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Ordinanza — n. 5727/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing after the appeal period expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5727/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the thirty-day deadline for challenging the final judgment. The appellant submitted the request on October 14, 2024, well after the period expired in September 2024 following the suspension of terms for the holiday season. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine for the procedural fault.

Regesto Legislator

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Art. 585 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal filed after the expiration of the statutory time limit is inadmissible, and the appellant is liable for costs and a fine for the procedural fault.

Parole chiave

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inadmissible appeal expired time limit procedural fault court costs criminal procedure code ritardo ingiustificato dell'azione penale momento del reato termine calcolato a ore

Disposizioni normative citate

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Art. 585 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.
Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
2 La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.
art. 616 cod. proc. pen
2 La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUDDU ETTORE nato a POLLENA TROCCHIA il 19/10/1971 avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; ricorso trattato de plano

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Con atto depositato in data 14 ottobre 2024 Ettore Puddu, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino che, in 9/7/2024, aveva confermato la pronuncia del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale cittadino che lo aveva riconosciuto colpevole del delitto di rapina aggravata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. A sostegno del ricorso ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento delle argomentazioni della difesa volte ad escludere l'aggravante dell'uso dell'arma da parte dell'imputato Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto solo in data 14/10/2024, quando la sentenza impugnata era divenuta ormai irrevocabile: il termine di trenta giorni per l'impugnazione, previsto a pena di inammissibilità dall'art. 585 comma 1 lett.

b) cod. proc. pen., e decorrente dal 24/7/2024, ai sensi del secondo comma, lett. c), dello stesso articolo, in considerazione della sospensione dei termini per il periodo feriale scadeva infatti il giorno 23/9/2024. Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. 2 La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa, - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 novembre 2024 L'esten