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Ordinanza — n. 6218/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds regarding plea bargain sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6218/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Grimaldi's appeal inadmissible for failing to specify the precise legal grounds for his challenge. Although the appellant argued a defect in the appellate court's reasoning, the court noted that the lower court had already addressed the relevant issue of sentencing proportionality in the plea bargain. Consequently, the appeal was rejected as generic, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal against a plea bargain sentencing is inadmissible if the grounds are generic and do not specify which statutory causes for acquittal or nullity are alleged, as the second-instance judge is limited to reviewing non-renounced issues.

Parole chiave

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generic appeal grounds plea bargain sentencing inadmissible appeal second instance review procedural defect impugnabilità della decisione di rinvio capitolazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, ha applicato al ricorrente, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103
Deve ricordarsi il pacifico insegnamento di legittimità secondo cui, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n.
art. 599-bis cod. proc. pen
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, ha applicato al ricorrente, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena richiesta in relazione al reato di ricettazione.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522
N. 15505 del 2018 Rv. 272853
15505 del 2018 Rv. 272853).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIMALDI CAPITELLO LUIGI nato a CASERTA il 08/09/1994 avverso la sentenza del 26/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, ha applicato al ricorrente, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena richiesta in relazione al reato di ricettazione. 2.Ricorre per cassazione Luigi Capitello Grimaldi, deducendo vizio della motivazione della sentenza. 3.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivo generico. Deve ricordarsi il pacifico insegnamento di legittimità secondo cui, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di 191- inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522 Massime precedenti Conformi:

N. 15505 del 2018 Rv. 272853). Nel caso in esame, la Corte ha motivato congruamente sull'unica questione rilevante inerente alla congruità della determinazione della pena concordata tra le parti ed il ricorrente non ha neanche specificato in ricorso se le censure erano proposte avverso tale statuizione. 4.Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deci