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Ordinanza — n. 5738/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses request for suspension of civil judgment due to lack of pending cassation appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5738/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the request for suspension of the civil judgment inadmissible. The applicant, Tosi, sought suspension of a provisional civil damages award following a criminal conviction for fraud, arguing it would cause irreparable harm. The court ruled that Article 612 of the Code of Criminal Procedure requires a pending cassation appeal to justify such a suspension, which was absent here as the appeal had not yet been lodged.

Regesto Legislator

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Art. 612 c.p.p.; The request for suspension of civil execution under Article 612 of the Code of Criminal Procedure is inadmissible if no cassation appeal is pending, as the statutory requirement for such suspension is the existence of a pending appeal.

Parole chiave

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suspension of execution civil damages award pending cassation appeal inadmissible request Article 612 c.p.p. riscossione di pene pecuniarie condanna al pagamento pecuniario esecuzione provvisoria

Disposizioni normative citate

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Art. 612 c.p.p.
Fabrizio Briganti, «ricorso ex art. 612 c.p.p.» contro «il dispositivo di sentenza» pronunciato il 28/11/2024 dalla Corte d'appello di Bologna nel procedimento n.
art. 612 c.p
Fabrizio Briganti, «ricorso ex art. 612 c.p.p.» contro «il dispositivo di sentenza» pronunciato il 28/11/2024 dalla Corte d'appello di Bologna nel procedimento n.
art. 612 cod. proc. pen
La richiesta del Tosi, dallo stesso avanzata ai sensi dell'art. 612 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 35671 del 20/08/2015
Sez. U, n. 53153 del 27/10/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sulla richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile proposta da: TOSI VITTORIO, nato a Savignano sul Rubicone il 30/09/1936 in relazione alla condanna civile di cui al dispositivo del 28/11/2024 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti e la richiesta; letta la memoria dell'Avv. LUCA MAZZANTI, in difesa delle parti civili Rabitti Alessandra, Gotti Vincenzo, Pepoli Laura, Pepoli Marialetizia, Pepoli Vanessa, Iuorio Sonia, Montagliani Enzo e Versari Sandra, il quale ha chiesto che «il ricorso» sia dichiarato inammissibile o, in via subordinata, sia rigettato; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Vittorio Tosi ha presentato, per il tramite dell'avv. Nicola Mazzacuva e dell'avv. Fabrizio Briganti, «ricorso ex art. 612 c.p.p.» contro «il dispositivo di sentenza» pronunciato il 28/11/2024 dalla Corte d'appello di Bologna nel procedimento n. 2128/24 Reg. Gen. App., con il quale la stessa Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, nel condannarlo per il reato di truffa continuata e aggravata, lo ha altresì condannato al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separato giudizio civile, nonché al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, di C 50.000,00 in favore di ciascuna delle parti civili Laura Pepoli, Marialetizia Pepoli, Vanessa Pepoli, Enzo Montagliani e Sandra Versari (unitariamente intesi), Sonia Iuorio, Alessandra Rabitti e Vincenzo Gotto.

2. Dopo avere diffusamente argomentato in ordine al fatto che, dall'esecuzione dell'indicata condanna civile alla complessiva somma di € 350.000,00, gli deriverebbe un grave e irreparabile danno, il Tosi ha chiesto alla Corte di cassazione «di sospendere l'esecutorietà della condanna provvisionale di cui al dispositivo 28.11.2024 - Corte d'Appello di Bologna, sez. V penale».

3. La richiesta del Tosi, dallo stesso avanzata ai sensi dell'art. 612 cod. proc. pen. e impropriamente qualificata «ricorso», è inammissibile. Ciò in quanto, come è espressamente stabilito dall'art. 612 cod. proc. pen., la richiesta di sospensione della condanna civile ai sensi di tale articolo presuppone la pendenza del ricorso per cassazione («in pendenza del ricorso». In tale senso: Sez. F, n. 35671 del 20/08/2015, La Porta, non massimata), sicché la stessa richiesta non può essere presentata, come ha invece fatto il Tosi, in assenza di tale pendenza del ricorso, la quale, peraltro, non è neppure astrattamente concepibile quando, come risulta essere avvenuto nel caso di specie, la sentenza della Corte d'appello sia stata ancora solo deliberata, leggendone il dispositivo in udienza, con differimento del deposito della sua motivazione.

4. La richiesta in esame deve essere trattata nelle forme de plano, come è stato chiarito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 53153 del 27/10/2016, C., Rv. 268181-01.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richies