Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding aggravated robbery sentencing and recidivism balancing under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. Borragine challenged the appellate court's sentencing for aggravated robbery and recidivism, arguing that generic mitigating circumstances should have been calculated on the base penalty rather than the aggravated one. The court rejected this, ruling that the specific exclusion of aggravated robbery from the balancing prohibition in Article 69-bis of the Penal Code legally mandated the calculation method used by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69-bis, comma 4, cod. pen.; Art. 628, cod. pen.; The exclusion of aggravated robbery from the balancing prohibition in Article 69-bis mandates that generic mitigating circumstances be calculated on the aggravated base penalty, rendering appeals challenging this calculation legally inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORRAGINE PASQUALE nato a ACERRA il 08/04/1988 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Pasquale Borragine, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che il 25/3/2024, ai sensi dell'art. 599-bís cod. proc. pen., ha accolto la richiesta di concordato avanzata dalle parti, a seguito di appello proposto dallo stesso Borragine avverso la sentenza di primo grado che l'aveva riconosciuto colpevole dei delitti di rapina aggravata, lesioni personali e ricettazione, ritenuti in continuazione tra loro. La sentenza impugnata, infatti, sull'accordo delle parti, determinava la pena base per il reato di rapina aggravata in anni sette di reclusione ed euro 2.500,00 di multa, aumentato per la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale ad anni nove e mesi quattro di reclusione ed euro 3.300,00 di multa, poi ridotta per le circostanze attenuanti generiche ad anni sette di reclusione ed euro 2.200,00 di multa ("come già effettuato dal Giudice di primo grado in assenza di appello del P.G. sul punto"), aumentata di mesi tre di reclusione ed euro 400,00 di multa per ciascun reato in continuazione, e così per complessivi anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, pena ridotta per il rito ad anni cinque di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.
A sostegno del ricorso, il Borragine ha dedotto la violazione di legge, con riferimento agli artt. 69 e 628 commi 3, 4 e 5 cod. pen., e l'illegalità della pena per essersi applicata la diminuzione di pena per le circostanze attenuanti generiche dopo l'aumento per le aggravanti contestate, così considerando queste insuscettibili di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. mentre, ad avviso del ricorrente, le aggravanti di cui all'art. 628 commi 1, 2 e 3 n. 1 e 4 e 61 n. 5 cod. pen. non ricadono nel divieto di bilanciamento previsto dall'art. 628 comma 5 cod. pen., sicché le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere calcolate sulla pena base ai sensi dell'art. 628 comma 1 cod. pen.
Inoltre, essendo stata contestata la recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen., le attenuanti generiche avrebbero potuto essere ritenute al massimo equivalenti alle altre aggravanti ed alla recidiva, salva l'eventuale disapplicazione della stessa. Il ricorso è manifestamente inammissibile perché presentato per motivi non consentiti, non potendosi ravvisare alcuna violazione di legge nella determinazione della pena per il reato continuato nella misura concordata dalle parti. L'ultimo comma dell'art. 69- bis cod. pen., infatti, sottrae espressamente all'invocato bilanciamento "i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), numeri da 1) a 6) del codice di procedura penale", tra i quali - al n. 2 del secondo comma - rientra la rapina aggravata ai sensi del comma 3 dell'art. 618 cod. pen.
Legittimamente, pertanto, la sentenza di primo grado, operando in conformità all"accordo delle parti in ordine all'aumento di pena per la recidiva, in alcun modo esclusa, ha calcolato questo sulla pena base già determinata ai sensi dell'art. 628 , comma 3 cod. pen. Ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità può essere dichiarata senza formalità, con ordinanza. 2 La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa, - della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 no