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Sentenza — n. 5736/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for procedural error and lack of interest due to new bail measure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5736/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant attempted to bypass the mandatory appeal procedure for bail modification requests. The applicant argued that new legislation and financial hardships justified changing the residence location for home detention, but the appellate court had already rejected these points. The court dismissed the case because the specific bail measure was subsequently replaced by a residence ban, rendering the appeal moot and procedurally improper.

Regesto Legislator

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Art. 310, comma 1, lett. c), Art. 311, comma 2, Art. 568, comma 2, Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.; A cassation appeal against a decision rejecting a request to modify bail measures is inadmissible for lack of standing, as only an appeal is permitted, unless the measure involves coercive detention or liberty status.

Parole chiave

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procedural error bail modification lack of standing residence ban cassation appeal interest mooted procedural standing mutamento della residenza del minore

Disposizioni normative citate

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Art. 310, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Si deve infatti al riguardo ribadire il principio, che è stato ripetutamente e costantemente affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310 cod.
Art. 311, comma 2, cod. proc. pen.
pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art.
Art. 568, comma 2, cod. proc. pen.
pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo status libertatis non altrimenti impugnabili (Sez.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Il Collegio non procede alla riqualificazione del ricorso, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., quale appello cautelare ex art.
art. 310 cod. proc. pen
Si deve infatti al riguardo ribadire il principio, che è stato ripetutamente e costantemente affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 15125 del 07/03/2023
pen., contro i provvedimenti concernenti lo status libertatis non altrimenti impugnabili (Sez. 6, n. 15125 del 07/03/2023, T., Rv.
Sez. 1, n. 9657 del 05/10/2016
284581-01; Sez. 1, n. 9657 del 05/10/2016, Mortarini, Rv.
Sez. 1, n. 18963 del 10/04/2013
269418-01; Sez. 1, n. 18963 del 10/04/2013, Bandiera, Rv.
Sez. 2, n. 45402 del 07/11/2008
284581-01; Sez. 2, n. 45402 del 07/11/2008, Pavone, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: QUARTUCCIO CARMINE, nato a Sinopoli il 03/09/1968 avverso l'ordinanza del 31/10/2024 della Corte d'appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'AQUINO, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, rilevando la sopravvenuta carenza di interesse in considerazione dell'avvenuta sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la misura cautelare del divieto di dimora; udito l'Avv. STEFANO MIONE, in sostituzione dell'Avv. LUCA CIANFERONI, in difesa di Quartuccio Carmine, il quale, dopo la discussione, si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 31/10/2024, la Corte d'appello di Reggio Calabria dichiarava inammissibile la richiesta di Carmine Quartuccio di modificare il luogo di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari a lui applicata dall'abitazione in Falerna ad altra abitazione in Sinopoli. La Corte d'appello di Reggio Calabria dichiarava l'inammissibilità di tale richiesta con la motivazione che, con essa, il Quartuccio si era limitato a reiterare il contenuto di precedenti istanze che erano già state rigettate dalla stessa Corte d'appello, con la sola eccezione «del riferimento alla novella legislativa», la quale, tuttavia, si doveva ritenere «non rilevante nel caso di specie, anche in considerazione dello specifico oggetto dell'istanza».

2. Avverso tale ordinanza del 31/10/2024 della Corte d'appello di Reggio Calabria, ha proposto direttamente ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Luca Cianferoni, Carmine Quartuccio, affidato a un unico motivo, con il quale deduce la violazione degli artt. 274, comma 1, lett. c), 275 e 299 cod. proc. pen. Il Quartuccio contesta anzitutto l'affermazione della Corte d'appello di Reggio Calabria secondo cui egli si sarebbe limitato a reiterare il contenuto di precedenti istanze e rappresenta al riguardo che, diversamente che in queste ultime, nell'istanza che è stata dichiarata inammissibile con l'ordinanza impugnata egli «esplicitava chiaramente in fatto il percorso che rende urgente la necessità per il Ricorrente di tagliare le spese (il canone di locazione) evidenziando la mancanza di rilevanza sotto il profilo cautelare di tale spostamento» del luogo di esecuzione della misura cautelare.

Il ricorrente contesta in secondo luogo l'affermazione della Corte d'appello di Reggio Calabria secondo cui l'invocata «novella legislativa» sarebbe stata irrilevante ai fini del decidere e deduce al riguardo la valenza dell'entrata in vigore della cosiddetta "legge Nordio" (legge 9 agosto 2024, n. 114) «sulla liberazione anticipata quale aspettativa valutabile in sede cautelare» «avanzata», atteso che egli «ha tutto l'interesse a comportarsi con correttezza, per addivenire al computo di riduzione della quale ha aspettativa, appunto».

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché è stato proposto per saltum in un caso in cui tale impugnazione non è esperibile. Si deve infatti al riguardo ribadire il principio, che è stato ripetutamente e costantemente affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari è ammesso esclusivamente il rimedio dell'appello, previsto dall'art. 310 cod. proc. pen., in quanto il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo nel caso di violazione di legge, nonché, ai sensi dell'art. 568, comma 2, cod. proc. pen., contro i provvedimenti concernenti lo status libertatis non altrimenti impugnabili (Sez. 6, n. 15125 del 07/03/2023, T., Rv. 284581-01; Sez. 1, n. 9657 del 05/10/2016, Mortarini, Rv. 269418-01; Sez. 1, n. 18963 del 10/04/2013, Bandiera, Rv. 284581-01; Sez. 2, n. 45402 del 07/11/2008, Pavone, Rv. 242221-01).

2. Il Collegio non procede alla riqualificazione del ricorso, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., quale appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., attesa la carenza di interesse del ricorrente al riguardo in conseguenza dell'avvenuta sostituzione, con l'ordinanza del 13/01/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria, della misura cautelare degli arresti domiciliari con la misura cautelare del divieto di dimora (nei comuni del territorio provinciale della Città metropolitana di Reggio Calabria). Nulla per le spese, atteso che l'indicata carenza di interesse è conseguita alla sopravvenuta sostituzione della misura cautelare alla quale il ricorso ha riguardo.

P.Q.M.

Dichiara