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Sentenza — n. 6216/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds regarding bail necessity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6216/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specifically address the trial court's reasoning on bail necessity. The appellant argued that his request for money was driven by human solidarity rather than extortion, citing his lack of prior criminal history and the victim's initiative. The court rejected this, noting the appellant ignored the evidence of his interest in money and his persistence in committing the crime while on home detention, which proved the concrete danger of recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a bail decision is inadmissible if it fails to specifically confront the court's reasoning regarding the necessity of detention, as generic arguments about the nature of the act or lack of recidivism do not suffice to challenge the established danger of reoffending.

Parole chiave

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preliminary investigation bail danger of recidivism inadmissible appeal specific grounds requirement home detention violation extortion charge Cassazione Rome estorsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANGUZZA FRANCESCO PAOLO nato a ERICE i1,06/08/1985 avverso l'ordinanza del 09/09/2024 del TRIB. LIBERTA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale SIMONETTA CICCARELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani, emessa il 12 agosto 2024, che aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere in relazione al reato di estorsione, per avere richiesto alla persona offesa la somma di 200 euro per la restituzione di un motociclo che le era stato rubato.

2. Ricorre per cassazione Francesco Paolo Anguzza, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'esigenza cautelare inerente al pericolo di reiterazione di reati, tenuto conto dei particolari rapporti esistenti tra il ricorrente e la vittima, che avevano indotto il primo ad agire per spirito di solidarietà umana, senza alcun compenso e non su iniziativa propria ma su espressa richiesta della persona offesa. Inoltre, i precedenti penali dell'indagato non giustificherebbe il pericolo di recidiva, essendo datati nel tempo e non specifici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non specifico.

1. Il ricorrente non si confronta minimamente con la motivazione offerta dal Tribunale a proposito della sussistenza indiziaria del reato di estorsione, laddove era stato escluso - sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate da accertamenti di polizia giudiziaria ed altre dichiarazioni - che l'indagato avesse agito per spirito di solidarietà umana ed in forza di particolari rapporti che lo legavano alla vittima, al contrario manifestando il suo interesse all'ottenimento di una somma di danaro, sicché le circostanze indicate in ricorso non interferiscono sulle esigenze cautelari.

2. Del pari, il ricorso sorvola del tutto sulla parte della motivazione del provvedimento impugnato in cui il Tribunale ha messo a fuoco non solo la capacità a delinquere dell'indagato, avuto riguardo alle modalità del fatto ed alla presenza di precedenti penali, ma anche la circostanza, assai significativa, che egli, a dimostrazione della sua pervicacia, aveva commesso il fatto mentre si trovava in regime di arresti domiciliari, così dando dimostrazione che neanche la detenzione domestica aveva potuto arginare la commissione di un ulteriore e grave reato, a conferma della sussistenza del pericolo attuale e concreto di recidiva. La motivazione è completa ed esente da vizi logico-giuridici rilevabili in questa sede. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter disp.att.cod.pro