Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5857/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-allowed grounds and lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5857/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant relied on grounds already waived during the settlement of the second-instance proceedings. The appellant argued the lower court's reasoning was contradictory and failed to address specific defense points, but these claims were not permitted as new arguments. Consequently, the court rejected the appeal as generic and generic, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it relies on grounds already waived during the settlement of the second-instance proceedings or if it lacks specific factual and legal arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal waived grounds second instance settlement generic appeal procedural costs reiterazione di reati penali motivi di cassazione istanza di revisione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con sentenza resa, ex art. 599-bis cod. proc. pen., in data 25 settembre 2024 la Corte d'Appello di Genova applicava, su concorde richiesta delle parti, all'imputato Di Lorenzo Diego la pena di anno uno, mese uno e giorni dieci di reclusione ed euro 300,00 in relazione al reato di cui agli artt.
Art. 616 cod. proc. pen.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
art. 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza resa, ex art. 599-bis cod. proc. pen., in data 25 settembre 2024 la Corte d'Appello di Genova applicava, su concorde richiesta delle parti, all'imputato Di Lorenzo Diego la pena di anno uno, mese uno e giorni dieci di reclusione ed euro 300,00 in relazione al reato di cui agli artt.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LORENZO DIEGO (CUI 01BCBXU) nato a TARANTO il 14/09/1977 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE di APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano";

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza resa, ex art. 599-bis cod. proc. pen., in data 25 settembre 2024 la Corte d'Appello di Genova applicava, su concorde richiesta delle parti, all'imputato Di Lorenzo Diego la pena di anno uno, mese uno e giorni dieci di reclusione ed euro 300,00 in relazione al reato di cui agli artt. 99, comma quarto, 56 e 628, comma secondo, cod. pen.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva mancanza di motivazione, assumendo in particolare che la motivazione della sentenza impugnata era carente e a tratti contraddittoria, avendo la Corte territoriale omesso l'esame delle argomentazioni difensive introdotte con i motivi di appello ed essendosi, la stessa, riportata pedissequamente alla motivazione della sentenza di primo grado.3. Il ricorso è inammissibile in quanto con il medesimo si deduce un motivo non consentito, avendo il ricorrente fatto riferimento ai motivi di appello dedotti, che in sede di accordo intervenuto ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono stati fatti oggetto di rinuncia. Il ricorso è, per altro verso, anche del tutto generico, in quanto privo di deduzioni specifiche in fatto e in diritto.

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così dec