30/08/1996 avverso la sentenza del 25/11/2024 del GIP TRIBUNALE di PIACENZAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano";

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza resa, ex art. 444 cod. proc. pen., in data 25 novembre 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza, sull'accordo delle parti, applicava all'imputato Verjoni Riccardo la pena di anni due di reclusone ed euro 1.000,00 di multa in relazione ai reati di tentata rapina aggravata (capo 1), lesioni personali (capo 2) e porto abusivo di coltello (capo 3).

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del reato di cui al capo 1), nonché improcedibilità dell'azione penale per intervenuta remissione di querela. Assumeva, in particolare, che l'imputato aveva chiesto alla parte offesa di consegnargli del denaro in relazione a un rapporto negoziale lecito intercorso fra i due, in forza del quale la detta parte offesa risultava debitore, così che il fatto doveva essere più correttamente qualificato ai sensi dell'art. 393 cod. pen., improcedibile in relazione all'intervenuta (in data 22 maggio 2024) remissione di querela.

3. Il ricorso è inammissibile. Deve, invero, essere richiamato il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, secondo il quale, in caso di sentenza di applicazione di pena su richiesta di parte, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui quest'ultima risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che - come nella fattispecie - non risultino con immediatezza dalla contestazione.

La verifica sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, ossia, va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619; Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252; Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026). Ciò premesso, deve osservarsi che nel caso di specie il capo di imputazione non contiene alcun riferimento a un debito pregresso fra l'imputato e la vittima quale ragione giustificatrice dell'agire del primo, con conseguente manifesta infondatezza dell'invocata fattispecie prevista e punita dall'art. 393 cod. pen.

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle