Cassation court annuls sentence for omitting concurrent pecuniary fine alongside detention for fraud and receipt crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore Generale appealed a Venice Tribunal sentence convicting Tiziano Ventrella of fraud and receipt, arguing the judge erred by imposing only detention. The court found the lower court violated the law by sentencing solely to eight months of imprisonment while ignoring the mandatory concurrent pecuniary fine required by statute for both offenses. Consequently, the Cassation court annulled the sentencing portion and remanded the case for a new trial to address the financial penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 110, 640, 648 cod. pen.; Art. 569, comma 4 cod. proc. pen.: When multiple offenses mandate concurrent detention and pecuniary fines, a judgment imposing only detention constitutes a violation of law and must be annulled with remand for a new sentencing determination.
Parole chiave
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di VENEZIAc/ VENTRELLA TIZIANO nato a Milano il 31/03/1966 avverso la sentenza del 12/06/2024 del TRIBUNALE di VENEZIA Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LUIGI AGOSTINACCHIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CRISTINA MARZAGALLI, che ha chiesto che la Corte di Cassazione annulli la sentenza in punto di irrogazione della pena con rinvio al Tribunale di Venezia per un nuovo giudizio.
FATTO E DIRITTO Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Venezia emessa il 12/06/2024 con la quale Tiziano Ventrella è stato condannato alla pena di mesi 8 di reclusione perché ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 110, 640 e 648, quarto comma, cod. pen. La Procura ricorrente deduce violazione di legge per avere il giudice applicato soltanto la pena detentiva in luogo della pena congiunta, prevista per entrambi i reati. Il ricorso è fondato e va accolto.
A fronte della previsione codicistica della pena congiunta, detentiva e pecuniaria, per entrambi i reati, di truffa e di ricettazione, il tribunale ha irrogato esclusivamente la pena detentiva di otto mesi di reclusione, omettendo di pronunciarsi su quella pecuniarie e così incorrendo in violazione di legge. La sentenza va pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello di Venezia, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. perché provveda ad un nuovo giudizio relativo al trattamento sanzionatorio
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte di Appello di Venezia per nuovo giudizio sul punto. Così deciso in Roma il 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il