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Sentenza — n. 5856/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls lower court order for bail revocation due to lack of concrete evidence regarding recidivism risk.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5856/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled the Salerno Tribunal's order reinstating the obligation to appear at the police station. The lower court had revoked the bail measure based on the defendant's recent visits to a seized restaurant and contacts with staff, deeming the risk of recidivism concrete and current. The Court found this reasoning flawed because the defendant's visits were not violations, yet they were used to justify the continued threat of reoffending without specific evidence of criminal intent or continuity.

Regesto Legislator

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Art. 274, comma 1, lett. c), cod. pen.; Art. 299, comma 4-bis, cod. prod. pen.: The judge must evaluate not only the concreteness but also the actuality of the risk of recidivism, considering the temporal continuity of the danger based on recent elements indicative of the criminal potential.

Parole chiave

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precautionary measures risk of recidivism actuality of danger temporal continuity bail revocation police station obligation concrete evidence azione di rivocazione del sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 274, comma 1, lett. c), cod. pen.
Art. 299, comma 4-bis, cod. prod. pen.
Art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Per le ragioni esposte l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Foti
in tal senso, Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Foti, Rv.
Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra
anche, nello stesso senso, Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOVE VINCENZO nato a SALERNO il 07/08/1967 avverso l'ordinanza del 28/11/2024 del TRIBUNALE di SALERNO, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE SASSONE, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 28 novembre 2024 il Tribunale di Salerno, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza emessa il 19 settembre 2024 dal medesimo Tribunale di Salerno, con la quale era stata revocata nei confronti dell'imputato Bove Vincenzo la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, annullava, per quel che qui interessa, la detta ordinanza emessa il 19 settembre 2024, disponendo il ripristino della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, applicata all'imputato con riferimento ai reati di cui agli artt. 416, 512-bis, 648-ter, primo comma, e 378 cod. pen., contestatigli in relazione a un'associazione per delinquere finalizzata alla gestione di plurime attività commerciali nel settore della ristorazione, attraverso l'interposizione fittizia di soggetti che fungevano da prestanome.

Riteneva il Tribunale di Salerno, con il provvedimento impugnato, che l'ordinanza di revoca della misura cautelare non fosse fondata su elementi di novità idonei a consentire una rivisitazione del quadro cautelare, non essendo, al riguardo, significativi il decorso del tempo e l'osservanza delle prescrizioni da parte del Bove.

2. Avverso la detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione Bove Vincenzo, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza, con il quale deduceva inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), e 299, comma 4-bis, cod. prod. pen. con riferimento alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato avente i caratteri dell'attualità e della concretezza, nonché motivazione meramente apparente quanto al medesimo profilo, assumendo che l'ordinanza non aveva individuato gli elementi concreti dai quali desumere che le condotte poste in essere dall'imputato - concretatesi semplicemente nella ricerca di un lavoro - fossero espressione del suo inserimento in circuiti criminali, né aveva chiarito in che modo la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria avrebbe potuto far fronte alla suddetta esigenza cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, più volte espresso da questa Sezione e condiviso da questo Collegio, in tema di esigenze cautelari, il giudice deve valutare non solo la concretezza del pericolo di reiterazione del reato, ma anche la sua attualità, intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori delitti, bensì come continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare (v. in tal senso, Sez. 2, n. 18744 del 14/04/2016, Foti, Rv. 266946 - 01; in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione di merito in cui il pericolo di reiterazione era stato ritenuto sussistente sulla sola base della gravità delle condotte e del ristretto arco temporale della loro commissione; v. anche, nello stesso senso, Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767 - 01).

Orbene, nel caso di specie, il Tribunale, con il provvedimento impugnato, non ha dato conto, in maniera adeguata, delle ragioni per le quali ha ritenuto, con riguardo all'esigenza cautelare del pericolo di recidiva, che tale pericolo fosse caratterizzato da concretezza e attualità. In particolare, il riferimento effettuato alla condotta dell'imputato, concretatasi nell'essersi lo stesso recato presso il ristorante sottoposto a sequestro e nell'avere intrattenuto contatti con il personale e con l'amministratore giudiziario dell'esercizio pubblico, appare contraddittorio, se si considera che, da un lato, il Tribunale ha affermato che tale condotta non costituisce una violazione, e, dall'altro, non ha esitato a porre proprio tale condotta alla base del giudizio di sussistenza del pericolo di recidiva, ritenuto concreto e attuale.

2. Per le ragioni esposte l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell'art.