Cassation appeal dismissed due to lack of special power of attorney for the third party's lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the third party's lawyer lacked a special power of attorney specifically for filing the cassation petition. The appellant argued that the property was not under the husband's control and that the lower court failed to assess the urgency required for the seizure. The court rejected these merits-based arguments, ruling instead that the absence of the required special authorization rendered the procedural filing invalid under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 321 cod. proc. pen.: A special power of attorney explicitly authorizing the filing of a cassation appeal by a third party's lawyer is mandatory; its absence renders the appeal inadmissible regardless of the substantive arguments regarding property availability or procedural urgency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
EMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: GALIANO GIUSEPPINA, nata a PRAIA A MARE il 04/04/1975, avverso l'ordinanza del 08/10/2024 del TRIBUNALE di CATANZARO, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore 9enerale GIUSEPPE SASSONE, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza resa in data 8 ottobre 2024 il Tribunale di Catanzaro, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, rigettava l'appello proposto da Galiano Giuseppina avverso l'ordinanza emessa il 19 settembre 2024 dal Tribunale di Paola, con la quale era stata rigettata l'istanza di revoca del sequestro della quota del 50% dell'immobile sito in Scalea, via Attilio Pepe n. 24, in catasto al foglio 9, particella 407, subalterno 4. Precisava il Tribunale di Catanzaro, con il provvedimento impugnato, che nella specie si vedeva in ipotesi di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, che il bene risultava in sequestro per la quota del 50% e che il bene risultava anche - quantomeno per la quota del 50% - nella disponibilità del Della Gatta, coniuge della Galiano;
2. Avverso la detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione Galiano Giuseppina, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando due motivi di doglianza.
3. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e carenza di motivazione con riferimento all'art. 321 cod. proc. pen. e al requisito del periculum in mora, assumendo che né l'ordinanza impugnata né il provvedimento di sequestro reso da Giudice per le indagini preliminari avevano rassegnato le ragioni che avevano resa necessaria l'anticipazione in via cautelare dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.
4. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione quanto al reato di cui all'art. 644 cod. pen. e alla disponibilità del bene in sequestro da parte dell'imputato Della Gatta Tammaro, marito della ricorrente assumendo che quest'ultimo non era nella disponibilità dell'immobile oggetto del sequestro, considerato che il medesimo Della Gatta non risiedeva nel detto immobile e in atto si trovava in regime di arresti domiciliari all'interno di un immobile concesso in locazione da terzi e sito nel territorio della Basilicata, e rilevato altresì che il bene in sequestro era di proprietà esclusiva della ricorrente in virtù della donazione della nuda proprietà da pare della figlia quando la coppia Galiano - Della Gatta era già in regime di separazione personale dei beni.
5. Il ricorso è inammissibile.
6. Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo collegio, e inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa a decreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzo interessato privo di procura speciale (v., per tutte, Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, G.T. Auto s.r.l. Rv. 271722 - 01; nella fattispecie la Corte ha ritenuto non sufficiente la procura speciale rilasciata esplicitamente per il solo riesame). La consultazione del fascicolo processuale consente di rilevare l'assenza agli atti di una procura speciale per proporre ricorso per cassazione, rilasciata dal terzo interessato Galiano Giuseppina, coniuge dell'imputato Della Gatta Tammaro, al proprio difensore.Ed invero, l'unica procura speciale che risulta agli atti del processo, irrilevante per i fini qui di interesse, ha ad oggetto la proposizione di una istanza di sblocco e restituzione di un conto corrente.
7. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; la ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del